02-Planeta_manchette_175x100
Allegrini 2024

Il Sole 24 Ore

Ebbrezza con regime mite ... Prescrizione breve se il reato è anteriore a dicembre 2005. Cassazione penale. In questo caso vanno applicati i termini precedenti alla legge ex Cirielli... Termini brevi per la prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza. A patto che l’illecito sia stato commesso prima del dicembre2005 la prescrizione resta fissata in 3 anni e non in 4, come invece ha previsto la legge cx Cirielli che ha rivisto tutta la disciplina. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 38558 della Quarta sezione penale depositata il 10 ottobre. La decisione ha annullato la condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Milano a 10 giorni di arresto e a 300 euro di ammenda nei confronti di un automobilista sorpreso dai vigili in condizioni di ebbrezza attestate dal relativo test alcolimetrico.
La Corte di appello aveva confermato la pronuncia di primo grado facendo osservare come la misura della pena inflitta fosse congrua alla luce dell’”oggettiva rilevanza e pericolosità della condotta” e non potesse essere ridotta solo perché non si erano verificati danni a persone o cose. Senza entrare nel merito dei motivi di ricorso, la Cassazione ha osservato che la sentenza andava annullata senza rinvio sulla base dell’avvenuta prescrizione.
La riflessione della Corte è partita dalla valutazione delle modifiche normative intervenute circa un anno fa, nell’agosto 2007, con il decreto legge n. 117, che ha cambiato alcuni aspetti della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza. Alla luce della riforma, in base alla gravità della violazione, venivano definite tre fasce di pena:
- in caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, ma non a 0,8, ammenda da 500 a 2.000 euro e arresto fino a un anno;
- in caso di tasso superiore a 0,8 grammi per litro, ma non a 1,5 ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 3 mesi (sostituibile con attività sociale gratuita);
- in caso di tasso superiore a 1,5 grammi per litro, ammenda da 1.500 a 6.000 euro con arresto fino a 6 mesi (con analoga possibilità di sostituzione).
In sede di conversione del decreto la disciplina era stata poi modificata per quanto riguarda la prima fascia (quella tra l’altro interessata dal caso esaminato dalla sentenza, in cui all’automobilista era stato riscontrato un tasso di 0,63) con la soppressione della previsione dell’arresto. La modifica, ricorda la Corte, più favorevole per gli imputati, è destinata in particolare a essere applicata ai procedimenti in corso in cui è stato accertato un tasso riferibile alla prima fascia e in quelli in cui la prova dello stato di ebbrezza è fondata solo sui sintomi riferiti dagli agenti. Quanto ai termini di prescrizione, il parere della Cassazione è che questi, tenendo conto anche degli atti interruttivi, devono essere fissati in tre anni, sulla base degli articoli 157, primo comma, n. 6, e 160, terzo comma, del Codice penale, nella versione anteriore alla riforma in vigore dal dicembre 2005 per effetto della legge cx Cirielli (la n. 251 del 2005). Ed è la stessa legge 251/2005 ad autorizzare esplicitamente questa interpretazione perché prevede che le nuove disposizioni in materia di prescrizione non si applicano ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge quando i nuovi termini, pari di solito al massimo della pena, risultano più lunghi di quelli precedenti. Una norma che trova applicazione nel caso esaminato per almeno tre ragioni. La prima è che il fatto è stato commesso prima della data di entrata in vigore della legge (dicembre 2005); la seconda è che a quella data il procedimento era ancora in corso; la terza è che i nuovi termini di prescrizione sono comunque più lunghi di quelli precedenti perché la ex Cirielli ha stabilito un minimo inderogabile di 4 anni, innalzabile a 5 in caso di atti interruttivi. Restano così in vita i vecchi termini “ed è tale vitalità che ne consente l’applicazione anche nel caso in cui la norma incriminatrice del tempo in cui fu commesso il reato sia soppiantata da altra più favorevole al reo, sia per il trattamento sanzionatorio, sia per il regime prescrizionale”.

Copyright © 2000/2024


Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit


Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024

Pubblicato su