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“L’ARTICOLO 62 È IN VIGORE, E LA NORMATIVA INTRODOTTA DAL SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO 192/2012 NON LO ABROGA, PER IL PRINCIPIO CHE UNA LEGGE POSTERIORE GENERALE NON DEROGA UNA LEGGE PRECEDENTE SPECIALE”. COSÌ IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

L’articolo 62 è in vigore, e la normativa “generale” introdotta dal successivo decreto legislativo 192/2012 non è in contrasto e non lo abroga, per il principio che “una legge posteriore generale non deroga una legge precedente speciale. Così un parere dell’ufficio legale del Ministero delle Politiche Agricole, in risposta a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (prodotto su sollecito di Confindustria, ndr), che nei giorni scorsi aveva considerato “abrogato” l’articolo sui termini di pagamento dei prodotti agricoli, dalla successiva normativa di portata più ampia e generale sui termini di pagamento di tutte le merci, che aveva recepito la direttiva 7/2011 dell’Unione Europa. Non si sa se questo porrà la parola fine sul complesso argomento.
Secondo del Ministero delle Politiche Agricole, la “cessione del prodotto agricolo ed agroalimentare”, oggetto specifico dell’articolo 62, costituisce niente altro che una specificazione del genere relativo alle “transazioni commerciali”. E secondo il “il consolidato canone “lex posterior generalis non derogat legi priori speciali”, la regola dell’abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale”, come sancito dalla corte di Cassazione.
Tra le altre cose, aggiunge la nota firmata dal capo dell’Ufficio Legislativo delle Politiche Agricole, Salvatore Mezzocapo, “va considerato che il Consiglio di Stato, in sede di parere del 27 settembre 2012 reso sullo schema di Decreto Ministeriale di concerto Mipaaf - Mise, attuativo dell’articolo 62, ha osservato che la finalità della normativa primaria induce a ritenere che le disposizioni in esame abbiano la caratteristica delle norme nazionali “ad applicazione necessaria”; parere, del resto, reso avendo il massimo organo consultivo piena cognizione della intervenuta emanazione della Direttiva 201 l/7/UE, espressamente citata nei visti dello schema di regolamento oggetto del parere ... Deve, in conclusione, essere ribadita, sulla scorta delle inequivoche considerazioni che precedono, la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui al ripetuto articolo 62”.

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