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DAL PIEMONTE “AFFINAMENTO” NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE: PER IL BAROLO, COME GIÀ FATTO PER IL BARBARESCO, “ARRIVANO” LE MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE. CLAUDIO SALARIS, DIRETTORE DEL CONSORZIO DI DEL BAROLO, NE PARLA CON WINENEWS

Italia
La vista di Barolo dal satellite di Google Maps

Nomi quali Cerequio, Cannubi o Bussia, che agli amanti dei vini di Langa certo diranno più di qualcosa, presto potranno campeggiare nelle bottiglie di Barolo (prodotte, evidentemente, in quei vigneti).
In alcuni casi, l’indicazione in etichetta di queste (e altre) “sottozone” o, sul modello francese “cru” (tradotto in piemontese: “sorì”) è una pratica già ampiamente in uso fra i produttori (in accordo con quanto decretato dalla Legge 164 del 1992).
Il Consorzio di Tutela del Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, Roero, ha, però, deciso di avviare la formalizzare dell’indicazione delle menzioni geografiche aggiuntive nel testo del Disciplinare di produzione del Barolo (sempre, ex lege 164/92). Nel febbraio 2007, il Consorzio aveva provveduto alla stessa operazione nei confronti del Barbaresco, che così è la prima Docg italiana a comprendere nel proprio disciplinare l’elenco delle proprie sottozone e/o vigneti più pregiati, che possono essere indicate in etichetta.
Per il direttore del Consorzio del Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, Roero, Claudio Salaris, ascoltato da www.winenews.tv, si tratta di “una formalizzazione che individua una situazione consolidata da decenni. Entro settembre dovremmo avere le cartografie dai comuni e da lì procedere con questa ulteriore operazione sulla nostra Docg più prestigiosa”.

I cambiamenti - Le modifiche al Disciplinare del Barbaresco Docg
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco”.
(Decreto Mipaf 21 febbraio 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2-3-2007)
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista l’istanza fatta propria dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ed il parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco”, presentata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero;
Visti i decreti ministeriali del 22 aprile 1992 concernenti rispettivamente: “Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini a docg e doc”, e “Condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a docg e doc”; Visto il regolamento CE n. 1493/1999, allegato VII punto B, lettera b), punto F); Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, ed in particolare l’art. 24, commi 3 e 4; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la modifica suddetta, tenutasi, nel comune di Barbaresco il giorno 12 ottobre 2006;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2006; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” ed all’approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal predetto Comitato; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata garantita “Barbaresco”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1980, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
2. La denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” con una delle menzioni geografiche aggiuntive - riportate all’art. 7 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto - sono tenuti ad aggiornare l’iscrizione dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, secondo le modalità prescritte dall’art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, e dal decreto ministeriale del 27 marzo 2001.
2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” con una delle menzioni geografiche aggiuntive - riportate all’art. 7 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto - seguite dalla specificazione “vigna”, sono tenuti ad aggiornare l’iscrizione dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, secondo le modalità prescritte dall’art. 15 e dall’art. 6, comma 3, della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, nonché dal decreto ministeriale del 27 marzo 2001.
3. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme all’annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 164/1992, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali, ai fini dell’iscrizione dei terreni medesimi, all’apposito albo dei vigneti a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco”.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” è tenuto a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e “Barbaresco” riserva può essere seguita - secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 aprile 1992 - da una delle seguenti “menzioni geografiche aggiuntive”, amministrativamente definite nell’allegato del presente disciplinare di produzione:
Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric-Micca, Ca’ Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cotta’, Curra’, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Paje’, Pajore’, Pora, Rabaja’, Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande, Vicenziana.
Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione “vigna” dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.

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