Il nuovo Codice della Strada, e la parte relativa alle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, entrato in vigore a pochi giorni dalle festività, è al centro del dibattito. Se i limiti per le sanzioni non sono cambiati rispetto a quelli già stabiliti dal 2010 (sotto 0,5 di tasso alcolemico, ovvero di grammi di alcol per litro di sangue, non ce sono, salvo per neopatentati ed alcune categorie professionali, poi si va da 0,5 a 0,8 per un primo scaglione, fino a 1,5 per un altro step, e oltre 1,5 per l’ultima “aliquota”, ndr), alcune novità ci sono, i controlli sono effettivamente più frequenti, e in molti stanno rinunciando anche ad un solo calice a tavola, come testimoniano tanti ristoratori e associazioni di categoria. Insomma, ad oggi, l’impatto sulla quotidianità di consumatori ed operatori c’è stato (mentre Assoenologi ha lanciato il progetto “Portami a casa”, di cui abbiamo parlato qui), e preoccupa non poco per il futuro, tanto chi guida che chi vende vino e alcoli. Per fare ulteriore chiarezza, WineNews ha chiamato in causa l’avvocato Marco Giuri dello Studio Giuri di Firenze (qui l’intervista audio), e tra i massimi esperti di normativa del settore vitivinicolo. Che spiega, con una dettagliata scheda (vedi focus) cosa cambia davvero.
“In realtà non ci sono state modifiche sulle soglie del tasso alcolemico, ma sono state inasprite alcune sanzioni quando il tasso è superiore a 0,8, quindi per la guida in stato di ebrezza. Sostanzialmente, in caso si venga trovati in questo stato, oltre alle sanzioni già presenti (ammenda tra 800 e 3.200 euro, aumentata se l’accertamento avviene tra le 22 e le 7 del mattino e arresto fino a 6 mesi, sospensione della patente da 6 mesi ad un anno e decurtazione di 10 punti della patente se il tasso alcolemico è fino a 1,5, con sanzioni che si inaspriscono ulteriormente, e di molto, fino alla revoca della patente e alla confisca del veicolo, se si supera il tasso di 1,5), vengono inseriti sulla patente, solo dopo sentenza definitiva, i codici 68 e 69, ovvero la “limitazione dell’uso e zero alcol”. Questo fondamentalmente - spiega Giuri - introduce un macchinario nuovo che dovrà essere installato sull’autovettura a spese e cura, naturalmente, del sanzionato, che si chiama alcolock. Questo alcolock, che può esser imposto solo quando il tasso è superiore allo 0,8, è un dispositivo che di fatto impedisce l’avvio del motore dell’autovettura nel caso in cui si rilevi l’alcol nell’espirato del conducente. Che, una volta che viene sanzionato e condannato, per almeno 2 anni successivi alla condanna, che salgono a 3 da 1,5 grammi litro in su, dovrà guidare sempre con tasso zero e sempre con queste autovetture che hanno l’alcolock. Su questo tema - precisa Giuri - c’è stata una circolare proprio di fine dicembre del Ministero dell’Interno, che dice che sull’alcolock bisognerà attendere i decreti di attuazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per capire che caratteristiche deve avere questo macchinario, come deve essere installato, le officine autorizzate e così via. Quindi questa parte della sanzione, che poi è quella innovativa, al momento è anche in “stand by”, perché mancano i decreti di attuativi”.
In ogni caso la sicurezza personale e per gli altri, viene prima di tutto. E se un buon consiglio è sempre quello di designare una persona della compagnia con cui si esce che per quella sera non berrà, ci sono dei consigli pratici, anche per chi lavora nel nostro settore, e delle buone pratiche da osservare prima di rimettersi alla guida, magari dopo essersi concessi un brindisi a tavola. “Molti ristoranti e locali si stanno dotando di strumenti di “auto rilevazione” del tasso alcolemico, e questo secondo me è un aspetto molto importante. L’altro aspetto da considerare - spiega ancora Giuri - è che ormai si trovano online diverse app che sono in grado di calcolare, più o meno, il tasso alcolometrico personale in base all’altezza, al peso, all’età, al sesso e soprattutto anche se si sia mangiato meno, e c’è una tabella molto interessante dell’Istituto Superiore della Sanità per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico ipotetico. Sono del 2017, ma sono fatte molto bene. E dicono che se, ad esempio, noi beviamo un bicchiere di vino da 125 cc, una donna che pesa 55 kg ed è a stomaco pieno, può di fatto bere due bicchieri perché è previsto che si arrivi ad un tasso di 0,24 su 125, mentre un uomo di 80 kg, a stomaco pieno, può arrivare addirittura a 3-4 bicchieri”. Ovviamente, sono stime di massima, che variano da persona a persona, e vanno prese come indicazione e nulla più.
