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OCM VINO APPROVATO. UN ACCORDO ALL’INSEGNA DELLA CONSERVAZIONE CHE NON ACCONTENTA L’ITALIA DEL VINO. TUTTI I COMMENTI DELLE VOCI PIU’ IMPORTANTI DELLE ORGANIZAZIONI DELLE IMPRESE: SARTORI, MASTROBERARDINO, VECCHIONI, RICCI CURBASTRO E MARINI

Italia
Nel 2009 arriva il nuovo Ocm Vino

Dopo una lunga discussione, cominciata nel giugno 2006, fatta di trattative, bozze documentali, indirizzi del Parlamento Europeo e chi più ne ha più ne metta, finalmente l’accordo definitivo per la riforma del regolamento Ocm (Organizzazione Comune del Mercato), il testo legislativo che governa il mondo del vino europeo, in vigore dal 1 agosto 2009. Un accordo che pare la perfetta rappresentazione dell’immagine proverbiale della montagna che partorisce un topolino. Un accordo che, più che accontentare tutti, finisce per non accontentare nessuno, almeno su sponda italiana. Un’impressione confermata anche dalle prime reazioni di molte fra le voci più importanti dell’associazionismo di categoria.

Il lungo iter della discussione ha finito per snaturare le buone premesse che hanno animato il dibattito iniziale, rendendo “difficile esprimere un parere univoco - spiega Piero Mastroberardino, presidente di Federvini - data la complessità della riforma, ben diversa da come era stata ipotizzata anche sino a poche settimane fa, con innovazioni e decisioni sicuramente positive ed altre che lasciano ampio spazio all’approfondimento ed alla discussione”.

Più duro il commento di Andrea Sartori, presidente dell’Unione Italiana Vini, secondo il quale “la riforma dell’Ocm vino lascia per strada pezzi importanti dell’originaria proposta del commissario Fischer Boel fortemente improntata a un rilancio dei vini europei in ambito internazionale e ha il sapore quindi di un’occasione perduta. Viene riconfermato - commenta Sartori - l’utilizzo del saccarosio nella pratica di arricchimento dei vini nei Paesi del Nord Europa, ma senza una contropartita finanziaria sufficiente a coprire il maggior costo che i produttori dell’area mediterranea dovranno sostenere per l’utilizzo del mosto concentrato, che ha un costo superiore rispetto allo zucchero. Riconfermata anche la distillazione dei vini, che assorbirà una fetta importante del budget finanziario dell’envelope nazionale. Di fatto, si sono mantenute delle misure già dimostratesi nel tempo distorsive del mercato anziché incentivare le produzioni di qualità. Partita persa per i viticoltori italiani e per i consumatori europei anche riguardo al tema dell’etichettatura dei vini da tavola senza indicazione geografica, per i quali viene data la possibilità di indicare il nome di vitigno e l’annata di produzione, pur con deroghe restrittive per i singoli Paesi”. “Tra le note positive - spiega ancora Sartori - la riduzione del livello di arricchimento dei vini, che scende sensibilmente in tutte le aree viticole della Comunità europea, la diminuzione delle superfici da estirpare, il reinserimento della distillazione dei sottoprodotti, fortemente voluta dall’Italia, oltre all’integrazione, grazie all’impegno del ministro Paolo De Castro e del suo staff, della dotazione nazionale di 50 milioni di euro a regime”.

Anche secondo Federico Vecchioni, presidente di Confagricoltura, il nuovo Ocm nasce fra luci e ombre: “sono stati fatti sostanziali passi in avanti su alcuni capitoli ma contemporaneamente rimangono percorsi in salita per la tutela della nostro sistema vitivinicolo nazionale. Ora sarà possibile per i produttori investire nello sviluppo di nuovi prodotti e nell’ammodernamento della catena produttiva - continua Vecchioni - con un approccio positivo per le aziende dinamiche che guardano al mercato. Tuttavia un menù così ricco necessita di fondi adeguati. L’Italia ha ottenuto, grazie all’azione del ministro De Castro, un aumento dei fondi che potrebbero, però non essere sufficienti per una efficace applicazione delle misure innovative previste. Ci aspettiamo che giunga al più presto la decisione nazionale che eviti l’uso del vitigno in etichetta”.

“Dietro gli obiettivi enunciati dalla Commissione di impegnare la vitivinicoltura in una politica di sviluppo e di riconquista dei mercati - denuncia Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Federdoc - l’Ocm vino rischia come al solito di concorrere al finanziamento di operazioni essenzialmente passive, che non apportano alcun valore aggiunto alla filiera. Occorreva il coraggio delle grandi sfide e la determinazione nel cambiamento, ma questo purtroppo no sta avvenendo. Siamo grati al Ministro De Castro per l’impegno e la determinazione profusi nella trattativa - prosegue Ricci Curbastro - ma il budget a disposizione dell’Italia, per un envelope abbondante e tuttavia necessario (aiuti all’arricchimento, distillazioni, estirpazioni, prestazioni viniche, promozione sui Paesi terzi …) non consentirebbe probabilmente di attivare le auspicate politiche di sviluppo e di riconquista dei mercati”.

