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DOCG & MICROZONE: ECCO LA BOZZA DI DISCIPLINARE CHE FRANCO BIONDI SANTI CHIEDE PER IL "SUO" BRUNELLO

Italia
Franco Biondi Santi esegue la "ricolmatura" di una vecchia Riserva

Franco Biondi Santi, nipote di Ferruccio ovvero l'inventore del Brunello di Montalcino, a 80 anni e dopo 30 vendemmie esatte condotte in prima persona (il suo padre il "grande" Tancredi, autore di quel Brunello 1955 che tutto il mondo ci invidia, è morto nel 1970), ha rotto tutti gli indugi e ha rinnovato di recente, davanti all'autorevole platea dell'Accademia dei Georgofili di Firenze, la richiesta per la microzona "Greppo", già fatta peraltro nel 1995 al Ministero delle Politiche Agricole, ma anche per l'introduzione negli altri territori docg d'Italia: "sono ormai indispensabili - ha detto Franco Biondi Santi - per una migliore comprensione delle differenze di tipicità di vini docg, con lo stesso nome e disciplinare, ma che hanno climi, peculiarità pedoclimatiche e di cantina diversissime".

WineNews propone la bozza di disciplinare di produzione del Brunello di Montalcino della microzona "Greppo", realizzata con la supervisione del professor Mario Fregoni, ordinario di viticoltura all'Università di Piacenza ed uno dei massimi scienziati del vino in Italia, nel 1995 ed inviata al Ministero delle Politiche Agricole. E sulle "microzone", Franco Biondi Santi aspetta ancora dal Ministero delle Politiche Agricole una precisa risposta.


Articolo 1

La sottozona Greppo è riservata al vino a Brunello di Montalcino Docg che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Articolo 2

Il vino a Docg Brunello di Montalcino del Greppo deve essere ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti nell’ambito aziendale, aventi la seguente composizione: Sangiovese 100%.

Articolo 3

Come indicata dalla planimetria allegata (evidenziata con colore verde) facente parte integrante del presente disciplinare, la Sottozona Greppo si trova all’interno della seguente linea di confine indicata in colore nero e più dettagliatamente:

Podere Greppo: lungo la strada che porta da Montalcino all’Abbazia di S.Antimo in direzione sud, dopo circa 2,5 km, oltrepassato il podere Casa Pian dell’Oro, sulla sinistra si trova il viale alberato che porta alla Villa Greppo. Intorno alla Villa, ad una altitudine variabile tra i 458 e i 505 metri slm si trovano i vigneti che producono la parte più profumata del Brunello del Greppo. I confini aziendali nella parte soprastante la strada sono dati da un campo che si trova a confinare con la pineta secolare sottostante Casa Pullera, con quota altimetrica di 530 metri slm; la parte sottostante la strada si allarga in direzione sud per 250 metri con un terreno coltivato ad oliveto, che va a confluire dopo circa 300 metri in direzione est con il fosso del Greppo, che traccia il confine aziendale per circa 300 metri. La zona est della sottozona Greppo si estende intorno al Podere Buonconsiglio andando a confinare per 80 metri con il Fosso Buio, prima di piegare in direzione nord-ovest sotto il Podere i Greppini, con un appezzamento che si incunea tra quest’ultimo e il Podere Greppino. Circa 140 metri sotto il Podere Greppino si trova la vigna detta “Milletta”, che confinando con la vigna “Moscatellaia” e “Ginestreto” dopo altri 200 metri in direzione ovest, sottostante al Podere Pian dell’Orino, finisce per confinare di nuovo con la Strada per Castelnuovo dell’Abate.

Vigna Scarnacuoia: nella zona sottostante Montalcino, con esposizione ovest, soprastante i Poderi Canneta e Molino dei Diavoli, si trova la zona di Scarnacuoia; un tempo sito di vigneti ed oggi reimpiantata ,la zona è collocata ad una altitudine tra i 385 e i 400 metri slm.

Articolo 4

La forma di allevamento ed il sistema di potatura ammesso e’ il cordone orizzontale speronato, con un carico di gemme di 25-35.000 per ettaro.

La produzione di uva ammessa nella produzione del vino del Greppo, non deve essere superiore i 60 quintali per ettaro con una resa a ceppo non superiore ai 2,7 kg per pianta.
Per i nuovi impianti/reimpianti successivi all’approvazione del presente disciplinare la densità degli impianti dovrà essere di almeno 4.000 ceppi per ettaro con una produzione massima a ceppo di 1,5 kg di uva.

La resa di uva in vino non dovrà essere superiore al 70%.
I vigneti all’interno della sottozona Greppo devono essere ubicati ad una altitudine compresa tra 360 metri e 531 metri slm.

Articolo 5

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Brunello di Montalcino del Greppo un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12%.
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate entro il territorio del Comune di Montalcino.

Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino con eccezione di M.C.R. per l’aumento del grado alcolico entro un massimo di 1 grado alcool.

Il vino dovrà essere immesso al consumo dopo essere stato sottoposto ad un invecchiamento di almeno 4 anni (5 per la riserva) a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 30 mesi a partire dal 30 marzo successivo alla vendemmia in botti di rovere e 6 mesi in bottiglia.

Articolo 6

Il vino all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Colore: rosso rubino abbastanza intenso con leggera unghia gialla.

Odore: intenso, caratteristico con sfumature di giaggiolo e vigneto in fioritura.

Sapore: elegante, giusto equilibrio tra tannini e acidità, di gran corpo e grande “longevità”, molto persistente.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo =12,5%

Titolo alcolometrico volumico totale massimo =14%

Acidità Totale: minima = 6,00

Estratto Secco netto: minimo = 25,0

Estratto Secco netto: massimo = 29,0

Articolo 7

Per l’immissione al commercio sono ammesse soltanto le seguenti capacità: bordolese classica da 0,75 litri. Chiusura soltanto con tappo di sughero di lunghezza non inferiore a 45 mm. La bottiglia deve essere di colore scuro.

Articolo 8

La parola della sottozona Greppo della Docg Brunello di Montalcino deve precedere o seguire la denominazione di origine principale.

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