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IN ARRIVO LA FATTURA “FORMATO TRECCANI” IN CANTINA? POTREBBE ESSERE LA CONSEGUENZA DELL’ENTRATA IN VIGORE (GIÀ DAL 1 GENNAIO 2013) DEL REGOLAMENTO UE 436/2009 E DELLA PIATTAFORMA “E-BACCHUS”. CHE POTREBBE, PERÒ, NON VALERE PER IL VINO IMBOTTIGLIATO

Italia
Sempre più burocrazia in cantina

Alla faccia della semplificazione burocratica: il 2013 potrebbe aver portato con sé l’ennesima beffa per le cantine del Belpaese (e non solo), una sovrapposizione di norme che, per molti, non serve al consumatore e danneggia le aziende, soprattutto quelle piccole, che non hanno il personale per far fronte ai tanti adempimenti. Potrebbe perché, anche se in realtà già dall’1 gennaio è in vigore il regolamento Ue 436/2009 (modificato in alcuni punti dal regolamento Ue 314/2012), che rende obbligatorio l’utilizzo della banca dati on-line “E-Bacchus” per produrre documenti elettronici in materia di fatture e documenti di accompagnamento del vino, la procedura è considerata “facoltativa” almeno fino a luglio 2013, e poi, per un’interpretazione che sarà trattata nel Comitato di Gestione al Ministero delle Politiche Agricole il 29 gennaio, potrebbe riguardare in sostanza solo il prodotto sfuso, e non l’imbottigliato, dove fascetta di Stato quando richiesta, ed indicazioni su documenti ed etichette attualmente previsti, dovrebbero rappresentare una sufficiente garanzia, dal momento che il prodotto è già confezionato nella sua forma definitiva, e non più manipolabile. Una normativa, comunque, per molti poco chiara, che porterebbe, almeno in una prima fase di assestamento, a sovrapporre i nuovi documenti a quelli già esistenti, creando di fatto una sorta di “fattura formato Treccani”, oltre al fatto che l’elenco delle denominazioni on-line, sarebbe incompleto (secondo Coldiretti, per esempio, mancano, Igt “Sicilia”, Doc “Solopaca” e Doc “Sangiovese di Romagna”, e altre che non sono presenti o sono presenti senza alcun codice di riferimento in quanto sono diventate Doc o confluiti in nuove denominazioni). A tentare di fare chiarezza ha provato l’Icqrf (Ispettorato Centrale Repressione Frodi) con la circolare 17.213 del 20 dicembre 2012. Per cui la normativa modifica e integra le dizioni da riportare sui documenti. In pratica, dal 1 gennaio, questi documenti varranno quali attestati di Dop e Igp o come certificazione dell’annata di raccolta delle uve, una sorta di autocertificazione da parte del produttore. Sulle bolle dovranno essere riportati: la dichiarazione che il documento vale come attestato della Dop o Igp, i dati della certificazione dell’organismo di controllo, di cui vanno indicati anche nome ed e-mail, oltre al codice di registrazione su E-Bacchus (http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus), che: comprende il registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette nell’Ue ai sensi del regolamento n. 1234/2007; elenca le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi extra Ue protette nell’Unione europea dagli accordi bilaterali sugli scambi di vino conclusi tra l’Ue e i Paesi interessati; elenca le menzioni tradizionali protette nell’Ue ai sensi sempre del regolamento n. 1234/2007. E intanto il volume di burocrazia in cantina aumenta ...

Focus - Cosa impone il Reg. Ue 436/2009
Dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il Reg. Ue 436/2009 che regolamenta la circolazione dei prodotti vitivinicoli in Italia e all’estero e che prevede che i documenti di accompagnamento e/o di trasporto dovranno riportare obbligatoriamente alcune indicazioni tra queste ad esempio:
- Indicazione della attestazione (o autodichiarazione) delle Dop e delle Igp complete della denominazione;
- l’indicazione, per Dop e Igp, del nome e della mail dell’Organismo di Controllo che ha rilasciato le attestazioni;
- l’indicazione del codice della denominazione dei prodotti; il codice è ottenibile consultando il nuovo archivio on-line dell’Unione Europea chiamato E-Bacchus (http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index).

Focus - Ci sono però le deroghe …
La circolare dell’Icqrf n. 17.213 del 20 dicembre 2012 chiarisce la possibilità che vengano utilizzati i documenti ad oggi in possesso delle aziende sino al 31 luglio 2013 riportando le nuove informazioni previste dal Reg 436/09 al punto 11 (il campo relativo alle Annotazioni). E, secondo un’interpretazione ancora da discutere, potrebbe riguardare in sostanza solo il prodotto sfuso, e non l’imbottigliato, dove fascetta di Stato quando richiesta, ed indicazioni su documenti ed etichette attualmente previsti, dovrebbero rappresentare una sufficiente garanzia, dal momento che il prodotto è già confezionato nella sua forma definitiva, e non più manipolabile.

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