Articolo 53. Divieto vendita alcolici ... Vietata la vendita di superalcolici dalle 22 alle 6 e la somministrazione di alcolici dalle 2 alle 6 del mattino nelle aree di servizio lungo le autostrade. La violazione per la vendita è punita con una sanzione da 2.500 a 7mila euro, mentre per la somministrazione fuori orario la multa va da 3.500 a 10.500 euro. Per la reiterazione in un biennio il prefetto può disporre la sospensione della licenza per 30 giorni.
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