Ammesso che sia ancora valido, come sostiene il Ministero delle Politiche Agricole (a differenza di quanto detto dal Ministero dello Sviluppo Economico, il cosiddetto articolo 62, molto discusso e, in alcuni casi, direttamente considerato come l’ennesima complicazione burocratica portatrice di danni più che di benefici, è parte del Decreto Legge del 24 gennaio 2012, “Decreto Liberalizzazioni” (convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012) e detta la nuova disciplina dei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari tra imprese.
Nelle intenzioni del Legislatore, l’intervento dell’articolo 62 ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza e l’efficienza nei rapporti di filiera, eliminare i comportamenti scorretti e speculativi, tutelare maggiormente gli operatori, migliorare la gestione finanziaria dei rapporti. A tal fine viene previsto l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari, vengono vietati e sanzionati i comportamenti sleali e si definiscono i termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari (60 giorni per i prodotti non deperibili, 30 giorni per quelli deperibili).
Nelle enunciazioni generali, nulla da eccepire e la ratio della normativa trova anche carattere d’urgenza in relazione alle numerose segnalazioni di pratiche commerciali sleali presenti ed applicate nella filiera agroalimentare, atteggiamenti che rischiano in ampliarsi in relazione alle condizioni di crisi economica, e ai suoi riflessi in termini di calo di consumi.
Coerentemente con tale finalità, il Decreto Attuativo (n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di e del Ministero dello Sviluppo Economico) specifica che la normativa è rivolta “alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”. Non vi è dubbio, infatti, che, nei rapporti tra l’impresa produttrice agroalimentare e la grande distribuzione, quest’ultima abbia adottato pratiche dilatorie per quanto riguarda i pagamenti.
Restano, tuttavia, una serie di punti controversi in questo provvedimento legislativo che potrebbero ingenerare non pochi problemi. L’Italian desk di Withers (studio legale internazionale fondato a Londra, specializzato supporto legislativo delle imprese), coordinato dalla dottoressa Roberta Crivellaro, ha messo in fila i punti ancora controversi da chiarire, per garantire un impatto senza rischi della legge sulle aziende del food & beverage tricolore.
La limitazione territoriale prevista nel decreto attuativo, per esempio, stabilisce che la nuova disciplina si applica ai prodotti agricoli e alimentari “la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana”. A sollevare non poche perplessità è il significato del termine “consegna”, in riferimento ai contratti di compravendita internazionale in cui il termine di resa sia “ex works” (franco fabbrica, cioè indicante l’ubicazione della fabbrica). Da una parte la Corte di Cassazione ha sostenuto il principio secondo cui nei contratti internazionali il concetto di consegna deve essere inteso in senso economico per cui il luogo di consegna coincide con il “luogo di destinazione finale della merce”, indipendentemente dal luogo in cui la merce sia stata messa a disposizione dell’acquirente. Dall’altra parte, la Corte di Giustizia Europea ha affermato l’opposto: nell’ambito dei contratti di compravendita internazionale, il termine “consegna” va interpretato ai sensi di quanto previsto dalle parti nel contratto e, in particolare, alla luce dei cosiddetti “Incoterms” (che rappresentano un set di regole valide, a livello internazionale, per la disciplina della resa dei beni nei rapporti commerciali internazionali, in particolare con riferimento alla ripartizione delle spese di trasporto e al trasferimento dal venditore al compratore del rischio di perimento e/o perdita dei beni oggetto del contratto).
