La durata massima del consolidamento per le azioni dell’Ocm Promozione nei Paesi Terzi dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni, il cofinanziamento per le Pmi per gli interventi mirati a mitigare il cambiamento climatico dovrebbe salire all’80% del totale (anche per le organizzazioni dei produttori), la durata delle autorizzazioni per i nuovi impianti estesa a 8 anni, senza penalità in caso di mancato utilizzo, con le opportune comunicazioni da parte di produttori (discorso che dovrebbe valere anche per le autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto rilasciate prima del 2025, se la comunicazione del mancato uso arriverà entro il 31 dicembre 2026), ma dovrebbero arrivare anche novità in materia di etichettatura, sia sui Qr code per conoscere gli ingredienti (con la normativa affidata alla sola Commissione Ue) che per i vini no e low alcol: sono alcune delle misure previste dal “Pacchetto Vino” che il Commissario all’Agricoltura Ue, Christophe Hansen, dovrebbe annunciare nei prossimi giorni - come lui stesso ha ribadito, oggi, ad “Agricoltura è”, il Villaggio al centro di Roma, in Piazza della Repubblica, voluto dal Ministero dell’Agricoltura, nell’anniversario dei Trattati di Roma del 1957 - nella bozza che WineNews è in grado di anticipare. E che sono il risultato delle indicazioni della filiera e delle sue rappresentanze, di imprese ed istituzionali, emerse nei vari round del Gruppo Vino di Alto Livello Ue nei mesi scorsi. Misure, va detto, che in ogni caso non saranno immediatamente operative, ma dovranno passare al vaglio di Consiglio e Parlamento Ue.
Sul fronte della gestione del potenziale produttivo, dunque, dovrebbe essere possibile rinunciare alle autorizzazioni per il nuovo impianto e alle autorizzazioni che derivano dalla conversione di un diritto di impianto, rilasciate prima del 1 gennaio 2025, senza incorrere in penalità, a condizione di comunicare il mancato uso entro il 31 dicembre 2026. Inoltre, la durata delle autorizzazioni per il reimpianto dovrebbe essere estesa a otto anni. Sulle autorizzazioni per il reimpianto dovrebbero essere eliminate le penalità in caso di mancato uso, previa comunicazione da parte del produttore. E dovrebbe essere possibile, per i Paesi membri, introdurre limitazioni al rilascio delle autorizzazioni in aree dove si sia ricorso a misure come vendemmia verde, distillazione ed estirpo, ma verrebbe data ai singoli Stati anche la possibilità di bloccare, di fatto, la crescita della superficie vitata, a livello nazionale o regionale.
Inoltre, sempre in tema di regolazione dell’offerta, i singoli Paesi dovrebbero poter intervenire anche su rese di produzione e gestione delle giacenze, e finanziare con il 20% delle risorse annuali assegnate ad ognuno dall’Ue misure come distillazione, vendemmia verde ed estirpo volontari, salvo via libera della Commissione Europea.
Come detto, sul fronte delle azioni di promozione, la durata massima del consolidamento per le azioni di promozione svolte nei Paesi Terzi dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni, mentre la misura “enoturismo”, ora appannaggio delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, dovrebbe essere aperta anche ai consorzi di tutela. Diverse le novità proposte anche sul fronte dell’etichettatura. Per il vino, in generale, dovrebbe essere affidato alla Commissione Europea il potere di disciplinare l’identificazione del codice Qr ricorrendo a simboli o pittogrammi anziché termini.
Per i vini dealcolati, invece, sarebbe introdotto l’obbligo di impiegare la locuzione “zero alcol” in etichetta, se la gradazione alcolica non supera 0,05% vol. o 0,1% vol., e “senza alcol”, se la gradazione alcolica è superiore a 0,05% vol./0,1%vol., ma inferiore a 0,5%vol., in luogo della dicitura “dealcolizzato”. Per i vini parzialmente dealcolati, invece, arriverebbe l’obbligo di scrivere “a bassa gradazione” in etichetta, se la gradazione alcolica è superiore a 0,5% vol. e inferiore alla gradazione minima prevista per categorie di prodotti vitivinicoli, invece che la dicitura “parzialmente dealcolato”. E inoltre, dovrebbe essere obbligatorio indicare in etichetta il metodo usato per la dealcolazione. E cambierebbero le regole anche per gli spumanti dalcolati, aprendo alla seconda fermentazione o, in alternativa, alla gassificazione. E nella bozza si parla anche di consentire la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati a partire da vini dealcolati e parzialmente dealcolati, ricorrendo alle denominazioni di vendita tipiche opportunamente integrate dalle diciture “zero alcol”, “senza alcol” e “a bassa gradazione”.
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