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POLITICA UE

Diritti d’impianto, vino dealcolato e nuove varietà: la viticoltura nella Pac 2023-2027

Dalle anticipazioni di Paolo De Castro, i punti cardine della prossima Politica Agricola Comune(Pac), che vale 386 miliardi di euro, il 32% del bilanc
Commissione Agricoltura, PAC, PAOLO DE CASTRO, SETTORE VITIVINICOLO, UE, Italia
La vendemmia del Nebbiolo a Serralunga (Ph: Andrea Cairone via Unsplash)

La futura Politica Agricola Comune (Pac) entrerà in vigore l’1 gennaio 2023, al termine del periodo transitorio degli anni 2021 e 2022, nei quali sono state estese le regole dell’attuale Pac. Il testo dell’accordo, raggiunto quasi all’unanimità (con la sola eccezione della Bulgaria) dai Ministri agricoli dell’Unione nel Consiglio AgriFish (lunedì 28 giugno), insieme ai punti tecnici ancora da risolvere, verrà ultimato nelle prossime settimane e dovrà essere sottoposto, in autunno, al voto della Commissione Agri e della Plenaria del Parlamento Europeo, così come all’ok finale da parte del Consiglio, come ricorda in una nota Paolo De Castro, coordinatore S&D alla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

Da un punto di vista finanziario, la futura Pac rappresenta il 31,95% del budget totale dell’Unione per il periodo 2021-2027, con una dotazione di 386,6 miliardi di euro, a supporto dei quasi 7 milioni di aziende agricole europee, seguendo 21 punti principali: Piani strategici e nuovo sistema di performance, Dimensione comune, Definizione di agricoltore attivo, Pagamenti diretti e condizionalità, Controllo della condizionalità, Dimensione sociale, Eco-schemi, Aiuti accoppiati, Giovani agricoltori, Convergenza interna, Pagamenti redistributivi, Ruolo delle regioni, Misure agro-ambientali del secondo pilastro, Flessibilità tra pilastri, Gestione del rischio, Interventi settoriali, Settore viti-vinicolo, Osservatori di mercato, Gestione dell’offerta, Deroghe al diritto della concorrenza e Riserva di crisi.

Per il settore vitivinicolo, come si legge nel documento anticipato da Paolo De Castro, che riassume i principali interventi previsti dalla prossima Politica Agricola Comune, vengono inserite diverse modifiche normative, volte a rendere il settore più competitivo e trasparente verso i consumatori. Il sistema di autorizzazioni all’impianto per le viti viene esteso fino al 2045, rispetto all’attuale scadenza prevista per il 2030, con l’obbligo per la Commissione di redigere due valutazioni sul funzionamento, una nel 2028 e la seconda nel 2040. La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti passa dagli attuali 3 a 6 anni.

In merito alla riconversione dei diritti di impianto in portafoglio, dall’1 gennaio 2023 resterà a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella coperta dai diritti di impianto validi fino al 31 dicembre 2022, e non convertiti in autorizzazioni; gli Stati membri potranno riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025. Questa possibilità, andrà a sommarsi alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.

Viene mantenuta l’esclusione delle varietà di vite oggi non ammesse per la produzione di vino (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ed Herbemont), nonché delle varietà provenienti da Vitis lambrusca, al fine di tutelare la qualità delle nostre produzioni. Al contrario, sarà possibile utilizzare varietà di vite ibride per la produzione di tutti i vini ad indicazione geografica. Sempre riguardo l’identificazione e il riconoscimento di una Dop, viene ripristinato e definito il criterio relativo all’importanza del fattore umano.

Passando alle organizzazioni interprofessionali, queste potranno essere riconosciute dagli Stati membri non solo a livello nazionale, ma anche regionale o di zona economica, meglio adattandosi alle necessità dei consorzi di tutela che vogliono ottenere tale riconoscimento. Al fine di aiutare i produttori ad entrare in nuovi mercati e di regolamentare i vini a basso tenore alcolico includendoli tra i prodotti vitivinicoli, viene autorizzata la de-alcolazione totale (titolo alcolometrico inferiore a 0.5%) per i vini da tavola. Al contrario, i vini Dop e Igp potranno essere de-alcolati solo parzialmente (titolo alcolometrico superiore a 0.5%). Viene poi chiarito come dovrà essere indicato chiaramente in etichetta che si tratti di vini de-alcolati e, soprattutto, non vengono concesse pratiche che prevedano l’aggiunta di acqua e altri elementi non ricavati direttamente dal processo di de-alcolazione.

