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VINO E POLITICA

Vini “no e low alcol”, ecco la bozza di decreto per produrli in Italia, che piace alla filiera

La nota del Ministero dell’Agricoltura, ed i commenti positivi sulla misura di Federvini ed Unione Italiana Vini - Uiv
DEALCOLATI, FEDERVINI, MINISTERO, vino, Italia
Incontro tra filiera e Ministero dell'Agricoltura sul vino dealcolato

Piace alla filiera, che lo chiedeva da tempo, la bozza di Decreto (anticipata da WineNews) che, una volta approvato in Conferenza Stato-Regioni (si spera prima della fine del 2024), consentirà anche ai produttori italiani di produrre vini dealcolati (il testo, che WineNews è in grado di anticipare, in focus). Che potranno chiamarsi così, e non “dealcolizzati”, se l’Ue acconsentirà alla richiesta per questa piccola deroga lessicale che verrà richiesta a Bruxelles. Un provvedimento che, spiega una nota del Ministero dell’Agricoltura, “nasce a seguito del regolamento (Ue) 2021/2117 che ha introdotto, attraverso una modifica all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, la possibilità di effettuare la pratica enologica della dealcolizzazione per ridurre, parzialmente o totalmente, il tenore alcolico nei vini. Attraverso un prezioso lavoro di mediazione tra le diverse istanze del mondo associativo, il Ministero ha lavorato per formulare un decreto che mira a fornire un quadro normativo chiaro e conforme alle disposizioni europee”.
“Dalla riunione - Continua il Ministero - è emersa la volontà di consentire la produzione di vino dealcolizzato, adottando regole rigorose a tutela della filiera del vino, rispettose dell’ambiente e volte a garantire la qualità e l’autenticità del prodotto. Tale scelta mira a rispondere alle nuove esigenze mantenendo al contempo l’eccellenza e la tradizione del settore vitivinicolo italiano”. Tra i principali elementi del provvedimento, ricorda ancora Via XX Settembre, il divieto di dealcolazione per i vini a Dop e Igp, al fine di preservarne l’autenticità; il fatto che il processo produttivo dovrà avvenire in strutture dedicate, fisicamente separate da quelle utilizzate per la produzione vitivinicola, con registri digitalizzati e licenze autorizzative; sarà obbligatoria l’etichettatura del prodotto attraverso la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato”. Positivi, dunque, i commenti delle principali organizzazioni della filiera del vino italiano, come Federvini ed Unione Italiana Vini - Uiv in materia.
“Federvini accoglie con soddisfazione l’esito dell’incontro avvenuto oggi tra le Associazioni di rappresentanza del settore vitivinicolo italiano e il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, nel corso del quale è stato presentato il decreto ministeriale per la produzione di vino senza alcol o parzialmente dealcolato in Italia La nuova misura - attesa dai produttori italiani interessati allo sviluppo di questa nuova tipologia di prodotti - permetterà di superare l’attuale assetto normativo che rendeva di fatto impossibile produrre sul territorio nazionale un vino anche solo parzialmente dealcolato, obbligando di conseguenza i produttori interessati a recarsi all’estero per poter investire su questo nuovo e crescente segmento di consumo”, spiega la Federvini.
“Il decreto, frutto di una proficua riflessione convergente tra le diverse componenti della filiera e il Ministero - ha dichiarato Piero Mastroberardino, vice presidente di Federvini - da un lato punta a ristabilire condizioni di parità competitiva con gli altri Paesi produttori, per altro verso ha lo scopo di integrare, non sostituire, le tipologie di prodotto che rappresentano gli output della filiera nazionale, che deve proseguire l’opera di consolidamento del proprio ruolo guida nella crescita di valore e nel contempo sostenere il potenziale produttivo e il rapporto con i mercati”.
Federvini evidenzia ancora l’importanza di regole chiare e orientate all’efficienza, evitando vincoli operativi che potrebbero ostacolare l’efficacia e la competitività delle nostre imprese. “Sarà fondamentale - ha aggiunto Piero Mastroberardino - che questi nuovi vini preservino un solido legame con la materia prima agricola, guidando i consumatori alla continua scoperta della ricchezza della nostra produzione vitivinicola”.
“Lo schema di Decreto ministeriale “Dealcolizzati” presentato oggi alla filiera dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rappresenta un passo avanti nella regolamentazione della produzione di vini Nolo (no e low alcohol) in Italia”, commenta Unione Italiana Vini - Uiv. Che, “salvo alcuni elementi certamente perfezionabili, ritiene che la bozza illustrata oggi al Ministero definisca un quadro normativo chiaro e dettagliato, in grado di tutelare la qualità del prodotto e l’informazione al consumatore. Uiv è convinta che l’introduzione di queste nuove categorie di prodotti da una parte possa rappresentare per il settore un allineamento con i competitor europei a 3 anni di distanza dalla pubblicazione del regolamento comunitario, dall’altra offrire nuove opportunità per il settore vitivinicolo italiano, aprendo a nuovi mercati e target di consumatori complementari alla domanda di vini convenzionali”.
Tra gli elementi salienti di un Dm che contempla per larga parte le linee tracciate dalla normativa Ue, sottolinea Uiv, la definizione e classificazione dei vini dealcolizzati (titolo alcolometrico non superiore a 0,5%) e parzialmente dealcolizzati (titolo alcolometrico superiore a 0,5% ma inferiore al minimo della categoria originale, 8,5%/9%). Definizioni, queste, che dovranno essere riportate nelle nuove etichette a seguito della categoria vino. La dealcolizzazione, che non sarà consentita ai prodotti Dop e Igp, dovrà avvenire esclusivamente tramite i processi stabiliti dall’Ue utilizzati singolarmente o congiuntamente secondo le modalità di parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana e distillazione. Sarà vietato aumentare il tenore zuccherino del mosto e aggiungere acqua o aromi esogeni al prodotto, mentre sarà consentito il recupero e riutilizzo dell’acqua e degli aromi endogeni dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo, a condizione che avvenga in un circuito chiuso e automatico.
Secondo Uiv, che valuta positivamente l’impianto normativo proposto, gli aspetti migliorabili si legano in particolare alla possibilità di consentire che le operazioni di dealcolizzazione possano avvenire nello stesso stabilimento dove avvengono le operazioni di vinificazione/imbottigliamento, ma in ambienti separati e non intercomunicanti, come indicato dall’Icqrf (e non in “stabilimenti” separati). A ciò si aggiunga il trattamento come rifiuto - anziché sottoprodotto - per le sostanze idroalcoliche ottenute con tecnica a membrana a contatore in ragione dell’antieconomicità nell’utilizzo per altri impieghi. Ora l’auspicio di tutti è in un percorso rapido, che possa portare all’approvazione del provvedimento già prima di Natale.

