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UN PARLAMENTO A FINE CORSA CAMBIA LA LEGGE QUADRO SUL VINO. LE CITTA' DEL VINO: “DISCUTIBILI LE MODIFICHE ALLA LEGGE 164/92”

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati alla Legge 164/92, normativa che regola il settore del vino appaiono “discutibili” alle Città del Vino: i cambiamenti alla norma prevedono l’abolizione degli articoli sulla denuncia delle superfici vitate e sull’Albo dei vigneti ed elenco delle vigne.
“Si tratta di un’abolizione che contrasta con quanto previsto dalla nuova Ocm vino (Organizzazione Comune del Mercato, regolamento che governa il settore a livello comunitario), che prevede la gestione dei diritti d’impianto fino al 2014. Credo che non ci sia nulla da eccepire sull’intenzione del legislatore di implementare l’informatizzazione anche in agricoltura - ha detto il presidente delle Città del Vino, Valentino Valentini - benché circa l’80% del territorio rurale é privo della rete, quello che più stupisce è il fatto che si sia trovata la necessità di affrontare temi cosi delicati per il mondo del vino, senza un’opportuna e articolata discussione, in questo periodo in cui il Parlamento dovrebbe svolgere soltanto le attività di ordinaria amministrazione”.

Gli aspetti tecnici - Il cambio della Legge 164/92
Il lavoro in Parlamento, anche se di un Parlamento giunto a fine corsa, sembra ancora febbrile, almeno in tema di vino. Ieri la Camera ha approvato una serie di modifiche alla legge 164/92 (la legge fondamentale che governa il mondo del vino), la più importante della quale è l’abolizione degli articoli 14 “Denuncia delle superfici vitate” e 15 “Albo dei vigneti ed elenco delle vigne”.
La decisione appare alquanto discutibile, non solo perché la gestione dei diritti d’impianto - spiegano alle Città del Vino - resta ancora vigente nel testo della nuova Ocm vino (Organizzazione Comune del Mercato) almeno fino al 2014, quando potrebbe esserci la loro liberalizzazione, ma anche perché va a toccare temi delicati senza una adeguata discussione ed analisi da parte del Legislatore.
Il provvedimento si inserisce in una serie di altri cambiamenti legislativi che interessano le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in agricoltura con l’istituzione del Sian (sistema informatico agricolo nazionale), previa creazione del “fascicolo aziendale” (di cui, però, manca il decreto attuativo), con modifiche al Dl n. 99 del 29 marzo 2004, Dpr n. 503 del 1 dicembre 1999 e alla Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Di quest’ultima, appaiono decisamente insolite le variazioni del all’articolo 15 comma 4 (originariamente: “ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla detenzione di mosti o di vini o di vinelli in recipienti fissi o mobili”, ora con l'aggiunta “la cui capienza complessiva risulti superiore a 100 ettolitri”) e la soppressione dell’articolo 14, comma 8 (che recitava: “è fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme Uni Cei En Iso/Iec 17025 e ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la prova preliminare di fermentazione e la ricerca dei denaturanti previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e di segnalarne l’eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti”).

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