Con l’obiettivo di una sempre maggiore trasparenza nei confronti del consumatore, vengono rafforzate le norme in materia di etichettatura nutrizionale e di indicazione degli ingredienti per tutti i vini (compresi quelli parzialmente e totalmente dealcolati). La dichiarazione nutrizionale potrà essere limitata all’indicazione del valore energetico in etichetta, espresso utilizzando il simbolo “E” per l’energia. La dichiarazione completa (che includa valore energetico, quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale) potrà invece essere dematerializzata, a condizione che sull’etichetta siano presenti mezzi elettronici (QR code). Allo stesso modo, l’elenco degli ingredienti può essere fornito con mezzi elettronici identificati sull’etichetta o sulla confezione.

Le organizzazioni interprofessionali (OI) che riuniscano agricoltori, trasformatori e distributori di prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica, potranno adottare accordi sulla condivisione del valore, ripartendo costi e profitti senza essere assoggettati alle norme Ue in materia di concorrenza. Questi accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.

Focus - Piani strategici e nuovo sistema di performance

La nuova Pac introduce un nuovo sistema, secondo il quale ciascun Stato membro sarà tenuto a redigere un Piano strategico nazionale, basato sull’analisi delle proprie condizioni e che conterrà sia le misure del primo che del secondo pilastro, da sottoporre alla Commissione entro il 31 dicembre 2021. La Commissione avrà poi a disposizione 6 mesi per la valutazione e approvazione del Piano, che entrerà ufficialmente in vigore l’1 gennaio 2023. Il Piano dovrà specificare come ciascun Stato membro intenda raggiungere i nove obiettivi chiave identificati per la futura Politica agricola comune, vale a dire:

- garantire un reddito equo agli agricoltori

- aumentare la competitività

- riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare

- agire per contrastare i cambiamenti climatici

- tutelare l’ambiente

- salvaguardare il paesaggio e la biodiversità

- sostenere il ricambio generazionale

- sviluppare aree rurali dinamiche

- proteggere la qualità dell’alimentazione e della salute.

Al fine di monitorare l’efficacia dei Piani, ciascun Stato membro dovrà presentare alla Commissione, a partire dal 2024, un rapporto annuale sulle performance, basato su un set di indicatori comuni. A sua volta, la Commissione dovrà valutare le performance dei vari Piani strategici nel 2025 e 2027, con la possibilità - ove necessario - di indicare agli Stati membri piani d’azione correttivi.

Focus - Dimensione comune

Nnonostante la scelta di focalizzarsi sulle performance degli agricoltori nel raggiungere gli obiettivi citati, al fine di salvaguardare l’equa concorrenza all’interno dell’Unione, verranno mantenuti i controlli sulla conformità alle regole definite a livello Ue. Questo avverrà a livello di Stati membri, i cui Piani strategici verranno controllati nella loro attuazione dalla Commissione europea. Nel caso di non conformità nell’attuazione, la Commissione potrà sospendere i pagamenti allo Stato membro, come nei casi di carenze nei sistemi di governance.

Focus - Definizione di agricoltore attivo

Ciascuno Stato membro dovrà inserire all’interno del proprio Piano strategico una definizione di agricoltore attivo, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, come l’utilizzo di registri nazionali che identifichino i beneficiari dei pagamenti diretti. Tali beneficiari dovranno svolgere almeno un’attività agricola minima, senza quindi escludere agricoltori pluri-attivi e part-time. Gli Stati membri, avranno poi la possibilità di definire una lista negativa di soggetti che verranno automaticamente esclusi (aeroporti, strutture sportive, ecc.).

