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LA CESSIONE DEI REIMPIANTI DEI VIGNETI È REDDITO AGRARIO. LO DICE L’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti rientra nel reddito agrario e non deve essere tassata in via autonoma come operazione commerciale e quindi quale reddito o plusvalenza diversi da quelli prodotti da attività agricole. Il tutto vale se la cessione viene effettuata da produttori agricoli che determinano il proprio reddito sulla base dei valori catastali.

Il suddetto principio, desunto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 51 e del 4 aprile, vale anche per le cessioni delle quote latte che come i diritti di reimpianti, sono riconducibili all’esercizio ordinario dell’agricoltura, essendo il rapporto diretto con il terreno.

Il reddito agrario corrisponde al reddito imponibile che va dichiarato dal soggetto che conduce il terreno, nella misura risultante dalle volture catastali e rivalutato del 70%, qualora si tratti di persona fisica, società semplice o ente non commerciale.

Alle cessioni dei diritti e delle quote si deve applicare l’aliquota Iva ordinaria nella misura del 20%, non essendo questi beni compresi nella prima parte della tabella a) allegata al Dpr 633/72. A sua volta l’Iva assolta sull’acquisto di quote latte o diritti di reimpianto è detraibile e rimborsabile per le aziende agricole che operano in regime ordinario.

L’Agenzia delle Entrate con questa risoluzione ha inoltre sostenuto che le quote e i diritti di reimpianto devono essere inseriti tra i componenti aziendali, nella categoria dei beni immateriali, e che tali si devono ritenere ai fini della qualificazione della cessione.

Questo chiarimento determinato con la risoluzione n. 51/c del 4 aprile è stato suffragato anche da precedenti documenti di prassi quali, la circolare n. 141/1998 e la risoluzione n. 27/2003, con i quali veniva confermato l’utilizzo strumentale dei diritti e delle quote e, facendo riferimento ad alcuni regolamenti Ue che richiedono necessariamente il possesso di quote e diritti per l’esercizio di dette attività agricole, chiarisce che, in tal caso, si è in presenza di diritti alla produzione.

Le imprese, in possesso dei requisiti richiesti, possono subentrare nei diritti di coloro che non desiderano più esercitare queste attività, effettuando un trasferimento temporaneo e definitivo dei diritti. Con tutto ciò viene confermata la connessione tra il titolare dei diritti e l’esercizio delle attività agricole.

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