Avanti con la lotta alle “false recensioni” riguardanti le imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico. Un tema, quello dei giudizi rilasciati online, su cui si discute molto e dove è difficile trovare un punto di incontro, ovvero, una verità che “accontenti pacificamente” tutti, imprenditori e clienti. Come è noto, non è di certo impossibile trovarsi a leggere di giudizi al vetriolo sul web per una cena o una camera d’albergo, un fenomeno che può essere motivato, a volte, più che da un giudizio oggettivo, anche da rancori personali, invidia e concorrenza sleale. E che sicuramente non fa bene ad un locale, già alle strette con il problema delle spese, del calo del potere di acquisto della clientela, del problema di trovare personale numericamente adeguato e formato. Tutto questo senza dimenticare, però, il diritto di critica, sacrosanto, ma che deve essere ovviamente veritiero. Il Governo stava già pensando da tempo a misure per contrastare il fenomeno, come abbiamo raccontato su WineNews, ma ora ci sono altre novità. Le false recensioni sono un argomento inserito nel Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, il cui iter è in corso di esame in Commissione, ma intanto, da parte della nona Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sono arrivate novità con l’approvazione del subemendamento 13.100/1 (testo 3) proprio al Disegno di legge annuale per le Pmi, presentato dai senatori Gianpietro Maffoni, Anna Maria Fallucchi, Giorgio Maria Bergesio e Bartolomeo Amidei. Si parla di tempistiche e, quindi, del fatto che una recensione online è lecita se è rilasciata non oltre “novanta giorni”. Il riferimento è alla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi li ha effettivamente e personalmente utilizzati. Entra in gioco anche lo scontrino per giudicare una recensione veritiera. E, quindi, “è illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale”.
Nel Disegno di legge viene specificato che chi rappresenta la struttura ha il diritto di replicare e di ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino, se l’autore non ha usufruito del bene o del servizio recensiti, o le recensioni siano ingannevoli, non veritiere o eccessive. E, ovviamente, sono vietati l’acquisto o la cessione di recensioni o interazioni.
L’imprenditore può ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardano che non siano più attuali, decorsi due anni dalla data di fruizione del servizio o della prestazione da parte dell’autore della recensione o dalla data di adozione, successiva alla recensione, di misure idonee a modificare o superare le motivazioni che avevano dato luogo alla stessa recensione. Dimostrare l’identità del recensore e garantire che ha usufruito di un servizio o di un prodotto (cancellando, di fatto, “il sentito dire”) sono i pilastri del Disegno di legge per cercare di dare ordine ad un mondo complesso, e confuso, come quello delle recensioni online.
“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione del subemendamento, che recepisce parte delle osservazioni formulate dalla Federazione durante l’audizione in Senato dello scorso 26 giugno”, ha detto Roberto Calugi, dg Fipe - Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, aggiungendo che “il contrasto alle recensioni false è una battaglia di civiltà digitale e di equità economica rispetto alla quale la Federazione ha coinvolto tutte le principali sigle del turismo italiano. Auspichiamo che l’Aula del Senato e, successivamente, la Camera dei Deputati confermino questo orientamento, completando al più presto l’iter parlamentare di un provvedimento atteso da tempo da migliaia di imprese del turismo e della ristorazione”.
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