“Bisogna un po’ autovalutarsi, con questi sistemi, con le app e con gli strumenti di cui si stanno dotando sempre di più ristoratori e gestori di locali”, spiega Giuri. E magari anche con degli etilometri portatili e personali, che già si trovano sul mercato, con molti altri che stanno uscendo. “Sicuramente sì, anche se chiaramente tutto dipende poi dalla taratura rispetto a quelli ufficiali che vengono utilizzati dagli organi accertatori, ma comunque sono uno strumento che può in un certo senso dare un segnale d’allarme e dire se si è superata la soglia di sicurezza o meno. Inoltre, al netto del fatto che la prima cosa è la sicurezza di chi guida e degli altri, dobbiamo ricordare che tutte le sanzioni che hanno a che fare col superamento della soglia vengono aggravate di molto quando il conducente che è in stato di ebrezza ha provocato un incidente. Quindi serve molta attenzione prima di mettersi alla guida, non solo per i controlli, ma anche per le conseguenze che ci possono essere su di sé e sugli altri, a seguito di un malaugurato incidente”.
In conclusione, però, con prudenza e moderazione, un calice a cena al ristorante, anche se poi si deve guidare, possiamo ancora concedercelo. “Assolutamente sì, e questo risulta anche dagli studi medici e scientifici, quindi - conclude Giuri - è consentito e tollerato”.
Focus - Cosa è cambiato in concreto nel Codice della Strada? Le modifiche apportate dalla Legge 177/2024 alla disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool
La guida sotto l’influenza dell’alcool è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada che non ha subito modifiche se non per l’introduzione dei commi 9 ter e 9 quater che disciplinano esclusivamente la disciplina dello strumento dell’alcolock.
La disciplina dell’art. 186 del Codice della Strada che è rimasto immutato prevede che:
“È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.
Le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza sono diverse a seconda della soglia di tasso alcolemico superata:
1. Tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro solo per le seguenti “categorie speciali”:
- conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B (Neopatentati);
- conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone (servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e servizio di linea per trasporto di persone);
- conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose (servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose e Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza);
- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
Sanzioni (solo per categorie speciali - neopatentati):
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 664;
- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1326, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui si sia provocato un incidente stradale;
- decurtazione di 5 punti della patente.
2. Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)
Sanzioni per tutti:
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170;
- sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
- decurtazione di 10 punti della patente.
Sanzioni per neopatentati e categorie speciali:
- sanzione amministrativa da euro 708 a euro 2.833,34;
- sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 4 a 8 mesi;
- decurtazione di 10 punti della patente.
3. Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
Sanzioni per tutti:
- sanzione penale, ammenda da euro 800 a euro 3.200 (aumentata da un terzo alla metà nei casi di guida in stato di ebbrezza accertata tra le ore 22 e le ore 7) e l’arresto fino a sei mesi;
- sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
- decurtazione di 10 punti della patente
Sanzioni per neopatentati e categorie speciali:
- ammenda da euro 800 a euro 3.200, aumentata da un terzo alla metà;
- arresto fino a 6 mesi aumentato da un terzo alla metà;
- sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, aumentata da un terzo alla metà;
- decurtazione di 10 punti della patente.
4. Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
Sanzioni per tutti:
- ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (aumentata da un terzo alla metà nei casi di guida in stato di ebbrezza accertata tra le ore 22 e le ore 7), l’arresto da sei mesi ad un anno;
- sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. O da due a quattro anni quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato;
-decurtazione di 10 punti della patente
- revoca della patente in caso di recidiva nel biennio;
- revoca della patente in caso si provochi un incidente;
- confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
Sanzioni per neopatentati e categorie speciali:
- ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, aumentata da un terzo alla metà;
- arresto da 6 mesi ad 1 anno aumentato da un terzo alla metà;
- sospensione della patente da 1 a 2 anni (da 2 a 4 anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), aumentate da un terzo alla metà;
- confisca del veicolo;
- decurtazione di 10 punti dalla patente;
- revoca della patente in caso di recidiva nel biennio;
Incidente stradale commesso in guida in stato di ebbrezza
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, tutte le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Nell’ipotesi in cui sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), inoltre, la patente di guida è sempre revocata.