Un approccio rigoroso suggerirebbe - nota Withers - di considerare la norma applicabile anche ai contratti in cui il luogo di destinazione finale della merce non sia in Italia, ma la consegna al primo vettore avvenga in Italia, ossia ai contratti che richiamano gli “Incoterms”. È comunque auspicabile un intervento del legislatore che chiarisca se e in che misura la nuova disciplina si applichi ai contratti di compravendita internazionale, in quanto i dubbi che tale questione solleva possono avere rilevanti conseguenze sull’export dei prodotti italiani: di fatto, è di fondamentale importanza sapere con certezza se un contratto concluso con un cliente estero, il quale disponga la consegna della merce in Italia, debba o meno essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta e se debba necessariamente prevedere come termini di pagamento i 30 o 60 giorni. È possibile affermare - sottolinea Withers - che l’articolo 62 costituisce disposizione avente efficacia extraterritoriale, nel senso che le norme in esso contenute dovranno essere applicate anche dal giudice straniero, indipendentemente dalla legge disciplinante il rapporto contrattuale, a condizione che la consegna dei prodotti avvenga in Italia. È facilmente comprensibile la portata pratica dell’articolo 62 nel commercio internazionale, punta di diamante delle nostre imprese. Si pensi, ad esempio, alla tematica dell’assicurazione del credito commerciale nei contratti di compravendita internazionale. Primarie compagnie di assicurazione si sono già esposte dichiarando che la copertura assicurativa è esclusa per i contratti internazionali che prevedano la consegna “ex works” che non rispettino i requisiti di cui all’articolo 62. Ancora, si pensi ai timori che può ingenerare nei clienti esteri la possibile applicazione delle sanzioni amministrative per il caso di violazione dell’articolo 62.
Ma non è tutto. La violazione delle prescrizioni in tema di forma e contenuto del contratto comporta sanzioni amministrative, la cui applicazione è demandata l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. L’articolo 62 prevede, infatti, una sanzione pecuniaria da 516 euro ad 20.000 euro a carico del contraente che contravviene ai suddetti obblighi formali e contenutistici. A fronte delle diverse e variegate modalità di stipulazione dei contratti (tradizionale scambio di proposta e accettazione, redazione congiunta del contratto, condizioni generali ed accettazioni, ordini su moduli del cedente…), non è chiaro se, nell’ipotesi in cui una sola delle parti predisponga unilateralmente le condizioni generali di contratto, l’altra parte sia soggetta alle sanzioni previste dall’articolo 62 in ipotesi di mancato inserimento delle stesse. Allo stato, quindi, numerosi appaiono i profili d’incertezza e correlati alla violazione dell’obbligo di forma scritta e di indicazione degli elementi essenziali. Pertanto, in attesa che la dottrina, la giurisprudenza e la prassi elaborino una casistica e dei rimedi da prendere come riferimento, il miglior approccio è quello di attenersi il più possibile alle prescrizioni normative in tema di forma scritta e di indicare in modo completo tutti gli elementi sostanziali richiesti, stante la persistenza delle sanzioni amministrative.
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Focus - Chi è e che cosa fa Withers
Withers è uno studio legale internazionale, fondato a Londra nel 1896, composto da 750 professionisti, di oltre 100 soci. Attivo in oltre 80 Paesi al mondo, con 10 uffici nei principali centri internazionali di business, tra cui Milano dove operano 35 avvocati. Tra i settori di maggiore attività dello studio il mercato dei capitali e del credito, operazioni commerciali e societarie, litigation, contratti di assicurazione e riassicurazione, pianificazioni familiari e passaggi generazionali. Withers ha creato gruppi di professionisti (Italian desk) - 50 avvocati in tutto il mondo - i quali offrono assistenza specifica ad imprenditori italiani che intendono, nel processo di internazionalizzazione, essere accompagnati da avvocati abilitati in più giurisdizioni. Gli Italian desk di Withers, coordinati dalla sede di Milano, sono a Londra, New York, Ginevra, Zurigo e in Asia. Managing partner di Withers Milano è l’avvocato Roberta Crivellaro, specializzata in diritto commerciale, diritto della contrattualistica internazionale e del cross boarder real estate per importanti aziende italiane che esportano ed investitori stranieri che operano in Italia. Crivellaro fornisce anche assistenza ad importanti aziende e gruppi italiani leader del food & beverage in particolare per operazioni di espansione all’estero.
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