Focus - Pagamenti diretti e condizionalità

Per garantire stabilità e prevedibilità, il sostegno al reddito rimarrà un elemento essenziale della Pac con il 75% del budget totale destinato alle misure del primo pilastro, e in particolar ai pagamenti di base, che per l’Italia ammontano a 3,63 miliardi di euro annui e che continueranno ad essere in funzione delle dimensioni in ettari dell’azienda agricola. Al fine di accedere a tali pagamenti, gli agricoltori dovranno rispettare i criteri di condizionalità, vale a dire le buone pratiche agro-ambientali (GAEC), che passano dalle attuali 7 a 9. Vengono infatti introdotte anche la rotazione (o diversificazione) colturale, così come l’obbligo di aree non produttive, che dovranno rappresentare almeno il 4% della superficie arabile aziendale - escludendo quindi frutteti, oliveti e vigneti - o, nel caso l’agricoltore decida di includere colture azoto-fissatrici o intercalari senza l’utilizzo di fitofarmaci (resta autorizzato invece l’uso di fertilizzanti), almeno il 7% della superficie arabile, con un 3% dedicato ad aree non produttive. Le piccole aziende sotto i 10 ha saranno esentate da questi due obblighi aggiuntivi, al pari delle aziende che destinano almeno il 75% della propria superficie a foraggere o colture sommerse.

Focus - Controllo della condizionalità

Il sistema di controllo viene rafforzato e, nel caso di non conformità a tali norme, gli agricoltori perderanno il 10% dei propri diritti all’aiuto (rispetto al 5% attuale) e, per le violazioni intenzionali, il 15%. Tali percentuali potranno essere ridotte per quegli Stati membri, tra cui l’Italia, che utilizzino il sistema di controllo satellitare delle superfici Copernicus. Allo stesso tempo, si concede la possibilità agli Stati membri di attuare sistemi di controllo semplificati per le piccole aziende fino a 5 ha, e vengono esentati da sanzioni quelle infrazioni involontarie delle norme di condizionalità che hanno conseguenze insignificanti. In più, viene innalzata da 100 a 250 euro la soglia sotto la quale gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni.

Focus - Dimensione sociale

viene inserito, per la prima volta dall’istituzione della Pac nel 1962, il vincolo del rispetto delle normative vigenti in materia di diritti dei lavoratori, maggiormente rilevanti per il settore agricolo. Senza creare alcun onere amministrativo aggiuntivo, nel caso in cui venga accertato - nell’ambito dei normali controlli effettuati dalle autorità nazionali competenti - che un agricoltore violi tali normative, l’autorità competente dovrà trasferire l’informazione all’organismo pagatore Pac dello Stato membro, che comminerà una riduzione dei diritti all’aiuto. Tale meccanismo entrerà in vigore volontariamente già a partire dal 2023, e sarà obbligatorio per tutti gli Stati membri dall’1 gennaio 2025. In aggiunta, viene data la possibilità di finanziare, tramite i programmi operativi per i settori viti-vinicolo e ortofrutticolo, misure volte al miglioramento delle condizioni dei lavoratori agricoli. La Commissione si impegna a valutare gli effetti di tale dimensione sociale entro il 31 dicembre 2026 e a proporre modalità per migliorarne l’efficacia.

Focus - Eco-schemi

Con la nuova Pac, si passerà da un approccio “one-size-fits-all” come quello degli attuali obblighi greening, a un sistema premiante secondo il quale più gli agricoltori decideranno di impegnarsi in pratiche ad alto valore aggiunto ambientale, più verranno ricompensati tramite i fondi del primo pilastro. Vengono infatti inseriti eco-schemi obbligatori per gli Stati membri, ma volontari per gli agricoltori, che consisteranno in pratiche quali l’agricoltura biologica, l’agro-ecologia, la difesa integrata dalle specie nocive, il risparmio idrico, ma anche misure volte a migliorare il benessere animale, per un valore minimo del 25% dei pagamenti diretti, che per l’Italia significa circa 900 milioni di euro annui. Gli Stati membri dovranno scegliere quali misure offrire ai propri agricoltori, a seconda delle proprie caratteristiche geografiche e climatiche, sulla base di un menu di indicazioni preparato a livello Ue. Per i primi due anni, 2023 e 2024, nel caso in cui l’adesione a tali schemi sia inferiore al 25%, ma comunque superiore al 20%, gli Stati membri avranno la possibilità di riutilizzare i fondi non spesi per altri interventi.

