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ECCO LA “NUOVA 164”: GLI OBBIETTIVI E LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE. WINENEWS LEGGE E ANALIZZA LA LEGGE. PRESTO IN CONFERENZA STATO-REGIONI E CDM

Italia
La nuova legge 164 arriva nelle cantine italiane

Lo schema del decreto legislativo, redatto dai tecnici del dicastero di Via XX Settembre, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle Politiche Agricole e del Ministro della Giustizia, recante la “tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, porta delle sostanziali modifiche alla legge tuttora vigente sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini (legge 164/1992), in particolare per adeguarla alle profonde innovazioni apportate dalla nuova Ocm vino (Reg. Ce 479/2008 e regolamento applicativo n. 607/2009, in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini).
Con la proposta in questione, si stabiliscono, dunque, le “nuove” disposizioni nazionali quadro in materia di tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini e si procede all’abrogazione della citata 164/1992, pur riprendendone alcune impostazioni di fondo connesse ai valori della nostra peculiare tradizione vitivinicola di qualità.
La legge 164/1992, ha infatti contribuito, in 17 anni di vita, in maniera determinante allo sviluppo e al consolidamento del nostro patrimonio nazionale delle produzioni vinicole Docg, Doc e Igt. Ma il settore ha decisamente bisogno di un “nuovo strumento normativo organico sulla tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini”, non solo per adeguarsi alla nuova Ocm, ma anche per tener conto delle attuali esigenze degli operatori ed alle nuove sfide dei mercati comunitario e internazionale.
La proposta di decreto legislativo, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) preservare e promuovere l’elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l’elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell’interesse dei produttori e dei consumatori.
L’impulso della nuova Ocm parte dall’armonizzazione del sistema di protezione delle Dop e Igp dei vini, con quello degli altri prodotti dell’agroalimentare. Tuttavia, questa innovazione è di carattere formale ed è funzionale al sistema comunitario di classificazione, ma nella sostanza non è tale da incidere sull’attuale sistema di classificazione nazionale (Docg, Doc, Igt). Infatti, proprio per la specificità del settore, la tradizionalità, il rilievo socio-economico e culturale che rivestono le Do e le Ig nei principali Paesi europei vitivinicoli, la stessa Ocm fa salvo l’uso delle preesistenti menzioni specifiche tradizionali, che per l’Italia sono Docg e Doc (per le Dop) e Igt (per le Igp). Tali menzioni tradizionali possono infatti essere utilizzate (in etichettatura e presentazione) anche in sostituzione delle relative espressioni comunitarie ed, ovviamente in conformità alle norme degli Stati membri che disciplinano l’uso delle stesse. Decisamente diversa, invece, la procedura di protezione e relativa procedura di conferimento comunitario, prevedendo il conferimento della protezione (e contestuale approvazione e modifica dei disciplinari) dopo una preliminare procedura nazionale ed una successiva procedura comunitaria che si conclude con la registrazione.
La nuova Ocm prevede comunque una fase transitoria, che si concluderà il 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande (di riconoscimento o modifica dei disciplinari) presentate entro il 1 agosto. Mentre finora la normativa Comunitaria non obbligava gli Stati membri a prevedere per i corrispondenti vini Ig (Igt italiani) la delimitazione della zona di vinificazione delle uve, con la nuova Ocm viene introdotto tale importante elemento, che è da inserire nei relativi disciplinari. Anche per questo aspetto la nuova Ocm prevede una deroga transitoria, che consente l’elaborazione dei vini Igp al di fuori della zona delimitata fino 31 dicembre 2012.
I controlli di filiera dei vini Dop e Igp, infine, vengono estesi anche ai vini Igt, per i quali in particolare sono previsti obbligatoriamente gli esami analitici (anche se con varie modalità: sistematici, a sondaggio, casuali mediante un’analisi del rischio). Inoltre per i controlli in questione viene mutuato il sistema posto in essere per gli altri prodotti Dop e Igp e pertanto devono essere affidati ad Enti pubblici designati dall’Autorità nazionale competente o ad Organismi terzi.

Focus - Gli articoli della “nuova” 164, in sintesi
Articolo 1 -
Sono necessariamente riportate le nuove definizioni di Dop e Igp, in conformità alla normativa comunitaria.
Articolo 2 - Viene ripreso quanto sancito dalla 164/1992, con un necessario adeguamento all’Ocm, in merito alle situazioni eccezionali che possono consentire il riconoscimento di una Dop e Igp per un solo produttore.
