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IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE SOSTERRÀ A LIVELLO FINANZIARIO LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI BAROLO E DI BARBARESCO COME MARCHI COLLETTIVI D’IMPRESA

Il Ministero delle Politiche Agricole sosterrà, a livello finanziario, con un adeguato contributo, la richiesta di registrazione di Barolo e di Barbaresco come marchi collettivi d’impresa, importante risultato raggiunto dal Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe Roero nell’ultimo scorcio del 2008.

Fino ad oggi, il Consorzio aveva adottato misure puntuali, intervenendo con appropriate azioni ogni qualvolta si è reso necessario difendere il buon nome dei vini tutelati, senza avviare, però, strategie preventive.

Il 9 maggio 2002, per esempio, la Days Medical Aids Limited aveva presentato all’Ufficio Centrale dei Marchi Comunitari (Uami) una domanda per la registrazione del marchio “Barolo”, destinato a contraddistinguere “apparecchi e attrezzature per mobilità destinati a disabili e a persone con mobilità ridotta” e aveva anche iniziato a pubblicizzare sul suo sito web uno scooter chiamato “Barolo”. Dopo che l’Uami ha ammesso, ritenendolo fondato e rituale, il ricorso presentato dal Consorzio, la Days Medical Aids Limited, ha riconosciuto non ortodossa la sua domanda di registrazione del marchio “Barolo” e vi ha rinunciato. Situazioni simili si sono verificate a fronte della richiesta di registrazione del marchio comunitario nominativo e individuale “Barolo” per la produzione di mobili, specchi e cornici da parte della ditta polacca BN Office Forniture e, ancora, nel caso di una ditta messicana che commercializzava un vino etichettato “Albarolo”, prodotto, secondo le indicazioni riportate in controetichetta, con uve Nebbiolo.

L’esigenza di tutelare le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari da usi impropri e fraudolenti esiste in Europa da oltre un secolo: il primo riferimento legislativo in tal senso è la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 1883.

Il marchio collettivo (articoli 11 e 12 del Codice della proprietà industriale) ha essenzialmente una funzione di garanzia qualitativa. Assicura che il prodotto o il servizio contrassegnato abbia determinate caratteristiche in relazione a tre elementi fondamentali: l’origine, la natura, intesa come qualità che un prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate, e la qualità, espressa nel regolamento d’uso.

Il marchio collettivo, diversamente da quello d'impresa, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica, poiché garantisce qualità connesse a fattori storici, geografici e ambientali. Quale marchio di qualità, riveste la duplice natura di segno di identità e distinguibilità - come pure di origine da un territorio dichiarato e garantito - e di garanzia per il consumatore. Il soggetto - individuale o collettivo - cui è concesso, assume la funzione di garante della provenienza e/o della qualità. Alla domanda di registrazione, dunque, viene allegato un regolamento che prevede modalità di utilizzo del marchio, possibilità di effettuare controlli, sanzioni in caso di uso non corretto.

Il Marchio Collettivo d’Impresa, in quanto strumento giuridico che riconosce ai prodotti lo status di patrimonio culturale tradizionale, economico e sociale, è basato sul concetto che un territorio non appartiene solo ai produttori, ma a tutta la collettività che in esso si riconosce e che la sua tutela si deve esplicare sia a livello nazionale, sia internazionale.

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