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AGRICOLTURA E FISCO

Coltivatori diretti, confermata l’esenzione Imu a prescindere dal reddito: decide la Cassazione

Basterà essere iscritti nella previdenza agricola senza bisogno di dimostrare che il 50% della quota di entrate provenga dall’attività nei campi
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Coltivatori diretti, la Cassazione conferma l’esenzione Imu

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14915/25, ha confermato che i coltivatori diretti godono dell’esenzione Imu sui terreni agricoli anche se i loro redditi non derivano in prevalenza dall’agricoltura. Finora, infatti, il comune impositore disconosceva il diritto all’esenzione in quanto il soggetto passivo - pur rispettando i requisiti imposti dalla normativa Imu - possedeva redditi in prevalenza non legati all’attività agricola. Da oggi, per poter usufruire dell’esenzione basterà essere iscritti nella previdenza agricola come coltivatore diretto, coltivare direttamente il fondo, con lavoro proprio o della famiglia, e senza bisogno di dimostrare che almeno il 50% del reddito provenga dall’attività agricola. Segnando una linea di demarcazione con la figura dell’imprenditore agricolo professionale (Iap) che, invece, “non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso conduca direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze”. Inoltre, l’Iap deve dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro alle attività agricole e ricavare almeno il 50% del reddito da tali attività. Requisiti non richiesti per il coltivatore diretto.
Tuttavia, secondo il quotidiano “Il Sole 24 Ore”, emergono un paio di considerazioni. La prima è che viene trascurata la legge 9/1963, secondo cui l’attività prevalente del coltivatore diretto non solo è quella a cui presti il maggior tempo lavorativo, ma che rappresenta la sua “maggior fonte di reddito”. In secondo luogo viene citata l’ordinanza 18083/23 della Cassazione secondo la quale l’iscrizione nella previdenza agricola non implica e giustifica accertamenti reddituali da parte del comune: l’iscrizione previdenziale, difatti, presuppone che lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi costituisca la prevalente fonte di reddito dell’agricoltore. Dunque, la previgente come l’attuale legislazione Imu, non impongono requisiti soggettivi reddituali in capo al soggetto passivo, ma la sola condizione che quest’ultimo sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale.

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