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Ritorno al passato: l’alcotest è opzionale, lo strumento elettronico diventa un elemento aggiuntivo, a provare lo stato d’ebbrezza alla guida basta “l’esperienza” del poliziotto. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione

Una specie di “ritorno al passato” nei controlli dello stato di ebbrezza alla guida, quello che indica una sentenza della Corte di Cassazione che, in pratica, stabilisce che non c’è bisogno dell’alcoltest elettronico. Sufficienti gli indici sintomatici eclatanti a dimostrare il bicchiere di troppo, verificati dall’esperienza del poliziotto. A furia di sentir parlare di strumenti elettronici per il controllo della velocità o, appunto, per l’accertamento dello stato di ebbrezza (etilometro), si dimentica che, quando il codice della strada è stato scritto, tutti questi mezzi tecnici non esistevano e c’era ancora l’accertamento dell’agente di turno che, con la sua esperienza e le valutazioni visive ed olfattive, valeva come prova inconfutabile dell’illecito stradale. Lo dice la Cassazione che avverte: per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza si può procedere con qualsiasi mezzo, anche sulla base dei sintomi dimostrati dal conducente al momento dello stop intimato dagli agenti. Solo per le ipotesi più gravi il giudice deve fornire un’adeguata motivazione in ordine agli evidenti sintomi dell’ubriachezza. Quando non è possibile fare il test con l’etilometro o magari viene effettuata solo una prova (senza la seconda di verifica), non resta che l’accertamento sintomatico, indipendentemente dagli accertamenti tecnici.
Del resto, è facile comprendere, visivamente e con il naso diretto all’alito del conducente, se questi ha bevuto o meno. Basterebbe anche vedere come se la cava l’automobilista a camminare a filo su una linea longitudinale. Ed ancora, la constatazione che il conducente guidi a scatti, fuoriuscendo dalla carreggiata, o che lo stesso presenti copiosa saliva che esce dalla bocca, che ha gli occhi arrossati e puzza fortemente di alcool: sono tutti indici che portano inequivocabilmente a pensare che c’è di mezzo il bicchiere di troppo. Queste dichiarazioni dei verbalizzanti sono sufficienti a instaurare il processo penale.
Un po’ più difficile comprendere se si tratti di persona semplicemente brilla o fortemente ubriaca, per il qual caso scatta la pena più grave. Tant’è che, per queste ipotesi, sono necessarie ulteriori prove inoppugnabili.
Riassumendo: si potrà accertare l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza in tutti quei casi in cui non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri in una delle altre ipotesi. Ove invece il giudice ritenga accertate manifestazioni eclatanti dello stato di ubriachezza, potrà ritenere superata una delle due soglie superiori, dovrà però in questo caso motivare adeguatamente la decisione.

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