Duro e amaro Sergio Marini, presidente di Coldiretti: “l’Italia ha perso un’altra battaglia a Bruxelles con una grave sconfitta per il settore vitivinicolo nazionale a vantaggio dei produttori del Nord Europa che potranno continuare a utilizzare lo zucchero e addirittura chiamare vino anche il fermentato ottenuto dalla frutta. Ancora una volta non siamo stati in grado di far pesare la nostra leadership - continua Marini - mettendo a rischio lo sviluppo futuro di un settore che rappresenta oggi la principale voce dell’export agroalimentare nazionale ed è il biglietto da visita del made in Italy nel mondo. L’accordo raggiunto - spiega Marini - è peggiorativo per l’Italia rispetto alla proposta presentata dalla stessa Commissione Fischer Boel a luglio, nonostante il ruolo primario del nostro paese nella produzione di vino in Europa. Un risultato amaro che - conclude il presidente della Coldiretti - rischia di vanificare i successi ottenuti sul mercato, spesso in solitudine, dalle migliori imprese vitivinicole italiane”.


In 17 punti ecco le novità più importanti dell’Ocm vino 2009
1) esclusione della possibilità di vinificare nel territorio dell’Unione mosti provenienti dai paesi terzi, nonché di miscelare mosti e vini comunitari con prodotti originari di paesi terzi;

2) l’obiettivo iniziale di 400.000 ettari di estirpazione sovvenzionata è stato ridotto a 175.000 ettari, con una speculare riduzione della spesa impegnata (nella prime tre campagne dall’entrata in vigore. Il premio sarà a scalare, più alto del 20% nel 2009, del 10% nel 2010 e solo premio base nel 2011); la misura avrà una durata di tre anni in luogo dei cinque originariamente previsti; ogni stato membro avrà la facoltà di arrestare l’applicazione della misura se verrà raggiunta la soglia dell’8% della superficie vitata nazionale; potranno essere escluse le zone di montagna e quelle a forte pendenza. Le altre zone sensibili da un punto di vista ambientale potranno essere escluse entro un tetto del 3%. Sono previsti limitazioni all’espianto che, però, saranno adottate attraverso misure di applicazione;

3) il regime attuale dei diritti di impianto è stato prorogato fino al 2015; tuttavia potrà essere prorogato fino al 2018 in ambito nazionale/regionale; entro il 2012 la Commissione dovrà effettuare un rapporto al Consiglio, per evidenziare la situazione riguardante al potenziale alla luce della riforma. Tale relazione conterrà anche aspetti relativi al rapporto dell’utilizzo del saccarosio e dei mosti;

4) in relazione alla reintroduzione dell’utilizzo del saccarosio, sarà possibile aumentare il titolo alcolometrico di 3% gradi nella “zona a” (Nord-Europa), 2% nella “zona b“ (Centro-Europa, Francia, Germania …), 1,5% nella “zona c” (Paesi Mediterranei, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo …). Qualora si verificheranno particolari condizioni climatiche, sarà possibile aumentare la percentuale di arricchimento in tutte le zone di un ulteriore 0,5%. Per consentire ai produttori italiani di poter beneficiare degli aiuti ai mosti per l’arricchimento, è stata aumentata la dotazione finanziaria assegnata all’Italia. Questa dotazione è passata nel 2008-2009 da 190.000.000 di euro a 251.300.000 di euro comprensivi del trasferimento allo sviluppo rurale. Il trasferimento allo sviluppo rurale riguarderà solo 13.000.000 di euro. Dal 2015 in poi la dotazione finanziaria sarà di 376.400.000 di euro. Gli aiuti ai mosti, utilizzati per l’arricchimento, potranno essere concessi solo per quattro anni, a partire dal quinto anno gli Stati membri possono mantenere lo stesso regime, ma sotto una totale differente gestione ed organizzazione;

5) sono state notevolmente diminuite le risorse trasferite allo sviluppo rurale, infatti da 400.000.000 di euro inizialmente previsti si è arrivati a trasferire allo sviluppo rurale solo 150.000.000 di euro (pari a 50 milioni di euro nel 2009, 100 milioni di euro nel 2010 e 150 milioni di euro nel 2011). Di conseguenza, ci saranno degli aggiustamenti alle risorse assegnate agli Stati membri e queste risorse aggiuntive saranno calcolate sulla base del doppio coefficiente: produzione e superficie. Non è più previsto un vincolo di risorse da destinare obbligatoriamente alla promozione nell’ambito del pacchetto nazionale. Viene prevista una ridefinizione dell’articolo 57 per rendere chiaro che le misure di intervento non devono in alcun modo intervenire sulla concorrenza e trasparenza di mercato;

