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TRASPARENZA IN ETICHETTA

In vigore la nuova normativa anti “greenwashing”: cosa cambia per il settore del vino

L’analisi dell’avvocato Marco Giuri dello studio Giuri di Firenze. “Ogni dichiarazione ambientale dovrà essere specifica, veritiera e dimostrabile”
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In vigore la nuova normativa anti “greenwashing”: cosa cambia per il settore del vino

In vigore dal 27 settembre 2026, la cosiddetta legge anti “greenwashing” (che recepisce la direttiva Ue 2024/825), ovvero le nuove regole italiane sulle dichiarazioni ambientali, è stata annunciata dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, come una norma che “tutela sia il diritto dei cittadini a un’informazione trasparente, sia il valore economico delle aziende che investono davvero nel rispetto dell’ambiente”. Una norma che tocca anche il mondo del vino, e a spiegare cosa cambia, di fatto, è l’avvocato Marco Giuri dello Studio Giuri di Firenze, punto di riferimento per quanto riguarda la normativa vitivinicola. “In pratica, dal 27 settembre 2026 ogni dichiarazione ambientale su etichette, imballaggi, siti e pubblicità di vini e distillati deve essere specifica, veritiera e dimostrabile, con l’obiettivo di proteggere il consumatore da messaggi “green” ingannevoli e di tutelare le aziende che investono davvero nella sostenibilità”, spiega lo studio Giuri.
In breve, la nuova normativa proibirà alcune pratiche. Per esempio, spiega lo studio Giuri, non si potranno più usare “frasi generiche come “la nostra azienda rispetta l’ambiente”, “vino green” o “grappa sostenibile”: non basta che siano vere, vanno sostituite con un dato specifico e dimostrabile (come per esempio “il 60% dell’energia della cantina proviene dal nostro impianto fotovoltaico, dato 2025”); ancora, non si potrà dichiarare “impatto zero” o “carbon neutral” se il risultato dipende dall’acquisto di crediti di compensazione”.
Ancora spiega Giuri, sarà vietato apporre bollini o loghi ambientali creati dall’azienda, senza una certificazione di parte terza o pubblica, o attribuire al vino una qualità che riguarda solo una parte, per esempio “prodotto riciclabile” quando lo è solo la bottiglia; ancora, sarà proibito annunciare obiettivi futuri (“ad esempio emissioni zero entro il 2030”) senza un piano verificabile e controlli indipendenti; o ancora, presentare come merito proprio ciò che è un obbligo di legge per tutti.
Le norme, spiega ancora lo studio Giuri, si applicano alle dichiarazioni ambientali rivolte ai consumatori. E valgono anche per vino, spumanti, grappe e altri distillati: non esiste alcuna esenzione per il settore. Ed in particolare, riguardano bottiglie, confezioni e imballaggi; etichette e retroetichette; siti internet, e-commerce, cataloghi e pubblicità; comunicazioni aziendali che valorizzano caratteristiche ambientali di prodotti o processi. Le nuove norme, sottolinea ancora lo Studio Giuri, si applicano di fatto alla produzione dal 28 settembre 2026, visto che “le bottiglie prodotte o confezionate prima del 27 settembre 2026 possono restare in commercio, alle condizioni indicate dal Ministero” (e anche le scorte di etichette e imballaggi possono, a determinate condizioni, essere ancora utilizzate, con un orizzonte orientativo di 6 mesi e valutazioni di proporzionalità, anche se l’azienda deve comunque correggere o integrare le informazioni non conformi, ad esempio con adesivi, cartelli nel punto vendita o comunicazioni online”.
Dal punto di vista delle sanzioni, le violazioni possono costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo, con intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). In particolare, le sanzioni possono andare da 5.000 euro a 10 milioni di euro, secondo gravità, durata e condizioni economiche dell’impresa; inoltre, “per le infrazioni diffuse accertate ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Ue 2017/2394 il massimo è il 4% del fatturato annuo in Italia o negli Stati Ue interessati (2 milioni di euro se il fatturato non è disponibile); l’Agcm può ordinare la cessazione della pratica e la pubblicazione, a spese dell’impresa, del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa. Resta, inoltre, possibile l’azione civile dei concorrenti per concorrenza sleale (articolo 2598 del Codice Civile), già utilizzata dai tribunali italiani contro il greenwashing prima della nuova disciplina”. La sanzione non è automatica per ogni etichetta non conforme: l’Autorità valuta caso per caso la condotta e il quadro normativo applicabile.
Ancora, ricorda lo studio Giuri, tenendo conto che “etichette e imballaggi già prodotti o acquistati prima del 27 settembre possono essere usati anche dopo, entro l’orizzonte orientativo di 6 mesi (indicativamente fino al 27 marzo 2027)”, e che il vino ha una durata commerciale ben superiore ai 6 mesi, “per Riserve e annate destinate a restare a lungo in commercio conviene correggere subito con adesivi o cartellini, senza attendere. La gradualità vale solo per claim che erano leciti secondo le regole previgenti: un claim già ingannevole prima del 27 settembre non è giustificato dalle difficoltà di adeguamento. L’onere di provare l’anteriorità di produzione o acquisto è dell’impresa. Non si tratta di una deroga generalizzata né di un via libera a esaurire tutte le scorte. Raccomandiamo di documentare quantità, date di produzione, ordini precedenti e misure correttive adottate”, commenta Marco Giuri.
Che suggerisce anche tre interventi che ogni operatore può fare senza creare nuova burocrazia. “Controllare ciò che si comunica. Verificare etichette, sito, e-commerce, cataloghi e materiali pubblicitari per individuare i claim ambientali effettivamente usati. Correggere solo ciò che serve, ovvero eliminare i messaggi vietati, precisare quelli troppo generici e conservare le prove dei claim che si vogliono mantenere. Per le scorte, adottare le soluzioni proporzionate indicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E ancora, evitare che il problema si ripeta, introducendo una checklist di una pagina per approvare ogni nuovo claim ambientale prima della pubblicazione”.

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