Focus - Le modifiche apportate dalla Legge. 177/2024
Introduzione del comma 9 ter dell’art. 186 Codice della Strada nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c) (superamento limite 0,8 g/l e 1,5 g/l), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “Limitazione dell’uso - Codice 68. Niente alcool” e “Limitazione dell’uso - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock”.
Per almeno due anni nel caso di condanna per guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l.
Per almeno tre anni nel caso di condanna per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma.
Introduzione del comma 9 quater dell’art. 186 Codice della Strada
Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente al quale siano apposti i codici unionali “Limitazione dell’uso - Codice 68. Niente alcool” e “Limitazione dell’uso - Codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock.
Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono raddoppiate nei confronti del conducente al quale siano apposti i codici unionali “Limitazione dell’uso - Codice 68. Niente alcool” e “Limitazione dell’uso - Codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock che circoli con il dispositio alcolock alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.
L’efficacia delle nuove disposizioni relative all’alcolock è subordinata all’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale saranno determinate le caratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno installare il dispositivo stesso.
L’emanazione del predetto decreto condiziona l’applicazione delle sanzioni con specifico riferimento alla violazione delle prescrizioni del Codice 69.
Conclusioni
Le modifiche alla disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcol introdotte dalla Legge 177 del 2024 all’art. 186 riguardano esclusivamente la disciplina dello strumento dell’alcolock, vale a dire di quel dispositivo che impedisce l’avvio del motore nel caso in cui rileva alcool nell’espirato del conducente e che deve essere regolato sulla base del valore soglia pari a 0,0 g/l. Non si tratta di un sistema che agisce autonomamente rilevando automaticamente il tasso alcolemico del guidatore, ma di uno strumento che deve essere attivato da quest’ultimo dando avvio alla procedura di misurazione.
Il nuovo comma 9-ter dell’art. 186 del Cds prevede l’apposizione sulla patente italiana del conducente condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica, dei codici unionali relativi alla “Limitazione dell’uso” nr. 6880 e 6981, di cui all’Allegato I della Direttiva 2006/126/CE.
La concreta apposizione dei codici unionali è disposta all’esito della visita di revisione della patente disposta dal Prefetto competente dopo la sentenza di condanna per guida in stato di ebrezza.
Le prescrizioni dei codici unionali, secondo quanto indicato dalla norma, devono avere durata non inferiore a 2 anni per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera b), e di 3 anni per l’ipotesi di cui alla lettera c). La durata stabilita nella misura minima dalla norma può anche essere prolungata in occasione del rinnovo di validità della patente da parte della Commissione Medica Locale, qualora vengano riscontrate condizioni tali da renderlo necessario a giudizio della Commissione stessa.
Attenzione: Il comma 9-ter, stabilisce in modo generico che le prescrizioni abbiano decorrenza dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. La norma deve essere letta nel senso che la sentenza deve essere definitiva, in quanto la comunicazione della condanna da parte del Tribunale al Prefetto avviene solo quando la stessa sentenza è divenuta irrevocabile.
Per espressa previsione normativa, la durata delle prescrizioni dei codici unionali 68 e 69 decorre dal momento in cui viene restituita la patente al titolare dopo la sentenza di condanna, cioè da quando sono cessati gli effetti sospensivi conseguenti agli illeciti previsti dall’art. 186. Pertanto, qualora dopo la sentenza di condanna l’interessato non debba scontare altro periodo di sospensione della patente, le prescrizioni vanno applicate immediatamente.
Il nuovo comma 9-quater dell’art. 186 Cds introduce aggravanti nei confronti dei conducenti autori degli illeciti di guida in stato di ebbrezza (anche per la sola sanzione amministrativa di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 186), prevedendo l’aumento di un terzo delle sanzioni qualora gli stessi siano titolari di una patente italiana sulla quale siano stati apposti i codici 68 e 69 a seguito di precedente condanna.
È importante sottolineare che l’aggravamento sanzionatorio vale solo per coloro che abbiano la patente con le limitazioni di cui ai codici 68 e 69 a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza e non, invece, quando i codici unionali 68 e 69 siano apposti, singolarmente o congiuntamente, a seguito di visita di revisione o di conferma di validità della patente.
Le sanzioni delle lett. a), b) e c) del comma 2 sono, invece, raddoppiate per il conducente titolare di patente italiana con i codici 68 e 69 apposti a seguito di precedente condanna che guida in stato di ebbrezza un veicolo con dispositivo alcolock alterato o, manomesso, ovvero con i sigilli rimossi o manomessi. In tali ultimi casi, le sanzioni dell’art. 186 possono concorrere con le sanzioni previste per chi altera il dispositivo alcolock.