Articolo 3 - Pur nel rispetto delle indicazioni comunitarie, si è salvaguardato il sistema piramidale di classificazione della 164/1992. Pertanto viene ribadito che le menzioni specifiche tradizionali italiane “Denominazione di Origine Controllata e Garantita” (Docg), “Denominazione di Origine Controllata” (Doc) e “Indicazione Geografica Tipica” (Igt) costituiscono il fulcro della corrispondente classificazione italiana. Viene espressamente previsto che le menzioni specifiche tradizionali italiane, anche con le relative sigle possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.
Articoli 4 e 5 - Il quadro normativo rimane quello della 164. Viene riaffermato il principio, fortemente radicato nella realtà vitivinicola nazionale, della coesistenza in una stessa area ed in un stesso vigneto di più denominazioni e/o indicazioni.
Articolo 6 - Tale articolo viene integrato, rispetto alla 164/1992, con la disciplina delle menzioni tradizionali “Superiore” e “passito” o “vino passito”, “vino passito liquoroso”, nonché con la previsione dell’obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione per i vini Docg e Doc.
Articolo 7 - Il conferimento della protezione delle Docg, Doc e Igt avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione Ue, in conformità alle disposizioni concernenti l’individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria. In particolare, la procedura nazionale viene stabilita con lo specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni. Si sottolinea che con detto decreto è stato previsto il rafforzamento del ruolo delle Regioni e province autonome, in quanto le documentate domande sono presentate per il loro tramite, previa una preliminare valutazione dei requisiti da parte delle stesse. Inoltre anche successivamente, in ambito di istruttoria ministeriale, è prevista la collaborazione delle competenti Regioni.
Articolo 8 - Conformemente alla normativa comunitaria, vengono stabiliti i requisiti di base per il riconoscimento delle Dop e Igp, con riferimento alla classificazione qualitativa italiana Docg, Doc, Igt). Tali requisiti sono stati ripresi dalla 164/1992, con alcuni adeguamenti connessi alla riqualificazione delle produzioni in questione.
Articolo 9 - Sono ripresi i principi già contenuti nella 164/1992, con taluni adeguamenti connessi alla nuova procedura comunitaria.
Articolo 10 - Stabilisce gli elementi obbligatori e facoltativi da prevedere nei disciplinari di produzione, alla luce della normativa comunitaria, consentendo la previsione di eventuali regole più dettagliate e/o restrittive nell’ambito degli specifici disciplinari di produzione.
Articolo 11 - Come procedura prevista per il riconoscimento (articolo 7)
Articolo 12 - Lo Schedario viticolo di nuovo corso introduce la massima semplificazione degli adempimenti procedurali a carico dei produttori e degli Enti ed Organismi preposti alla Gestione del sistema dei controlli delle Do e Ig, al fine di ridurre i relativi costi. Tale semplificazione prevede la sostituzione degli strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti Do - elenco vigne Igt) con l’unico strumento dello Schedario viticolo (previsto dall’Ocm per tutte le superfici vitate), comunque gestito dalle Regioni nell’ambito dei servizi del Sian, che rende disponibili tutti i dati agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive Do e Ig. Pertanto la semplificazione sostanziale sta nel fatto che i produttori non devono più effettuare duplici richieste per l’iscrizione dei vigneti all’Albo, o per effettuare le variazioni, ma vale l’unica iscrizione nello Schedario viticolo (tramite il fascicolo aziendale).
Articolo 13 - Sono disciplinate le sostanziali innovazioni, introdotte dalla nuova Ocm, relative alla gestione dei controlli nell’ambito della filiera produttiva. Viene definito il nuovo sistema di controllo per i vini Dop e Igp che dovrà essere attuato, in conformità alla nuova Ocm vino da una Autorità competente designata dallo Stato membro o da un Organismo di controllo privato autorizzato, al fine di garantire la qualità e la terzietà nell’espletamento dei controlli in questione. La procedura di controllo si articola in un’attività definita, che prende avvio dalla denuncia di produzione delle uve e del vino per concludersi con la certificazione di idoneità/conformità al disciplinare, che, in particolare per i vini a Do, prevede un certificato analitico chimico fisico ed organolettico e, per i vini Ig soltanto un esame analitico. A differenza di quanto fino ad oggi accaduto, tale procedura viene affidata per la totalità delle sue fasi, ad un unico soggetto, individuato dai produttori della Do e/o Ig, e che sarà l’unico titolato all’attività di controllo. Tale sistema, pur con le dovute differenziazioni legate alla specificità del settore, riprende quanto già applicato alle Dop e Igp dell’agroalimentare italiano.
