Nella retta finale dell’emergenza Covid-19, a giugno 2020, il Governo aveva deciso di stanziare 150 milioni di euro per aiutare il settore vitivinicolo, colpito, come tanti altri, dal lockdown e dal conseguente crollo dei consumi. Ci è voluta poi ancora qualche settimana per decidere dove e come allocare le risorse. Che, alla fine, attraverso il Dl Rilancio, sono andate a finanziare due misure: la distillazione di crisi, con 50 milioni di euro, e la riduzione volontaria delle rese, con 100 milioni di euro. Se la prima misura, nonostante garantisse un aiuto decisamente inferiore a quello deciso dal Governo francese, si è rivelata utile, lo stesso non si può dire per la riduzione delle rese. Complice una vendemmia, generalmente, un po’ più avara della media, ma anche la difficoltà oggettiva di prevedere il livello produttivo in vigna,alla fine le richieste dei produttori hanno coperto solo 39 milioni di euro, andati ai viticoltori.
Ed i restanti 61 milioni? Resteranno al vino, ma andranno spesi entro il 31 dicembre. A garantire che i fondi stanziati per la filiera non finiscano altrove, è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Dl Agosto, ossia la legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Che, all’articolo 58-quater “Misure a favore del settore vitivinicolo”, dice che “sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l’anno 2020, al finanziamento della misura dell’esonero contributivo. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue (…) attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di
origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione Europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” del 19 marzo (...)”.
Focus - Art. 58 - quater. “Misure a favore del settore vitivinicolo”
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 222, comma 2, dopo le parole: “vitivinicole” sono inserite le seguenti: “, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,”;
b) all’articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1 -bis . Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione dell’intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l’anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all’esito dell’istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l’anno 2020, al finanziamento della misura dell’esonero contributivo di cui all’articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.
1 -ter . Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 -bis , ultimo periodo”.
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