L’efficacia delle nuove disposizioni relative all’alcolock è subordinata all’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale saranno determinate le caratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno installare il dispositivo alcolock.
L’emanazione del predetto decreto condiziona l’applicazione delle sanzioni con specifico riferimento alla violazione delle prescrizioni del Codice 69.
Pertanto, non potranno trovare immediata applicazione le aggravanti previste dal comma 9-quater, secondo periodo (raddoppio delle sanzioni in caso di circolazione con il dispositivo alcolock alterato o manomesso ovvero con i sigilli rimossi o manomessi) perché riferite al dispositivo alcolock.
Troveranno, invece, immediata applicazione le aggravanti introdotte dal comma 9-quater, primo periodo (aumento di 1/3 delle sanzioni delle lett. a), b) e c) del comma 2 dell’art. 186 Cds) nei confronti del conducente titolare di patente di guida italiana sulla quale sono stati apposti i codici unionali 68 e 69 a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica.
Si sottolinea che in presenza di più di una ipotesi di maggiorazione della sanzione prevista dal comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria che dovrà essere corrisposta dal trasgressore deve essere calcolata applicando le singole maggiorazioni sull’importo previsto per la sanzione base.
Quindi, ad esempio, in caso di conducente in stato di ebbrezza che ha provocato un incidente stradale (circostanza che prevede il raddoppio delle sanzioni) e che è titolare di patente sulla quale sono stati apposti i codici unionali 68 e 69 (che prevede l’aumento di 1/3 delle sanzioni), l’importo dovuto dal trasgressore corrisponderà al raddoppio della sanzione base [da 1.086 euro (543 euro x 2) a 4.340 euro (2.170 euro x 2)], alla quale andrà aggiunto l’aumento di 1/3 sempre della sanzione base [quindi, all’importo di 1.086 euro o 4.340 euro risultante dal raddoppio della sanzione base, andrà aggiunto 1/3 della sanzione base corrispondente a 181 euro o 723,33 euro, per un totale di 1.267 euro (1.086 + 181) o 5.063,33 euro (4.340 + 723,33)].
Si sottolinea, inoltre, che l’aumento di 1/3 previsto dal comma 9-quater, primo periodo e il raddoppio previsto dal comma 9-quater, secondo periodo non possono concorrere. Il primo si applica da solo al conducente in stato di ebbrezza che è stato precedentemente condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza e che ha sulla patente i codici 68 e 69. Il secondo si applica da solo al conducente in stato di ebbrezza che è stato precedentemente condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza e che ha sulla patente i codici 68 e 69, se l’alcolock è alterato o manomesso o con i sigilli alterati o rimossi.
Focus - Riepilogo delle aggravanti introdotte dalla Legge 177/2024 per i titolari di patente italiana con codici 68 e 69 applicati congiuntamente a seguito di sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza
- La guida con tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 è punita dalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 ad euro 638;
- La guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 è punita con le sanzioni previste a seconda dei casi dall’art. 186, comma 2, lett. a) b) o c), aumentate di 1/3. Se il conducente rientra in una delle categorie di cui all’art. 186-bis comma 1 (compresi i Neopatentati) il già menzionato aumento si applica sulle sanzioni calcolate ai sensi dell’art. 186-bis, comma 3;
- La guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 di un veicolo con alcolock alterato o manomesso o con dispositivi rimossi o manomessi è punita con le sanzioni raddoppiate previste a seconda dei casi dall’art. 186, comma 2, lett. a) b) o c), a cui si aggiungono le sanzioni dell’art. 125, commi 3 e 5, anch’esse raddoppiate. Se il conducente rientra in una delle categorie di cui all’art. 186-bis comma 1(compresi i Neopatentati), il già menzionato aumento si applica sulle sanzioni calcolate ai sensi dell’art. 186-bis, comma 3.
Un ulteriore inasprimento delle sanzioni introdotto dalla Legge 177 del 2024 riguarda i soggetti (tra i quali i Neopatentati) per i quali vige la prescrizione di alcool zero e che, invece, circolano con un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,50 g/l.
Per questi soggetti assume rilevanza il nuovo art. 218 ter CDS che ha introdotto la c.s. sospensione breve. La violazione dell’obbligo di guidare con alcool zero comporta la sospensione immediata della patente per;
- 7 giorni se il punteggio è inferiore a 20 ma pari almeno a 10
- 15 giorni se il punteggio è inferiore a 10.
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