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Il Sole 24 Ore

I giudici si dividono sul “tasso alcolico” ... I giudici si dividono sull’applicazione, o meno, della norma più favorevole a chi si mette al volante in stato di ebbrezza, ma si sottrae al test dell’etilometro. E mentre la Cassazione afferma che, senza dubbio, è necessario applicare la pena più lieve tra le tre previste, la Corte d’appello di Milano si posiziona a metà, tra la più leggera e la più pesante.

Pacifico che l’ubriachezza, secondo norme e prassi giudiziaria, sia dimostrabile non solo dai risultati dell’esame sul tasso alcolico, ma anche dai sintomi (odore, difficoltà nel parlare e nello stare in piedi), il problema sorge su quale disposizione del Codice della strada applicare, o meglio quale sanzione, nel caso in cui, acclarata l’alterazione, manchi la prova “regina”. Cioè il test. Posto che quindi il reato, perché di reato si tratta, è diviso in tre distinti casi con rilevanti differenze sul piano delle conseguenze penali (e non solo), la misura della sanzione può essere individuata da altri elementi quando l’automobilista si sottrae all’etilometro.

Elementi che non sono solo quelli sintomatici dello stato di ebbrezza, ma che emergono anche dalle conseguenze su strada della guida in tali condizioni. Così, secondo la Corte d’appello milanese (sentenza 19 febbraio), quando una persona ha provocato un tamponamento a catena, viene fermato dai Carabinieri (i quali accertano la sua responsabilità nell’accaduto), rifiuta di sottoporsi al test, non è possibile applicare il principio del “favor rei”. E la difesa dell’automobilista non potrebbe invocare, in virtù di un accertamento solo “sintomatico” o “indiziario” dello stato di ubriachezza, l’ipotesi meno grave - legata a un tasso di alcol tra 0,5 e 0,8 grammi per litro cui corrisponde l’ammenda tra 500 e 2.000 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi.

I giudici milanesi, rifacendosi alla letteratura scientifica, rilevano che, fino alla soglia di 0,8 grammi, “l’oggettiva condizione di ebbrezza penalmente rilevante è asintomatica, dando luogo al più a socievolezza ed espansività, senza alterazioni sensibili del comportamento, pur in presenza di una diminuzione dei freni inibitori”. Invece, la perdita di autocontrollo, i disturbi dell’equilibrio, la difficoltà di coordinamento ed eloquio si appalesano in presenza di concentrazioni superiori che, pertanto, sono riconducibili alla fascia mediana (quella relativa a un tasso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) che determina sanzioni più pesanti.

Di diverso avviso, la Cassazione (sentenza 17566/08 della IV penale) offre una lettura più rigorosa del principio del “favor rei”. Il mancato accertamento del tasso alcolemico, spiega, non ostacola la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza. Avendo però il decreto Bianchi dell’estate scorsa (Dl 117/07) introdotto sanzioni diverse in ragione del tasso accertato, secondo la Cassazione “l’impossibilità di una tale verifica” comporta, proprio per il principio del “favor rei”, l’applicazione delle misure previste per l’ipotesi più lieve.

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