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NORMATIVE

Export di vino in Russia, si va nel “penale” se si supera il limite di 300 euro a bottiglia

La novità nel Decreto nella Gazzetta Ufficiale italiana che attua la direttiva Ue sulle sanzioni internazionali, spiegata dallo Studio Giuri
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Export di vino in Russia si va nel “penale” se si supera il limite di 300 euro a bottiglia

Secondo un regolamento europeo, il vino rientra nell’elenco dei beni di lusso soggetti a restrizioni per l’esportazione in Russia. Attualmente, il limite di valore oltre il quale scatta il divieto è fissato a 300 euro per singola unità di vendita (ovvero l’articolo come presentato sul mercato, non necessariamente il cartone da sei bottiglie, a meno che non costituisca un’unità indivisibile). La novità più rilevante per il settore, introdotta da un recente decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riguarda il regime sanzionatorio italiano. A partire dal 24 gennaio 2026, la violazione di tali restrizioni non comporterà più soltanto conseguenze amministrative o rischi reputazionali: la condotta diventerà penalmente rilevante ai sensi del nuovo articolo 275 bis Codice Penale; norma che vuole garantire l’effettività delle sanzioni (misure restrittive) dell’Unione Europea, punendo penalmente chiunque ne violi o ne eluda i divieti economici, commerciali e finanziari.
Questa modifica normativa, analizzata dall’avvocato Marco Giuri dello Studio Giuri di Firenze, giunge in un momento estremamente delicato per l’export vinicolo italiano verso la Russia. Gli ultimi dati Istat (aggiornati a ottobre 2025) evidenziano una forte contrazione: il calo registrato (sullo stesso periodo 2024) è del -23,2%, per un valore complessivo di 165,6 milioni di euro, nonostante i timidi segnali di ripresa osservati proprio in ottobre. La complessità del mercato russo è strettamente legata al conflitto in Ucraina iniziato nel 2022. Oltre al drammatico costo in vite umane, la guerra e le sanzioni internazionali hanno profondamente colpito l’economia russa, riducendo i consumi interni, provocando l’uscita di numerose aziende straniere e causando un aumento vertiginoso dei costi di importazione, che ha modificato radicalmente la disponibilità e i prezzi dei prodotti, vino incluso.
Come ricorda Giuri, tra i massimi esperti di diritto applicato al settore vitivinicolo, “le misure sanzionatorie adottate dall’Unione Europea nei confronti della Russia - ulteriormente inasprite negli ultimi mesi 2025 - hanno generato forte preoccupazione in molti settori, come quello del vino e del cosiddetto mercato del lusso”. A questo proposito è fondamentale sapere che “è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, che attua la Direttiva (Ue) 2024/1226 e introduce nell’ordinamento italiano un sistema sanzionatorio completamente rinnovato in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione Europea”.
Se “nulla è cambiato rispetto al passato circa i limiti di valore di 300 euro a bottiglia già vigenti”, la novità riguarda “le conseguenze per chi violi misure restrittive emanate dall’Ue (comprese quelle adottate nei confronti della Russia) che, infatti, non saranno solo di natura amministrativa o reputazionale, ma comporteranno l’applicazione di sanzioni penali”.
Le pene previste sono “estremamente severe“, con reclusione da 2 a 6 anni e multa fino a 250.000 euro. Inoltre, “il legislatore ha esteso la punibilità anche ai tentativi di elusione delle misure in questione (come le operazioni commerciali frazionate in modo artificioso per restare al di sotto delle eventuali soglie previste dalle restrizioni), sanzionando l’uso di dichiarazioni doganali o documenti falsi volti a nascondere l’identità del titolare effettivo o la reale destinazione delle risorse“. A ciò si aggiunge il fatto che, per la prima volta, “viene introdotto un reato colposo per le violazioni che riguardano beni a duplice uso (dual use) o militari, rendendo penalmente rilevante anche una grave negligenza, ad esempio nella classificazione dei prodotti o nella valutazione della destinazione finale”.

Il nuovo Decreto impatta anche sulla responsabilità penale-amministrativa degli enti. “La violazione delle misure restrittive per gli scambi internazionali, infatti - sottolinea lo Studio Giuri - entra a far parte dei reati presupposto della responsabilità 231 con l’introduzione del nuovo articolo 25-octies.2 nel D.Lgs 231/2001. Le società rischiano ora sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale annuo (dall’1% al 5%) superando il vecchio sistema delle quote. A ciò si aggiungono pesanti sanzioni interdittive (fino a 6 anni), che possono includere il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione o la revoca di autorizzazioni e licenze funzionali all’attività d’impresa”.
Lo Studio Giuri fa un ipotetico esempio: “si pensi a una cantina italiana che esporta vini pregiati verso la Russia, superando i limiti di valore imposti dalle misure restrittive Ue, oppure utilizzando società intermediarie in Paesi terzi per mascherare la reale destinazione finale delle bottiglie. In tali casi, non solo la vendita e la spedizione integrano un reato penale ai sensi dell’art. 275-bis c.p., ma la società esportatrice può rispondere anche ex D.Lgs. 231/2001, con sanzioni calcolate sul fatturato globale e con il rischio di interdizione dall’attività”.
Tornando al contenuto delle restrizioni, l’art. 3-nonies del Regolamento (Ue) n. 833/2014, come modificato dai regolamenti successivi adottati a seguito dell’invasione dell’Ucraina, vieta l’esportazione verso la Russia dei beni di lusso, nella misura in cui il valore degli stessi superi 300 euro per articolo. Il vino rientra espressamente tra i beni di lusso. Ma come funziona, a livello pratico? Nel caso di vino confezionato in cartoni da 6 bottiglie, la verifica della soglia dei 300 euro deve essere effettuata in funzione dell’unità di vendita commerciale, non dell’imballaggio logistico. Quindi, se la bottiglia è l’unità di vendita, l’“articolo” coincide con la singola bottiglia, mentre se il cartone è l’unità di vendita, l’“articolo” coincide con il cartone. La soglia dei 300 euro si applica a ciascuna bottiglia e il valore complessivo del cartone (esempio: 6 bottiglie dal valore di 120 euro l’una) non è rilevante ai fini del divieto. Al contrario, se la vendita è effettuata “per cartone” inteso come unità unica di vendita e, quindi, il prezzo è indicato come prezzo unico del cartone, la soglia dei 300 euro si applica al valore del cartone.

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