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APPROVATA LA LEGGE “SALVA OLIO MADE IN ITALY”. RUSSO, PRESIDENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA: “MAI PIÙ “IMBROLIO”, QUALITÀ DELL’OLIO ITALIANO SARÀ TUTELATA”. SERGIO MARINI (COLDIRETTI): “UN PASSO IMPORTANTE”. POLITI (CIA): “UN’ARMA EFFICACE”

“Mai più “imbrolio”, la qualità dell’olio italiano d’ora in poi sarà tutelata da una legge che garantisce provenienza e marchi del nostro oro giallo”. Così il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Paolo Russo, che ieri ha definitivamente licenziato, in sede legislativa, la legge sulla tracciabilità dell’olio extravergine di oliva che introduce metodi e sistemi di controllo per garantire nuove forme di tutela e valorizzazione alle produzioni del settore oleario e che consentano di verificarne oggettivamente l’origine e la qualità. “Un risultato che rappresenta un passo straordinariamente importante nella direzione della trasparenza e della lotta alla contraffazione sugli oli extravergini di oliva”, sottolinea il presidente della Coldiretti Sergio Marini, e anche il presidente della Cia - Confederazione Italia Agricoltori plaude all’operato, “un’arma efficace che introduce norme a difesa dei consumatori e dei produttori. Ora bisogna lavorare per estendere la completa tracciabilità in etichetta a tutte le produzioni agricole”.
“Hanno prevalso - sottolinea Russo - la ratio e l’azione strategica di una misura approvata nonostante gli obiettivi elementi di criticità rilevati soprattutto in tema di coordinamento del testo e di entrata in vigore. Il messaggio che il Parlamento ha voluto lanciare è chiaro ed univoco. I prodotti che fanno della qualità italiana una bandiera rappresentano un contesto che va ben oltre quello meramente produttivo. Sono l’emblema di territori e paesaggi, di tradizioni culturali ed agroalimentari che si tramandano da generazioni e che sono nel dna del nostro Belpaese. Ad aver vinto contro gli altri settori non è stata l’agricoltura ma l’italianità, il made in Italy, quello stile esclusivo, insomma, costituito da produzioni agricole, turismo, capacità ricettiva, qualità e gusto. Più olio italiano - conclude Russo - significa più salute, più agricoltori e consumatori più soddisfatti”.
“Siamo molto soddisfatti che la legge Mongiello-Scarpa cosiddetta “salva olio made in Italy” sia stata definitivamente approvata - spiega il presidente della Coldiretti Sergio Marini - con il via libera in sede deliberante della Commissione Agricoltura della Camera presieduta da Paolo Russo con relatore Nicodemo Oliverio. L’unanimità nell’approvazione della legge da parte di tutti i gruppi parlamentari sia al Senato che alla Camera ed il parere positivo del Governo sta a significare come la norma sia fortemente condivisa e da parte nostra - sottolinea Marini - va un forte ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso, nonostante “i non pochi bastoni tra le ruote” una conclusione positiva entro la fine della legislatura”.
Dall’estensione del reato di contraffazione di indicazioni geografiche a chi fornisce in etichetta informazioni non veritiere sull’origine all’introduzione di sanzioni aggiuntive come l’interdizione da attività pubblicitarie per spot ingannevoli, dal rafforzamento dei metodi investigativi con le intercettazioni al diritto di accesso ai dati sulle importazioni aziendali, dal riconoscimento di nuovi parametri e metodi di controllo qualitativo alla fissazione di sanzioni in caso di scorretta presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, fino all’introduzione in etichetta del termine minimo di conservazione a 18 mesi dalla data di imbottigliamento, sono alcune delle novità introdotte dal provvedimento che, sostiene la Coldiretti, è un vero regalo sotto l’albero di Natale per le tavole degli italiani dove l’extravergine di oliva è uno dei prodotti più presenti. L’olio di oliva è praticamente presente sulle tavole di tutti gli italiani con un consumo nazionale stimato, sottolinea la Coldiretti, in circa 14 chili a testa. L’Italia è il secondo produttore mondiale di olio di oliva con circa 250 milioni di piante e una produzione di oltre mezzo milione di tonnellate e può contare su 40 oli extravergine d’oliva Dop e Igp. Il fatturato del settore, precisa la Coldiretti, è stimato in 2 miliardi di euro con un impiego di manodopera per 50 milioni di giornate lavorative.
Con la nuova legge, sottolinea la Coldiretti, mettere in etichetta indicazioni fallaci e non veritiere “che evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente all’effettiva origine territoriale delle olive” diventa reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine (articolo 517-quater del codice penale). Vengono inoltre aggiunte sanzioni accessorie, con l’interdizione per cinque anni dal realizzare attività di comunicazione commerciale e attività pubblicitaria aventi per oggetto oli di oliva e il divieto di ottenere, a qualsiasi titolo, contributi, finanziamenti o mutui agevolati da parte di istituzioni nazionale e europee, per chi sia stato oggetto di condanna per reati nel settore. Per i marchi che evocano una specifica zona geografica che non coincide con l’effettiva origine delle materie prime scatta quindi il ritiro. Si inaspriscono, continua la Coldiretti, anche i controlli, con il rafforzamento degli istituti processuali e investigativi (intercettazioni, ecc.). Contro il segreto sulle importazioni agroalimentari, verrà poi garantito il diritto d’accesso alle informazioni concernenti l’origine degli oli di oliva detenute dalle autorità pubbliche a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate.
Si va, ancora, a migliorare la leggibilità delle etichette e si completa l’intervento già anticipato dal Parlamento con una norma precedente sul valore probatorio del panel test, al fine di garantire la corrispondenza merceologica e la qualità degli oli di oliva e punire la non conformità dei campioni degli oli di oliva vergini alla categoria dichiarata in etichetta. Si fissano inoltre limiti più restrittivi per il contenuto di etil esteri degli acidi grassi (Eeag) e di metil esteri degli acidi grassi (Meag) e saranno rese note, conclude la Coldiretti, le risultanze delle analisi che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un’apposita sezione del portale internet del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali. In etichetta viene anche previsto un termine minimo di conservazione non superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento non che specifiche modalità di presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, imponendo l’obbligo di idonei dispositivi di chiusura o di etichettatura e di sanzioni connesse alla violazione delle relative disposizioni.
Anche dalla Cia-Confederazione Italiana Agricoltori arriva il plauso all’approvazione e al lavoro fatto: “I timori su uno stop legato alla situazione politica, con la fine anticipata della legislatura - spiega il presidente della Cia Giuseppe Politi - sono stati fugati e il ddl Mongiello-Scarpa sulla qualità e la trasparenza dell’olio d’oliva italiano finalmente è diventato legge. In questo modo si tutelano i consumatori e soprattutto i produttori, perché si tratta di norme che aiutano a prevenire e a combattere frodi e sofisticazioni nel settore, che causano ogni anno danni per 1,5 miliardi di euro. Il testo di legge, infatti, prevede l’obbligo di rendere più chiare le informazioni contenute in etichetta, dall’origine alla categoria merceologica - sottolinea Politi- con l’obiettivo di agevolare i consumatori nel riconoscimento e nella scelta del prodotto realmente “made in Italy”. Inoltre, aggiunge il presidente della Cia, “si introduce il vincolo del termine minimo di conservazione e la corretta presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, nonché nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali ingannevoli, ad esempio tutte quelle diciture o immagini o simboli grafici sulla bottiglia che evocano zone geografiche non corrispondenti all’effettiva origine territoriale delle olive. È un segnale importante di attenzione al settore che il ddl sia stato approvato prima dello scioglimento delle Camere. Ora - conclude Politi - occorre vigilare che le norme siano applicate nel modo migliore e bisogna lavorare affinché queste norme di trasparenza e tracciabilità in etichetta siano estese a tutte le produzioni agricole”.