Articolo 14 - Anche qui si persegue la massima semplificazione. Si prevede un’unica denuncia di produzione annuale, contestuale per tutti i prodotti vitivinicoli (Dop - Igp e altri vini), direttamente al Sian, che analogamente a quanto previsto per l’Albo dei vigneti, rende disponibili i dati produttivi a tutti gli Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo. Trattasi di importante semplificazione, in quanto viene annullata l’attuale duplicazione della denuncia delle uve Do e Igt alle competenti Camere di Commercio. Per quanto concerne le riclassificazioni e i declassamenti sono riprese le disposizioni della 164/1992 e dei relativi decreti applicativi.
Articolo 15 - Vengono ripresi criteri già sanciti dalla 164/1992 e dallo specifico, opportunamente adeguati alla nuova Ocm, per quanto concerne l’obbligo dell’esame analitico anche per i vini Igt, stabilendo i criteri e principi innovativi da stabilire nel decreto applicativo, in conformità alla nuova Ocm. In particolare viene stabilito che la gestione degli esami analitici e organolettici e la scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione è affidata alla struttura di controllo autorizzata in conformità alle norme comunitarie ed internazionali.
Articolo 16 - E’ stato ridefinito e il ruolo del Comitato Nazionale Vini, per quanto concerne le sue funzioni consultive e propositive in materia di tutela e valorizzazione delle Do e Ig. Per tali finalità il Comitato che rimane organo del Ministero delle politiche agricole, è stato pressoché dimezzato nel numero di componenti, anche per rafforzare la coesione dello stesso, oltreché per perseguire economia di bilancio. Il nuovo Comitato vini Dop e Igp vede pertanto ridimensionata la sua connotazione interprofessionale e vede rafforzato il ruolo di Organo tecnico-scientifico. Con la nuova Ocm, il ruolo del Comitato si estrinseca esclusivamente nell’ambito della procedura preliminare nazionale e, in ogni caso, non può essere un ruolo vincolante, ma solo consultivo e propositivo.
Articolo 17 - Vengono ridisegnati i requisiti e le attività dei Consorzi di tutela, integrando la vigente normativa con quanto previsto nel sistema delle Dop e Igp degli altri prodotti dell’agroalimentare, Vengono quindi affidate ai Consorzi di tutela attività di tutela, vigilanza, valorizzazione delle Do e Ig che, a determinate condizioni, si esplicheranno nei confronti di tutti i rispettivi utilizzatori delle denominazioni stesse. Tutto ciò fatte salve le specificità del settore vitivinicolo di qualità. E’stata altresì prevista la figura dell’”agente vigilatore” già contemplato nelle attività dei Consorzi riconosciuti per le attuali Dop e Igp dell’agroalimentare.
Articolo 18 - In materia di designazione, presentazione e protezione dei vini Dop e Igp si rimanda necessariamente alla già esaustiva normativa comunitaria, nonché alle specifiche disposizioni nazionali attuative previste con apposito decreto.
Articolo 19 - Tale articolo (recipienti e contrassegno per i vini) riprende quanto già previsto dalla 164/1992, con piccoli adeguamenti relativi a taluni riferimenti normativi della nuova Ocm.
Articolo 20 - Si riprende quanto già sancito all’articolo 24 della 164/1992, con gli opportuni adeguamenti alla nuova Ocm, per quanto concerne l’utilizzo delle Dop e Igp, solo a seguito della relativa iscrizione nel registro comunitario.
Articolo 21 - I concorsi enologici, riprendono ciò che sanciva la 164/1992.
Articoli 22-31 - Il sistema sanzionatorio è stato radicalmente rivisto rispetto 164/1992, tenendo conto dei criteri di efficacia e di applicabilità delle sanzioni, individuando altresì gli organismi e le azioni per garantire l’elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell’interesse dei produttori e dei consumatori: è stato uniformato a quello degli altri prodotti Dop e Igp; individua nel Ministero delle politiche agricole, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi l’organismo preposto ad accertare le violazioni al presente decreto legislativo e ad irrogare le relative sanzioni; ribadisce il principio di “afflittività” della sanzione e nel medesimo tempo della sua “proporzionalità” rispetto all’illecito perpetrato; interviene su tutte le fasi e su tutti gli aspetti del processo produttivo e del commercio dei prodotti in questione e si applica, oltre che nei confronti dei produttori e di chiunque commetta illeciti o violazioni alle disposizioni del presente decreto, anche nei riguardi degli Organismi di controllo e dei Consorzi di tutela.
Articolo 32 - Sono abrogati: il Dpr 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; il Dpr 20 aprile 1994, concernente regolamento disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni d’origine vini.

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