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Il Sole 24 Ore

Debutta il credito all’agroalimentare ... Il decreto in “Gazzetta”... Riportiamo il testo del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, contenente “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”. Il DI è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 258 del 4 novembre...

ARTICOLO 1

Promozione del sistema agroalimentare italiano all’estero

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal
seguente: “1088. Alle imprese
che producono prodotti di cui
all’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle
piccole e medie imprese, come
definite dal regolamento (CE) n.
70/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, che producono
prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I,
anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento
del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri
o Paesi terzi, intese a indurre gli
operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n.
16987 2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, anche se non
compreso nell’allegato I, purché
non rivolto al singolo marchio
commerciale o riferito diretta
mente ad un’impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti.”;
b) il comma 1089 è sostituito dal
seguente: “1089. Alle imprese di
verse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che
producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell’allegato
1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo
comma 1088 è riconosciuto nei li
miti del regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” dell’Unione europea n. 379 del 28 dicembre 2006.”;
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: “o di la voro autonomo” sono soppresse;
2)il terzo periodo è soppresso.


ARTICOLO 2

Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 26, comma 4-ter, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell’anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.


ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di enti irrigui

1. Al fine di concorrere agli oneri
della gestione ordinaria è attributo all’Enteperlo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
(Eipli), un contributo straordinario dell’importo massimo di
5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all’entrata degli interessi attivi di cui all’articolo 26, comma 6, del decreto legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più
utilizzati per gli scopi previsti dal
medesimo articolo.

2. Al fine di garantire la gestione
ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell’eccezionalità dell’esposizione debitoria dell’Eipli, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma i non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d’ufficio dal giudice.

3. Per l’operatività dei limiti
all’esecuzione forzata di cui al
comma 2, l’organo esecutivo
dell’Eipli destina le somme eroga
te esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione del
le finalità e quantificazione degli
importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi
al tesoriere. Il medesimo organo
non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo
vincolato, senza seguire l’ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o,
se non è prescritta fattura, delle de
liberazioni di impegno da parte
dell’Ente stesso.

4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i
bisogni di approvvigionamento
delle imprese agricole e industriali, all’articolo i, comma 1056, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: “sette anni” sono sostituite dalle seguenti: “otto anni”.

5. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4 pari a
271.240 euro per l’anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 3-ter, del decreto legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.


ARTICOLO 4

Programma Sfop

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.


ARTICOLO 5

Entrata in vigore

1. Il presente decretò entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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