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ANTEPRIMA WINENEWS - ARRIVA LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA 164/92 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE. L’OBBIETTIVO? APPROVARLA ENTRO 6 MESI. ECCO COSA C’È DI NUOVO NELLA NUOVA LEGGE QUADRO DEL VINO ITALIANO. PRESTO I CONFRONTI TRA IMPRESE E ISTITUZIONI

Italia
Il mondo del vino alle prese con la nuova legge quadro

Ad una prima lettura della proposta di modifica della Legge 164/92 del 16 settembre 2009, redatta dai tecnici del Ministero delle Politiche Agricole, possiamo rilevare un lavoro più di adattamento alle nuove disposizioni in materia, provenienti dall’Unione Europea (dalle regole per la modifica dei disciplinari di Dop e Igp, al controllo e alla certificazione di Dop e Igp ...), che un radicale stravolgimento del testo del 1992, ma, tuttavia, alcune novità non mancano.

La bozza della proposta di modifica della Legge 164/92, alla base dell’enologia italiana, e che WineNews è in grado di anticipare, sarà sottoposta ai vari organi ed istituti per una sua valutazione nei prossimi giorni. E’ convocato dal suo presidente Giuseppe Martelli per il 29 settembre, il Comitato Nazionale Vini, con un unico punto all’ordine del giorno: la discussione della proposta di modifica alla legge quadro del vino italiano; il 5 ottobre, sarà, invece, la volta di tutte le associazioni di categoria che si riuniranno per discutere il testo con il Ministero delle Politiche Agricole.

L’obbiettivo del dicastero di Via XX Settembre è, comunque, quello di rendere le modifiche alla 164/92 legge dello Stato entro e non oltre 6 mesi.

La novità più evidente ad un primo sommario sguardo è “una non-novità”, nel senso che all’articolo 3 (classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche) le nostre “vecchie” Docg, Doc e Igt, restano attive, rappresentando “le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli”, un termine quest’ultimo un po’ ambiguo che forse potrebbe essere sostituito con quello della vecchia 164 “mosti e vini” (ma, d’altro canto, all’articolo 1 della modifica, si legge al comma 4 che le “bevande spiritose e l’aceto di vino” possono essere designate con denominazioni d’origine e indicazioni geografiche).

Un’effettiva novità, causata più che dai cambiamenti legislativi comunitari dai limiti della nostra produzione vitivinicola, la incontriamo nell’articolo 10 (Disciplinari di produzione) che, fra le altre cose, aggiunge fra gli elementi che costituiscono un disciplinare di produzione “l’individuazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima del 1,5% da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato”.

Nella proposta di modifica è assente l’articolo 11 della vecchia 164 (albo degli imbottigliatori), che evidentemente dovrà essere sostenuto dalla soppressione di questo Albo oppure, dalla reintroduzione del vecchio articolo. L’articolo 12 della proposta di modifica della legge 164/92 (Schedario viticolo ed Albo dei vigneti), rappresenta un’altra novità sul testo del 1992. Se, in linea teorica, l’unificazione dei dati relativi alle superfici vitate non può che essere considerata positivamente, le esperienze degli ultimi anni lasciano non poche perplessità sull’effettivo funzionamento di un sistema che vede accentrare tutte le competenze in capo al Sian e che, soprattutto, prevede che le modalità di aggiornamento degli Albi e dei Vigneti siano direttamente collegate alla gestione del fascicolo aziendale. E’ noto che il sistema di aggiornamento di tale fascicolo tramite camere di commercio e Sian non ha finora prodotto i necessari risultati di rapidità e chiarezza.

Sparisce, infine, dalla nuova 164 la possibilità di costituire Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (articolo 19 del vecchio testo legislativo), modellati sull’esperienza francese, una strada, in effetti, che nell’organizzazione vitivinicola italiana non ha trovato alcuna attuazione. Ridisegnate anche le funzioni dei Consorzi (tutela, promozione e valorizzazione, articolo 20), e sistematizzate, in un apposito articolo (il numero 24 piano dei controlli), le attività delle strutture di controllo terze autorizzate.

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