Domani, pur senza gli squilli di tromba di qualche anno fa, torna sul mercato il Vino Novello, ridotto ormai ad una nicchia produttiva di pochi milioni di bottiglie (un po’ di chiarezza tra i diversi dati, in questo senso, aiuterebbe l’analisi del fenomeno, ndr): 2 secondo i dati Coldiretti, tra le 3 e le 4 per i più ottimistici numeri di Assoenologi (www.assoenologi.it), che ripercorre la storia del vino dell’autunno per antonomasia, prodotto per la prima volta in Italia nel 1975, dalla Marchesi Antinori, successivamente regolamentato con almeno il 40% di uve sottoposte a fermentazione con macerazione carbonica, un metodo piuttosto costoso, sia in termini di materia prima che di tecnologia.
“In sintesi - spiega Giuseppe Martelli, direttore generale Assoenologi - i grappoli interi vengono stipati in serbatoi di acciaio in cui viene immessa anidride carbonica. Le uve restano nei contenitori per circa due settimane, a una temperatura di 28-30 gradi, e durante questo periodo si attiva un’autofermentazione enzimatica, che trasforma gli zuccheri in alcol e stimola la produzione di glicerolo, elemento principe della morbidezza del vino, responsabile dell’estrazione dei componenti della buccia, limitando il rilascio di parti significative di tannino, responsabile a sua volta della sensazione di astringenza. L’uva, poi, viene pigiata e subisce la normale fermentazione che si completerà in quattro o sei giorni. Completata la trasformazione da mosto a vino, il novello viene travasato, filtrato e messo in commercio. La commercializzazione del vino Novello - aggiunge Martelli - può avvenire alle ore 0.01 del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve. Esso non va confuso con il “vino nuovo”, che solitamente si commercializza a marzo-aprile e non subisce macerazione carbonica. La qualificazione “novello” o “vino novello” può essere utilizzata soltanto nella designazione dei vini a Indicazione geografica tipica o a Denominazione di origine i cui disciplinari di produzione la prevedono”.
Focus - Il Novello in pillole
Le caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche del vino novello devono essere acquisite nella rispettiva zona di produzione e/o di vinificazione.
L’imbottigliamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno della vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la produzione.
Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a dieci giorni.
Nella preparazione dei vini novelli deve essere presente almeno il 40% di vino ottenuto mediante macerazione carbonica di uva intera.
Il contenuto alcolico del vino novello non deve essere inferiore a 11 gradi.
Il contenuto minimo di zuccheri residui non deve superare i 10 grammi per litro.
I vini novelli devo riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve.
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