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Il Sole 24 Ore

Il cane al ristorante se il gestore non lo vieta ... I cani e i gatti possono entrare nella sala da pranzo di un ristorante?... La normativa italiana in tema di accesso degli animali di compagnia nei locali pubblici è piuttosto vaga e controversa. A livello nazionale, infatti, vi sono poche indicazioni normative, dovendosi essenzialmente guardare al Decreto del presidente della Repubblica n. 320 del 1954 che istituisce il “Regolamento della polizia veterinaria”.
In base a tale Regolamento deve ritenersi generalmente ammesso l’accesso di cani e gatti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, purché siano condotti a guinzaglio e muniti di museruola. Altre norme statali in materia di igiene e sanità, invece, impongono il divieto di ingresso ai cani e agli altri animali all’interno degli ospedali o nei locali in cui si preparano cibi (cucine, stabilimenti di confezionamento, negozi di generi alimentari e simili), mentre alcune norme di pubblica sicurezza vietano l’ingresso degli stessi all’interno di cinema e teatri, durante le rappresentazioni.
Tanto detto, però, occorre ricordare che la suddetta normativa va necessariamente raccordata con ulteriori normative di carattere regionale o comunale, che ben possono estendere i casi di divieto di accesso degli animali di compagnia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Numerosi Comuni, ad esempio, hanno emesso precise ordinanze che vietano tassativamente l’ingresso degli animali in tutti i locali pubblici, senza alcuna distinzione, prevedendo pesanti sanzioni per i trasgressori, mentre altri regolamenti regionali o comunali, a dire il vero la maggioranza, lasciano un ampio margine di discrezionalità ai singoli gestori dei locali, rimettendo agli stessi la decisione se accettare o meno gli animali all’interno dei propri esercizi. Nei casi in cui sia negato l’ingresso, però, è bene ricordare che il gestore dovrà premurarsi di segnalarlo con una apposita indicazione sulla porta del locale, altrimenti egli non potrà rifiutare l’accesso al cliente che si presenti accompagnato dal proprio cane o gatto, ovviamente tenuto al guinzaglio.
Da ultimo, resta da evidenziare che la legge n. 37 dell’8 febbraio 2006 pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 52 del 3 marzo 2006, prevede una multa da 500 a 2.500 euro per chiunque ostacoli l’ingresso dei cani guida per ciechi negli esercizi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico. Su tali mezzi, inoltre, l’obbligo di museruola per il cane guida sorgerà soltanto a seguito di espressa richiesta del conducente o dei passeggeri.

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