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LA DISCUSSIONE SU OCM VINO (IN VIGORE DAL 1 AGOSTO) NON HA TOCCATO I DETTAGLI PER IL FUTURO DEL VINO ITALIANO. ESEMPIO? VINO OTTENUTO DA UN VITIGNO IN PUREZZA DOVRÀ ESSERE TALE AL 100%. L’UE “SALTA” LA PIRAMIDE DEL SISTEMA-VINO ITALIANO (LEGGE 164)

Italia
Ocm vino cambia le regole in cantina ...

L’ormai prossima entrata in vigore della nuova Ocm vino, operativa dal 1 agosto 2008, ha stimolato da più parti una riflessione sull’impegno dell’Italia per approntare quanto prima soprattutto le regole nazionali, che consentiranno l’accesso alle varie misure dall’estirpazione, alle risorse per la promozione … .
Ma a ben guardare nella bozza, destinata a diventare la nuova Organizzazione Comune di Mercato per il vino europeo, ci sono misure che, quanto meno, rischiano di portare con sé molta confusione nell'assetto del mondo del vino italiano, con possibili ripercussioni ad ampio raggio. Misure che forse avrebbero meritato un’attenzione maggiore.
Gli articoli 16 e 17 (Indicazione facoltative. Vitigni ed annata) della nuova Ocm, prevedono che in caso un produttore voglia riportare in etichetta il vitigno e l’annata, dovrà assicurare, qualora si tratti di una purezza, che il 100% del vino sia prodotto con quel vitigno e da uve raccolte in quel determinato anno. Attualmente, invece, nel caso delle Indicazioni Geografiche Tipiche, questo limite è posto all’85%.
Secondo l’attuale normativa, infatti, le Igt godono di disciplinari meno rigidi su quelli delle denominazioni d’origine, mentre con la nuova Ocm i futuri vini saranno regolamentati sul modello delle Igp ed avranno la stessa rigorosa base normativa di quelli Dop. Questo nuovo scenario potrebbe tradursi in rigidità eccessive per un tipo di produzione, quella dei vini ad Igt, nata storicamente in Italia per trarre beneficio dal valore aggiunto della zona geografica senza, però, sottostare al rigore dei disciplinari delle denominazione d’origine.
Una conseguenza diretta della logica che ha mosso l’orientamento comunitario nella redazione del nuovo Ocm, e che prevede una netta demarcazione tra i vini a denominazione (i vini di territorio) e quelli da tavola (i vini da vitigno, che potranno, per giunta, fregiarsi dell’indicazione in etichetta dell’annata e del vitigno, un’informazione utile per il consumatore, ma allo stesso tempo del tutto in conflitto con la nostra “piramide della qualità” istituita dalla Legge 164/1992).
Il nuovo sistema delle denominazioni del vino europeo avrà, dunque, una formalizzazione decisamente spostata sul modello delle Dop/Igp (equiparando, di fatto, il vino agli altri alimenti), che tutelerà l’origine, appunto, territoriale del prodotto. E se da un lato questa volontà di semplificare un sistema tendenzialmente complesso e non privo di contraddizioni appare uno sforzo condivisibile, dall’altro rischia di ridurre pericolosamente la distanza tra i Vqprd (Vini di qualità prodotti in regioni determinate) e i vini ad Igt (Indicazione Geografica Tipica), alimentando possibili confusioni.
Per la Ue, insomma, le regole di inquadramento, produzione e presentazione dei vini Vqprd saranno analoghe a quelle vigenti per i prodotti Dop/Igp, mentre differiranno molto da quelle dei vini da tavola. Un passaggio che “salta” completamente la “piramide qualitativa” del sistema italiano (istituita nella Legge 164/1992 e che prevede Docg, Doc, Igt, vini da tavola) e che rischia di distruggere in buona parte il patrimonio di immagine e di identità di questi vini del Bel Paese, vista la necessità di un adeguamento alla normativa europea da parte del Legislatore italiano.

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