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DALLA MANOVRA ECONOMICA UN PROVVEDIMENTO CHE IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA SAVERIO ROMANO DEFINISCE “STORICO”. MA BASTERA’ A SALVARE LE 980.000 AZIENDE AGRICOLE ITALIANE IN DIFFICOLTA’?

Per salvare l’agricoltura il Governo si affida agli stessi strumenti del diritto fallimentare che da sempre offrono un’ancora di salvataggio alle imprese commerciali: il provvedimento, “storico” per il Ministro dell’Agricoltura Saverio Romano, contenuto nella manovra, prevede da un lato l’accordo di ristrutturazione del debito delle imprese agricole in difficoltà (980.000 in tutta Italia) consentirà di richiedere al Tribunale competente l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che vantano almeno il 60% dei crediti totali (poi l’azienda avrà 60 giorni per ristrutturare il proprio debito); dall’altro, l’istituto della transazione fiscale, che darà modo alle imprese debitrici di proporre il pagamento, parziale o dilazionato, di quanto dovuto alle agenzie fiscali ed agli altri enti riscossori. Per Romano, questo è “il primo provvedimento in questo senso dal ’42, in ballo ci sono 2 milioni di posti di lavoro e la necessità di dare sostegno a una situazione di emergenza”.

Ma basterà alle imprese? Di sicuro non agli agricoltori della Cia, che definisce il provvedimento “un palliativo che non risolve nulla”. Perché si danno risposte ad una parte del problema. “Nelle difficoltà in cui tante aziende agricole si stanno imbattendo, un ruolo fondamentale lo gioca Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l’ente che gestisce la totalità delle risorse dello Stato destinate all’agricoltura. Commissariata di recente, l’agenzia - spiega Marco Caprai, imprenditore e presidente degli agricoltori in Umbria - ha costituito negli ultimi anni più un freno che una leva allo sviluppo, a causa di ritardi nei pagamenti che mettono le aziende nella scomoda situazione di dover chiedere alle banche quanto spetterebbe loro di diritto, erodendo o annullando qualsiasi margine di profitto. Così non si rispettano le regole comuni, e si chiede alle imprese un prezzo ingiusto per le inefficienze della burocrazia e dei suoi mille rigidi vincoli normativi”. “Una burocrazia che pure potremmo semplificare e snellire, partendo dall’unificazione delle scadenze”, suggerisce Franco Postorino, direttore economico di Confagricoltura.

Focus - Le parole del Ministro Saverio Romano

“Nei miei incontri con gli imprenditori agricoli e le associazioni che li rappresentano ho raccolto la segnalazione dei loro gravi problemi in ordine all’indebitamento e al rischio di insolvenza. Il provvedimento che abbiamo ideato e che è stato inserito in questa manovra finanziaria dà una risposta concreta a una questione che rischiava di bloccare un intero settore. E’ importante tenere in considerazione anche il fatto che molte delle aziende indebitate non potevano ricevere neanche i premi della Politica Agricola Comune che spettavano loro. Chi ha un contenzioso, infatti, rischia di perderli”.


Focus - La premessa al provvedimento

Le aziende agricole lamentano da tempo difficoltà finanziarie dovute ad esposizione debitorie nei confronti del sistema bancario, di Inps e del Fisco e che rischiavano di comprometterne l’esistenza stessa: 980 mila aziende agricole risultano infatti esposte, e di queste circa 700 mila nel Mezzogiorno d’Italia.

Attraverso l’iniziativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Saverio Romano, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la prima volta, dopo 59 anni, estende all’imprenditore agricolo due importanti istituti del diritto fallimentare quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale, sino ad ora a beneficio dei soli imprenditori commerciali, senza determinare l’ulteriore effetto del fallimento.


Focus - L’obiettivo

Sollevare le imprese agricole dal rischio di insolvenza, dando loro concretamente la possibilità di ricominciare l’attività.

Interventi legislativi: decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111


Focus - Gli strumenti

Accordo di ristrutturazione (182-bis)

La norma prevede, in sintesi, che l'imprenditore in stato di crisi possa richiedere al Tribunale, depositando la documentazione necessaria, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista (ad esempio un dottore commercialista) in possesso dei necessari requisiti sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione, e per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa, anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Transazione fiscale (182-ter)

La norma prevede, in sintesi, che il debitore possa proporre il pagamento - parziale o anche dilazionato - dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

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