Focus - Aiuti accoppiati

Viene mantenuta la possibilità per gli Stati membri di destinare fino al 13% dei propri pagamenti diretti al supporto di produzione in difficoltà, come quella della barbabietola, del riso, del pomodoro, della carne bovina. In aggiunta, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di colture proteiche, un ulteriore 2% di supporto accoppiato potrà essere destinato alle leguminose.

Focus - Giovani agricoltori

gli Stati membri dovranno utilizzare un minimo del 3% della propria dotazione combinata dei fondi destinati a primo e secondo pilastro, per supportare i giovani agricoltori, fino ad un massimo di 40 anni. Tale supporto, potrà prendere la forma di sostegno complementare al reddito per un massimo di 5 anni, così come di aiuti al primo insediamento o agli investimenti. Viene inoltre data la possibilità agli Stati membri di finanziare l’acquisto di terreni agricoli per i giovani agricoltori fino al 100%, tramite strumenti finanziari.

Focus - Convergenza interna

Gli Stati membri dovranno ridurre il differenziale di pagamento ad ettaro tra gli agricoltori: per questo tutti i diritti all’aiuto per ettaro dovranno raggiungere almeno l’85% del valore medio dei titoli, su scala nazionale o regionale, entro il 2026.

Focus - Pagamenti redistributivi

Ciascuno Stato membro dovrà destinare almeno il 10% della propria dotazione nazionale per i pagamenti diretti, a pagamenti redistributivi per le aziende agricole piccole e medie. Tale 10% potrà essere raggiunto tramite una riduzione orizzontale per tutti i beneficiari, o attraverso altre misure quali il capping volontario, i pagamenti degressivi o schemi ad-hoc per i piccoli agricoltori. Sia il capping che i pagamenti degressivi, potranno essere applicati, dagli Stati membri che lo volessero, solo al pagamento di base, con soglie fino a 100.000 euro dopo la deduzione dei costi del lavoro e del contoterzismo.

Focus - Ruolo delle regioni

Viene salvaguardato il ruolo delle autorità regionali in tutti i passaggi rilevanti nella redazione del Piano strategico nazionale, sia in termini di contenuti che procedurali. I comitati di gestione e monitoraggio dovranno infatti coordinarsi con le autorità regionali, al fine di rafforzarne il ruolo nell’individuazione di soluzioni meglio adattabili alle differenti condizioni territoriali e sfruttarne l’expertise in termini di implementazione della Pac. In questo senso, viene mantenuta la possibilità per gli Stati membri di designare autorità di gestione, e riconoscere organismi pagatori, anche a livello regionale. In aggiunta, è stato introdotto un principio di partenariato che garantisca il pieno coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, in particolare le autorità locali e regionali, sia in fase preparatoria che di attuazione del Piano strategico.

Focus - Misure agro-ambientali del secondo pilastro

Almeno il 35% dei fondi per lo Sviluppo Rurale dovranno essere indirizzati a misure ad alto valore ambientale, tra cui l’agricoltura biologica, la silvicoltura, la difesa integrata dalle specie nocive, ma anche misure volte a migliorare il benessere animale o a supportare le aree maggiormente svantaggiate.

Focus - Flessibilità tra pilastri

Fino al 25% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti, potrà essere traferita nel budget per lo sviluppo rurale. Allo stesso modo, fino al 25% del budget per lo sviluppo rurale potrà andare a integrare la dotazione nazionale per i pagamenti diretti; quest’ultima percentuale potrà essere accresciuta di un’ulteriore 15% per il finanziamento di pratiche che mirino a mitigare il cambiamento climatico, e di un ulteriore 2% per il supporto dei giovani agricoltori.

Focus - Gestione del rischio

Oltre al mantenimento degli strumenti attuali finanziati fino al 70% tramite i fondi per lo sviluppo rurale (assicurazioni contro la perdita di produzione, fondi mutualistici contro la perdita di produzione e strumento di stabilizzazione del reddito) per perdite superiori al 20% della media dei 3 anni precedenti (o 5 anni, non considerando due annate, la più e meno positiva), viene introdotta anche la possibilità di stipulare polizze assicurative contro la perdita di reddito. In aggiunta, viene inserita la possibilità per gli Stati membri di accantonare fino al 3% dei fondi del primo pilastro per la creazione di un fondo mutualistico su scala nazionale, che porti obbligatoriamente tutti gli agricoltori a proteggersi dai rischi di perdita di produzione.

