02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2024 (175x100)

SOLO UNO SPUMANTE CON RESIDUO ZUCCHERINO INFERIORE A 12 GRAMMI PUÒ FREGIARSI DELLA MENZIONE “TALENTO”: ECCO LA NOVITÀ PIÙ IMPORTANTE DEL NUOVO DECRETO MINISTERIALE CHE REGOLAMENTA L’INDICAZIONE

Il nuovo decreto ministeriale, più rigoroso, regolamenta il “Talento”, introducendo un’ulteriore condizione limitativa per l’uso di questa indicazione. Per potersi dichiarare “Talento”, uno spumante dovrà avere un residuo zuccherino inferiore a 12 grammi per litro. Ciò significa che possono essere “Talento” solo gli spumanti che, secondo la classificazione europea, appartengono alle categorie “dosaggio zero”, “brut nature”, “extra brut” e “brut”, con esclusione quindi di tutte le categorie semidolci e dolci.

Si tratta di una precisazione importante che consolida e sanziona, istituzionalmente, la vocazione dei “Talento”, a proporsi in Italia e all’estero come vini con le bollicine che eccellono in accompagnamento al pasto, oltre che al momento dell’aperitivo, e con una vocazione di consumo in ogni periodo dell’anno.

L’introduzione della nuova norma (decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2010, che sostituisce il precedente decreto del 30 dicembre 2004) rappresenta anche un significativo successo dell’Istituto Talento Italiano. Come specifica il preambolo del decreto, è stato proprio l’Istituto a chiedere che venisse riconosciuta ufficialmente ed estesa a tutti i produttori che intendono usare l’indicazione, la norma di autodisciplina già adottata dai propri associati e inclusa nello statuto costitutivo dell’associazione.

Restano confermate con gli aggiornamenti ai riferimenti normativi resi necessari dai cambiamenti imposti dalla nuova Ocm vino. Possono, quindi, riportare la menzione “Talento” esclusivamente gli spumanti italiani che, oltre a rispettare il limite di 12 g/l di zucchero residuo siano: spumantizzati con rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico; affinati sui lieviti per almeno 15 mesi; prodotti esclusivamente con uve pinot bianco, Pinot Nero e Chardonnay, usate sia singolarmente sia in qualsiasi combinazione tra loro. I vini possono inoltre essere sia appartenenti a una Doc (Dop), sia a marchio aziendale senza indicazione territoriale. Anche in questo caso, però, le uve di partenza devono obbligatoriamente provenire da vigneti iscritti a una denominazione.

Copyright © 2000/2024


Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit


Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024

Altri articoli