Focus - Dall’indicazione dell’origine in etichetta all’estensione del reato di contraffazione, ecco i punti salienti della Legge “salva olio made in Italy”
- Modalità per l’indicazione nell’etichettatura dell’origine degli oli di oliva vergini con riferimento alla dimensione dei caratteri da utilizzare, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell’indicazione;
- modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche delle qualità organolettiche degli oli d’oliva vergini, a cominciare dall’individuazione e dall’utilizzo degli utensili, dalla selezione dei lotti e dal prelevamento dei campioni, dalle condizioni fisiologiche dell’assaggiatore;
- indicazioni dettagliate sulle pratiche commerciali che devono essere ritenute ingannevoli, come l’uso di informazioni che evocano zone di origine non corrispondenti a quelle effettive oppure le omissioni che possono ingenerare false convinzioni circa l’origine delle olive;
- disciplina dell’uso dei marchi di impresa, stabilendo i casi di illiceità, le conseguenze amministrative e le sanzioni nelle ipotesi di reato. Non possono costituire, infatti, oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. Introduce anche l’ipotesi di reato per l’illecito uso del marchio che sarà perseguito anche con sanzioni penali;
- fissa anche il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le sue proprietà specifiche. Il termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d’imbottigliamento;
- rivede le disposizioni sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi degli oli d’oliva vergini e sancisce il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d’oliva vergine in contenitori privi di un dispositivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato per consentire la modifica del contenuto oppure privi della indicazione in etichetta dell’origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una pena pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto;
- precisa i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della concorrenza nel mercato degli oli di oliva vergini;
- detta norme per evitare frodi connesse al regime agevolato di importazioni dall’esterno dell’Unione Europea dei prodotti necessari per produrne altri, evitando doppie imposizioni a svantaggio dei produttori europei. Le nuove norme consentono che gli oli vergini d’oliva, anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extra UE, siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente l’autorizzazione del Ministero e il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento che il D.L. n. 282/06 aveva previsto con l’articolo 6 per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
- obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni sull’origine degli oli extra vergini e delle olive sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando delle connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche;
- la vendita sottocosto sarà consentita una sola volta l’anno e dovrà essere preceduta dalla comunicazione, entro i 20 giorni precedenti, al comune dove è ubicato l’esercizio di vendita; la vendita sottocosto sarà vietata se l’esercizio - o il gruppo - detiene più del 10% della superficie di vendita presente nella provincia;
- prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d’oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse;
- stabilisce la responsabilità dell’ente anche quando l’autore del reato non è identificato o non è imputabile. Prevede, in più, anche una serie di misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi;
- introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistente sia nell’impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea;
- interviene infine sulla legislazione vigente in materia di produzione e commercio degli oli d’oliva, stabilendo per tutti i produttori di oli l’obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, rafforzato con il divieto di commercializzare le produzioni e con sanzioni amministrative pecuniarie.

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