Mentre tengono banco le preoccupazioni per la quarta ondata Covid, per l’aumento delle materie prime e per la tenuta dei prezzi e dei consumi su un mercato enoico che, in Italia e nel mondo, ha mostrato fin qui una ripresa comunque sostenuta, le leggi vanno avanti. E, dal 1 gennaio 2022, nel quadro di una costante e maggiore attenzione alla sostenibilità, entrerà in vigore l’obbligo di “etichettatura ambientale”, per tutti gli imballaggi. E il settore del vino non fa eccezione. A spiegare cosa cambia, a WineNews, è l’avvocato Marco Giuri (Studio Giuri, Firenze), riferimento sulla normativa nel settore vitivinicolo.
“Come è ormai risaputo, il nuovo pacchetto sull’economia circolare, costituito da quattro Direttive comunitarie (le n. 849, 850, 851 e 852, del 2018), stabilisce per l’Unione Europea ambizioni obiettivi legati alla sostenibilità, quale il riciclaggio, lo smaltimento e la riduzione dei rifiuti.
Gli obiettivi comunitari relativi ai rifiuti - spiega l’avvocato Marco Giuri - sono stati attuati e recepiti all’interno del nostro ordinamento giuridico attraverso il Decreto Legislativo de 3 settembre 2020, n. 116, cosiddetto “decreto rifiuti”; il quale ha modificato sensibilmente il testo unico sull’ambiente, il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), e impattato fortemente sull’etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al mercato interno italiano. Un ruolo principale per il perseguimento dei suddetti obiettivi viene ricoperto dall’etichettatura ambientale degli imballaggi, in quanto strumento che consente l’omogeneità e la sensibilizzazione di tutti: produttori, fornitori, consumatori finali”.
In particolare il nuovo testo dell’art. 219, comma 5, del Testo Unico Ambiente, definisce che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche “Uni - Ente Italiano di Normazione” applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
In sostanza, sottolinea lo Studio Giuri, l’articolo disciplina un obbligo e la responsabilità delle indicazioni relative all’etichettatura ambientale in capo ai produttori; le indicazioni obbligatorie che devono essere inserite in etichetta e che devono essere in conformità delle norme tecniche Uni ma nella forma e nei modi che le aziende ritengono più idonei ed efficaci. Tre, quindi, sono le indicazioni obbligatorie che l’etichettatura ambientale di ogni imballaggio deve prevedere: una codifica alfa-numeri, ai sensi della Decisione 129/97/CE che rappresenta il materiale di imballaggio (esempio: tappo sughero, vetro bottiglia, alluminio gabbietta eccetera); la famiglia dei materiali che lo compongono; le indicazioni sulla raccolta a supporto nel conferimento a fine vita dell’imballo (informazione che serve al consumatore finale).
“Tali indicazioni relative ai materiali di imballaggio e al loro smaltimento - continua lo Studio Giuri di Firenze - potranno essere inserite sui singoli imballaggi, oppure sull’etichetta della bottiglia, o tramite Qrcode o link sito web. La nota ministeriale diffusa il 17 maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica colma alcune lacune interpretative della normativa e chiarisce aspetti sulle specifiche tipologie di imballaggi, sui prodotti destinati all’esportazione fuori dall’Italia e sul ricorso al sistema digitale (App, Qr Code, barcode, siti internet)”.
Per la creazione dell’etichetta ambientale da inserire in bottiglia, oppure sui singoli imballaggi, oppure on line, sono molto utili le Linee Guida che il Conai - Consorzio nazionale imballaggi ha redatto in ausilio per fornire strumenti di orientamento pratico interpretativo e di supporto alle imprese. L’obbligo di etichettatura ambientale, salvo nuove prese di posizione del legislatore, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022, a seguito della sospensione fino al 31 dicembre 2021 disposta dal Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “Dl Sostegni”. Che, inoltre, ha previsto la possibilità agli operatori del settore di commercializzare fino all’esaurimento delle scorte tutti gli imballaggi privi dei nuovi requisiti già immessi in commercio o già provvisti di etichettatura. Per concludere, il sistema sanzionatorio resta invariato e disciplinato dall’articolo 216, comma 3 del Tua, che quale prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro per chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti.
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