Focus - Interventi settoriali

Vengono mantenuti gli interventi settoriali per i settori ortofrutticolo e dell’apicoltura (obbligatori in tutti gli Stati membri), per il settore vitivinicolo (obbligatorio in 16 Stati membri), per il luppolo, per l’olio di oliva e le olive da tavolo, e per altri settori (volontari per gli Stati membri).

Per l’ortofrutta, che includerà anche il mais dolce, l’assistenza finanziaria dell’Unione sarà limitata al 4,1% del valore della produzione commercializzata da una OP.

Tale limite viene innalzato al 4,5% del valore della produzione commercializzata nel caso di AOP, e al 5% nel caso di OP e AOP transnazionali. In aggiunta, un top-up dello 0,5% verrà riconosciuto a tutte le OP e AOP che mettano in campo interventi legati al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Una quota minima di fondi pari al 2% dovrà essere dedicata a interventi di ricerca e sviluppo, così come il 15% ad interventi ambientali. Al fine di stimolare maggiori interventi di natura ambientale e l’aggregazione tra OP, la quota standard del 50% di copertura delle spese sostenute potrà essere innalzata al 60% (per OP impegnate nella produzione biologica, o per programmi operativi risultanti dalla fusione di due OP) e fino all’80% quando le spese per interventi ambientali rappresentino una quota significativa dell’intero programma operativo.

Passando all’apicoltura, gli interventi mirati al ripopolamento del patrimonio apistico dell’Unione verranno finanziati con un budget totale di circa 60 milioni di euro annui, di cui l’Italia ne risulta quinta beneficiaria dopo Spagna, Francia, Grecia e Romania, per un ammontare pari a 5,17 milioni di euro.

In merito al settore vitivinicolo, l’assistenza finanziaria dall’Unione ammonterà a circa 1,1 miliardi di euro annui, di cui l’Italia sarà la prima beneficiaria con 323,88 milioni, seguita da Francia e Spagna. Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, risparmio ed efficientamento energetico. Per quanto riguarda le attività promozionali nei paesi terzi, queste ultime potranno essere supportate fino all’80% e dovranno essere volte a migliorare la competitività del settore vitivinicolo, e l’apertura, diversificazione e consolidamento degli sbocchi di mercato. Le attività volte al consolidamento degli sbocchi di mercato saranno limitate a una durata massima di 3 anni e riguarderanno solo le indicazioni geografiche dell’Unione.

In relazione al settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavolo, l’assistenza finanziaria dell’Unione allocata all’Italia sarà di 34,59 milioni di euro annui, che tuttavia verrà limitata al 30% del valore della produzione commercializzata dalle OP e AOP per il 2023 e 2024, al 15% per il 2025 e 2026, e al 10% per il 2027. Per questo, occorrerà un maggior sforzo di aggregazione da parte dei produttori al fine di poter usufruire dell’intera dotazione a disposizione.

Infine, gli Stati membri avranno la possibilità di finanziare interventi settoriali in altri settori, inclusi nello specifico allegato XIII, per un massimo del 3% della propria dotazione finanziaria del primo pilastro, innalzabile di un ulteriore 2% da dedurre dai pagamenti accoppiati. Per quanto riguarda l’assistenza finanziaria dell’Unione, sarà limitata al 6% del valore della produzione commercializzata dalle OP.

Focus Settore viti-vinicolo

Vengono inserite diverse modifiche normative volte a rendere il settore viti-vinicolo più competitivo e trasparente verso i consumatori.

Il sistema di autorizzazioni all’impianto per le viti viene esteso fino 2045, rispetto all’attuale scadenza prevista per il 2030, con l’obbligo per la Commissione di redigere due valutazioni sul funzionamento, una nel 2028 e la seconda nel 2040.

La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti passa dagli attuali 3 a 6 anni.

In merito alla riconversione dei diritti di impianto in portafoglio, dall’1 gennaio 2023 resterà a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella coperta dai diritti di impianto validi fino al 31 dicembre 2022 e non convertiti in autorizzazioni; gli Stati membri potranno riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025. Questa possibilità, andrà a sommarsi alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.