6) possibilità di finanziare misure di adeguamento della filiera produttiva, di distillare i sottoprodotti della distillazione (fecce e vinacce) erogando l’aiuto ai distillatori (mentre non è previsto nessuno aiuto o prezzo minimo per i viticoltori) sulla base dei costi di raccolta e di trasformazione di adottare la distillazione di crisi (obbligatoria o volontaria), per un periodo di quattro anni con la possibilità di concedere aiuti di Stato per arrivare fino ad un massimo del 20% delle risorse dell’envelope (programma). Per il restante periodo si potrà utilizzare invece solo il 15% dell’envelope nazionale. L’alcol ottenuto con la distillazione di crisi e con la distillazione dei sottoprodotti potrà ricevere un aiuto solo se utilizzato per scopi industriali-energetici. Inoltre, per un periodo di quattro anni, sarà possibile concedere un aiuto accoppiato per i produttori di vino che destinano il vino alla distillazione dell’alcol da bocca;

7) programma nazionale di sostegno: nell’elenco delle misure nazionali di accompagnamento della riforma viene prevista la possibilità del pagamento disaccoppiato ai viticoltori (slegato cioè dalle scelte produttive degli imprenditori agricoli) sulla base di scelte nazionali: questa indicazione va ad aggiungersi al premio che il viticoltore ottiene nel caso di espianto. Gli Stati membri sono autorizzati ad introdurre un aiuto accoppiato, in questo caso per un periodo transitorio di quattro anni, per i produttori di vino che inviano il vino alla distillazione per la produzione di alcol da bocca. Gli aiuti per la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti in tutte le fasi del circuito economico, incluso lo sviluppo di nuovi prodotti, saranno assicurati, tuttavia con la partecipazione anche del produttore;

8) al fine di poter raggiungere un compromesso, la Commissione ha aumentato le dotazioni finanziarie dell’envelope (programma) da 90.000.000, a decorrere dal primo anno, fino ad arrivare a 100.000.000 di euro nel 2015. L’Italia è stato il principale beneficiario dell’aumento;
9) è stato riconosciuto il ruolo delle organizzazioni dei produttori nella realizzazione del programma nazionale finanziato dall’envelope;

10) sono state confermate le attuali pratiche enologiche. Sarà possibile introdurne nuove, purché già adottate dell’Oiv, attraverso una procedura più rigorosa per i produttori ed i consumatori. E’stata esclusa la possibilità di produrre ed esportare vini con pratiche ammesse a livello internazionale ma non ammesse dall’Unione Europea; (anche per i vini esportati si utilizzeranno solo le pratiche ammesse nell’Unione Europea);

11) per i vini a denominazione d’origine ed ad indicazione geografica è stato inserito l’obbligo di vinificazione nella zone di produzione;

12) per i predetti vini è prevista la possibilità che i disciplinari prescrivano l’obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione;

13) è stata attribuita agli Stati membri la possibilità di limitare l’indicazione in etichetta, per i vini senza indicazione geografica, di alcune varietà. Nel nostro Paese molte Denominazioni di origine del vino sono costituite dal nome geografico accompagnato dalla varietà (esempio: Vernaccia di San Gimignano, Sagrantino di Montefalco, Lambrusco di Sorbara, Cesanese del Piglio, Primitivo di Mandria …). Per evitare di banalizzare i nomi di dette varietà gli Stati possono, quindi, escluderne l’uso in etichetta sia nel paese dove sono prodotte le uve che in quello di destinazione. Inoltre, gli Stati Membri possono escludere anche altre varietà in considerazione della loro limitata diffusione sul territorio nazionale. L’articolo 50, che consente l’indicazione del vitigno e dell’annata nelle etichette di tutti i tipi di vino, conterrà una disposizione che stabilisce che è vietato il taglio di vini ottenuti dallo stesso vitigno in diversi Stati membri, a meno che tutti gli Stati membri produttori accettino tale produzione. Vengono, infine, concordate alcune modifiche riguardo le indicazioni geografiche ed i termini tradizionali;

14) sono state adattate alle realtà italiane le condizioni cui devono rispondere le organizzazioni interprofessionali, quindi, i Consorzi di Tutela, potranno mantenere in tale contesto i riconoscimenti già ottenuti in ambito nazionale;

15) sono state confermate le regole di produzione dei vini spumanti di qualità ivi compresi gli spumanti di qualità aromatici e le deroghe esistenti riguardanti lo spumante “prosecco” prodotto in alcune regioni italiane. Saranno, altresì confermate per i vini spumanti di qualità con denominazione di origine l’uso dei termini “metodo classico” e “fermentato in bottiglia”;

16) è stata introdotta la nuova categoria di “vini da uve appassite”, prodotto ottenuto, tra l’altro, da uve appassite al sole;

17) è stata prevista la possibilità per i produttori delle Province di Trento, Bolzano, Sondrio e della Regione Valle d’Aosta di acidificare i vini sulla base di regole più appropriate (a prescindere dalle condizioni climatiche eccezionali).

Fonte: elaborazione WineNews, su documenti Federvini e Ministero delle Politiche Agricole

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