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Il 13 dicembre entra in vigore la nuova etichetta Ue dei prodotti alimentari (regolamento Ue 1169/11): dalla leggibilità all’origine, dalla vendita nei pubblici esercizi fino all’e-commerce, lo scopo è informare di più sulla sicurezza nutrizionale

Una nuova etichetta europea per i prodotti alimentari, con novità soprattutto sul fronte dell’indicazione degli allergeni, della leggibilità, dell’indicazione di origine, dell’informazione nutrizionale, della cui veridicità è responsabile chi appone il proprio nome o ragione sociale sull’alimento (brand owner), per una base comune che regolamenti le informazioni sugli alimenti, consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli, per una maggiore trasparenza, per uniformare le legislazioni dei singoli Paesi e garantire la libera circolazione di alimenti sicuri.
Una nuova etichetta nella quale la sicurezza nutrizionale acquista rilievo ulteriore, e non più soltanto sulle confezioni dei prodotti commercializzati nel retail e nella ristorazione collettiva, ma anche in quelli somministrati dai pubblici esercizi o destinati alle vendite a distanza, fino all’e-commerce (nella regola generale che tutte le informazioni obbligatorie devono essere fornite prima che l’acquisto sia concluso senza oneri per il consumatore).
È quella che entrerà in vigore il 13 dicembre (salvo le disposizioni riguardanti l’obbligo di fare una dichiarazione nutrizionale, che saranno applicabili dal 13 dicembre 2016), basata sul regolamento Ue 1169/11, e con la quale, se qualcosa cambia anche per il vino, come ha spiegato a WineNews Antonio Rossi dell’Unione Italiana Vini (l’intervista su www.winenews.tv), in linea generale, si fondono le direttive relative all’etichettatura dei prodotti alimentari e all’etichettatura nutrizionale. Ed è quella per la quale, tra l’altro, tra le misure di “Campolibero”, il Ministero delle Politiche Agricole ha lanciato una consultazione pubblica online (su www.politicheagricole.it) per chiedere ai cittadini quali informazioni vorrebbero trovare sui prodotti.

Focus - Un regolamento che si applica a tutti gli operatori del settore alimentare: gli allergeni nel menu dei ristoranti
Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. In quest’ambito assume rilievo in particolare la questione “allergeni”, la cui disciplina sino ad oggi non era applicabile alla ristorazione, che dovranno essere oggetto di informativa nei locali di somministrazione degli alimenti, durante gli scambi verbali che accompagnano la vendita, attraverso il menu delle vivande o altro materiale informativo esposto.

Focus - Il brand owner e l’importatore (per gli alimenti prodotti fuori dall’Ue) sono responsabili delle informazioni sugli alimenti
Né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti. L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (viene esclusa la possibilità di identificare l’operatore col solo marchio registrato), o, se tale operatore non è stabilito nell’Ue, l’importatore.

Focus - Un’etichetta più leggibile e le indicazioni obbligatorie
Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Le indicazioni obbligatorie riguardano: la denominazione; l’elenco degli ingredienti; le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.); la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore; il Paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore; le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale.

Focus - Principali novità della nuova etichetta europea dei prodotti alimentari
Ingredienti
Le sostanze allergeniche devono essere sempre indicate, e vanno evidenziate graficamente: cereali contenenti glutine, crostacei, molluschi, uova, pesce, arachidi, soia, frutta a guscio, e derivati, per fare degli esempi. Inoltre non è più sufficiente menzionare la presenza di oli e grassi vegetali, ma va specificata la loro natura, e bisogna precisare quando si aggiunge dell’acqua, anche se inferiore al 5%, a una serie di carni, preparati a base di carne e prodotti della pesca.
Origine
Per Paese di origine o luogo di provenienza si debbono intendere quelli dove i prodotti o gli ingredienti sono interamente realizzati o dove è stata fatta l’ultima trasformazione sostanziale, e non dove originano le materie prime. Inoltre si ribadisce che l’indicazione di origine resta facoltativa a meno che (e si tratta di una novità) “la sua omissione possa indurre in errore il consumatore sul Paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto, anche a causa dell’informazione complessiva che lo accompagna”. A parziale contenimento delle infinite possibili querelle legate all’argomento, il regolamento precisa: “se l’origine del prodotto viene indicata ma non coincida con quella del suo ingrediente primario (>50%), anche quest’ultima va citata”. Il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del regolamento. Inoltre, si afferma che “gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza”.
Tra le controversie in merito, la mancanza dell’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento. In Italia la legge 109/1992 prevede l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento. Una volta entrato in vigore il nuovo regolamento europeo la legge 109 decadrà e tale indicazione potrà essere mantenuta solo a condizione che il Governo italiano provveda alla notifica di questa norma alla Commissione europea. Anche l’indicazione del lotto di produzione in realtà manca nel regolamento 1169/11, ma è stata recuperata dalla direttiva 2011/91. Verrà perciò reintrodotta nelle etichette tramite il decreto della Presidenza del Consiglio di Ministri che recepisce la direttiva europea.
Infine, l’indicazione di origine, obbligatoria per la carne bovina, viene estesa agli altri tipi di carni fresche, refrigerate e congelate. La Commissione Europea valuterà, a tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento, i costi e benefici dell’estensione dell’indicazione obbligatoria d’origine a: latte e prodotti caseari (anche come ingredienti); carne usata come ingrediente; prodotti non trasformati (ma non viene precisato quali); ingredienti che rappresentano più del 50% del prodotto; prodotti mono-ingrediente.
Informazione nutrizionale
Cambia l’ordine degli elementi elencati nella tabella e cambiano alcune voci: vanno precisati i tipi di grassi e di carboidrati, e la voce “sodio” va sostituita con la voce “sale” in quanto più comprensibile. Quest’ultima variazione, apparentemente innocua, porta con sé vari problemi, tanto che si permette di precisare la quantità di sodio equivalente alla quantità di sale indicata, e che è possibile dire che il sale non è aggiunto ma “è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nel prodotto”. Una novità importante di questo capitolo riguarda il riferimento ai 100 g/ml delle quantità iscritte nella tabella nutrizionale, che diventa obbligatorio, mentre restano esclusi da questo elenco il colesterolo e i trans-grassi (salvo diversa valutazione successiva). E importanti sono anche le esenzioni dall’obbligo di riportare in etichetta l’informazione nutrizionale. Riguardano due gruppi di alimenti: ortofrutta fresca non trasformata, prodotti mono ingrediente non trasformati o solo stagionati, faine e acque; e prodotti pre-incartati forniti direttamente al consumatore in piccoli quantitativi sul posto di vendita, piccole confezioni (ovvero con la superficie maggiore più piccola di 25 cm²), aromi, spezie, erbe, dolcificanti, gelatine, enzimi …, gomma da masticare, bottiglie di vetro marcate in modo indelebile, integratori… È in questo capitolo che si fa riferimento agli schemi nazionali e ai traffic lights del Regno Unito (le etichette a “semaforo” che quantificano la salubrità di un alimento in funzione della presenza o meno di nutrienti critici) ma la questione resta aperta.
Fonte: analisi www.winenews.it su fonti varie

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