Viene mantenuta l’esclusione delle varietà di vite oggi non ammesse per la produzione di vino (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont), nonché delle varietà provenienti da Vitis lambrusca, al fine di tutelare la qualità delle nostre produzioni. Al contrario, sarà possibile utilizzare varietà di vite ibride per la produzione di tutti i vini ad indicazione geografica.

Sempre riguardo l’identificazione e il riconoscimento di una Dop, viene ripristinato e definito il criterio relativo all’importanza del fattore umano.

Passando alle organizzazioni interprofessionali, queste potranno essere riconosciute dagli Stati membri non solo a livello nazionale, ma anche regionale o di zona economica, meglio adattandosi alle necessità dei consorzi di tutela che vogliono ottenere tale riconoscimento.

Al fine di aiutare i produttori ad entrare in nuovi mercati e di regolamentare i vini a basso tenore alcolico includendoli tra i prodotti vitivinicoli, viene autorizzata la de-alcolazione totale (titolo alcolometrico inferiore a 0.5%) per i vini da tavola. Al contrario, i vini Dop e Igp potranno essere de-alcolati solo parzialmente (titolo alcolometrico superiore a 0.5%). Viene poi chiarito come dovrà essere indicato chiaramente in etichetta che si tratti di vini de-alcolati e, soprattutto, non vengono concesse pratiche che prevedano l’aggiunta di acqua e altri elementi non ricavati direttamente dal processo di de-alcolazione.

Con l’obiettivo di una sempre maggiore trasparenza nei confronti del consumatore, vengono rafforzate le norme in materia di etichettatura nutrizionale e di indicazione degli ingredienti per tutti i vini (compresi quelli parzialmente e totalmente dealcolati).

La dichiarazione nutrizionale potrà essere limitata all’indicazione del valore energetico in etichetta, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ per l’energia. La dichiarazione completa (che includa valore energetico, quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale) potrà invece essere dematerializzata, a condizione che sull’etichetta siano presenti mezzi elettronici (QR code). Allo stesso modo, l’elenco degli ingredienti può essere fornito con mezzi elettronici identificati sull’etichetta o sulla confezione.

Le organizzazioni interprofessionali (OI) che riuniscano agricoltori, trasformatori e distributori di prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica, potranno adottare accordi sulla condivisione del valore, ripartendo costi e profitti senza essere assoggettati alle norme Ue in materia di concorrenza. Tali accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.

Focus - Osservatori di mercato

Al fine di garantire una maggiore trasparenza dei mercati, e la possibilità di meglio rispondere a potenziali turbolenze di mercato, la Commissione dovrà istituire degli osservatori in grado di focalizzarsi su ogni settore agricolo, raccogliendo ed analizzando dati su produzione, offerta, prezzi, margini di profitto, import and export, e pubblicare avvertimenti preventivi in caso di turbative di mercato.

Focus - Gestione dell’offerta

Le attuali regole che concedono di regolamentare l’offerta di formaggi, salumi e vini protetti da un’indicazione d’origine, verranno estese a tutti i prodotti Dop e Igp. In aggiunta, la normativa che al momento concede al solo settore lattiero-caseario di introdurre schemi volontari di riduzione dell’offerta in situazioni di gravi squilibri di mercato, verrà estesa a tutti i settori.

Focus - Deroghe al diritto della concorrenza

Nel caso di accordi e pratiche concordate tra produttori, volte ad introdurre standard di sostenibilità (ambientale, di salute e benessere animale) più ambiziosi rispetto a quelli previsti dalle normative nazionali e dell’Unione, non saranno applicabili le norme Ue in materia di concorrenza.

Focus - Riserva di crisi

Viene istituita una nuova riserva permanente di crisi con l’obiettivo di aiutare gli agricoltori nel caso di volatilità dei prezzi e dei mercati. Tale riserva dovrà operare con un budget annuale di minimo 450 milioni di euro, che potranno essere aumentati grazie a entrate e margini di bilancio e, solo in ultima istanza, tramite la disciplina finanziaria, vale a dire un accantonamento lineare dei diritti all’aiuto di ciascun beneficiario Pac che riceva pagamenti per più di 2.000 euro.

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