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Il Sole 24 Ore

Circolazione stradale ... Ebbrezza provata senza l’etilometro... Deve ritenersi colpevole dei reati previsti dall’articolo 186, commi 2 e 7, del Codice della strada il soggetto che, tenendo una condotta di guida di intralcio e pericolo per la circolazione, dopo essere stato fermato da agenti della Ps si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico pur presentando alito vinoso, difficoltà dei movimenti, linguaggio confuso.
Invero, la Suprema corte ha fissato il principio secondo cui per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice (etilometro), ben potendo il giudice di merito ricavare l’esistenza ditale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato.

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