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DIRITTO

Denominazione e Indicazione Geografica, le nuove definizioni Oiv

Il gruppo di esperti “Diritto e informazione del consumatore” firma la nuova risoluzione, adottata nell’ultima Assemblea Generale
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Oiv, cambia la definizione di Denominazione e Indicazione Geografica

Nel 1947 l’Oiv - Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, adottò la prima definizione di Denominazione, aggiornata poi nel 1992, quando si aggiunse anche quella di Indicazione Geografica, con una risoluzione ormai obsoleta, abrogata dal gruppo di esperti “Diritto e informazione del consumatore” della Commissione III “Economia e diritto” dell’Oiv (guidata dal presidente Luigi Moio), che ha lavorato per anni alla nuova risoluzione, adottata nell’ultima Assemblea Generale, che armonizza le definizioni a quelle attualmente presenti nei principali accordi internazionali sulla proprietà intellettuale, con due nuove definizioni in linea con le definizioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Con la nuova formulazione, per Indicazione Geografica si intende qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. La Denominazione di Origine, per gli Stati membri che riconoscono il termine, è definita come qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il nome di un’area geografica o un’altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà.

Queste nuove definizioni tengono conto dell’importanza crescente dell’uso delle Denominazioni geografiche, elementi di un patrimonio nazionale, nella designazione dei vini e delle bevande spiritose di origine vitivinicola, nonché il diritto degli Stati membri a proteggere tali denominazioni conformemente agli accordi internazionali. L’Oiv ha, inoltre, voluto ricordare che le indicazioni di provenienza o le denominazioni di origine sono oggetti di proprietà industriale e hanno diritto alla stessa protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda le regole di concorrenza sleale.

 

 

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