Focus - La bozza di decreto “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolizzati”

Art. 1
(Finalità)
1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata dal termine:
a) “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol.,
b) “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Art. 2
(Modalità di esecuzione)
1. La dealcolizzazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla Sezione E dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
2. È fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolizzazione. È altresì vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolizzazione, parziale o totale.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolizzazione sono recuperati l’acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato a condizione che il riutilizzo avvenga all’interno del processo di dealcolizzazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell’acqua estratta.
4. A conclusione del processo di dealcolizzazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934.
5. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolizzazione totale o parziale è riportata la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.
6. Il processo di dealcolizzazione, parziale e/o totale, avviene esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013 e di licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente, lettera b) e/o d) del decreto legislativo n. 504/95. Tali stabilimenti non sono annessi né intercomunicanti, anche attraverso cortili, a stabilimenti e locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.
7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolizzazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell’ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all’indicazione di nome/ragione sociale dell’operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:
a. nell’oggetto: “Comunicazione preventiva di dealcolizzazione - codice ICQRF …”;
b. nel testo:
precisazione se trattasi di dealcolizzazione totale o parziale;
data di inizio del processo di dealcolizzazione;
categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolizzazione;
codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolizzare e del/dei recipienti di destinazione dei prodotti ottenuti.

Articolo 3
(Prodotti vitivinicoli esclusi)
1. Il processo di dealcolizzazione, totale e/o parziale, non è eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta.

Articolo 4
(Altri adempimenti)
1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolizzazione con tecnica a membrana è utilizzato per la produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all’interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.
2. Quando la dealcolizzazione è eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione sotto vuoto, il prodotto risultante potrà essere utilizzato anche per la produzione di distillato di vino di cui all’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2019/787.
3. Alle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolizzazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.
4. Le operazioni di dealcolizzazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.

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