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Il Sole 24 Ore

La pubblicità all’estero guadagna le deduzioni ... Agroalimentare. In arrivo un decreto sul riparto del budget triennale... Nuovo pacchetto di incentivi fiscali finalizzati alla internazionalizzazione del sistema agroalimentare. Nella Finanziaria 2007 (legge 296/06), ai commi da 1088 a 1092, viene prevista l’esclusione dalla base imponibile del reddito d’impresa di un importo pari al 25% del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa, nei mercati esteri.
L’agevolazione riguarda gli investimenti realizzati in eccedenza rispetto alla media di quelli analoghi fatti nei tre periodi di imposta precedenti ed è efficace nel periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2007 e nei due successivi. Vengono richiamate inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 357/94 (prima legge Tremonti). Le modalità applicative sono demandate a un decreto interministeriale (Economia e Agricoltura) che fisserà anche i criteri per rispettare i limite di spesa a carico dello Stato (25milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni successivi). Se gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria sui mercati esteri sono realizzati da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari (dovrebbero essere comprese anche le società cooperative), la misura dell’esclusione dalla base imponibile aumenta al 35 per cento. La riduzione dalla base imponibile del reddito d’impresa sale al 50%, nel caso in cui gli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardino prodotti a indicazione geografica o oggetto di intese di filiera o contratti quadro (Dlgs n. 102/2005). Occorre confrontare gli investimenti in attività promozionale su mercati esteri realizzati nel periodo di imposta e nei due successivi con la media di investimenti analoghi realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. Perciò, per il periodo d’imposta 2007, la media riguarderà gli investimenti effettuati nel periodo 2004-2006.
Il comma 1090 precisa che possono beneficiare dell’incentivo fiscale alla internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari anche quelle che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, purché fossero già in attività al 1° gennaio 2007. In questo caso la media da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso ali gennaio 2007 o a quello successivo. In sostanza, per i contribuenti in attività da meno di tre anni si deve assumere la media facendo riferimento agli annidi attività precedenti a quello dell’investimento (uno o due anni che diverranno comunque tre nel 2008). Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, in luogo della esclusione dalla base imponibile Ires o Ire possono beneficiare di un credito d’imposta pari a un terzo del 25 per cento dell’eccedenza di investimenti in attività di promozione pubblicitaria su mercati esteri come sopra determinata. In sostanza il credito di imposta è pari all’8,33 percento del 25% dell’eccedenza degli investimenti. La disposizione sembra rivolta ai soggetti tassati in base al reddito agrario (imprese individuali, società semplici), ma non sono esclusi i soggetti che dichiarano reddito d’impresa.
Il comma 1091 prevede l’attestazione di effettività delle spese sostenute da parte del presidente del collegio sindacale o, in mancanza, di un revisore dei conti della società, oppure da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dai responsabili dei Caf.


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