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Il Sole 24 Ore

Sulla denominazione Tocai niente competenza regionale ... Corte costituzionale. Tocca allo Stato tutelare i marchi... Dopo secoli di storia, a cavallo tra banchetti e letteratura, finisce la gloriosa parabola del “Tocai friulano”. A sancire la data ufficiale di cancellazione della celeberrima etichetta è la Corte costituzionale (sentenza 368/2008, decisa il novembre), che ha dichiarato illegittima la legge regionale 24/2007 che prorogava “anche dopo il 31 marzo 2007” l’utilizzo della classica denominazione. Per salvare l’etichetta da morte ormai inevitabile visto l’esito della lunga trattativa in sede comunitaria con l’Ungheria, madre dell’altro Tokai il Friuli aveva approvato lo scorso anno una normativa territoriale ancorandola alla materia dell’agricoltura, di propria competenza. Secondo la Corte, però , il legislatore friulano è entrato a regolamentare in realtà la disciplina dei “segni distintivi” dei prodotti, di stretta spettanza statale; già dal 1967 (sentenza 44) la giurisprudenza costituzionale aveva incasellato le norme sui marchi nelle competenze del Parlamento, poichè “la relativa disciplina ha riflessi nel commercio internazionale e in quello comunitario”, anche in quanto la Regione “non costituisce un mercato chiuso”. Pi di recente, la stessa Corte (333/1995) ha ribadito che la tutela delle denominazione di origine dei vini è disposta “su base nazionale” in considerazione della “complessità degli interessi connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati” tale da escludere la materia dall’ambito dell’agricoltura, di competenza regionale. E ancora, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la disciplina dei marchi è stata ricondotta anche alla tutela della concorrenza (sentenza 175/2005), altra materia di competenza esclusiva statale. Non ultima infine, la Corte di giustizia europea ha stabilito che la normativa sulla riconoscibilità dei vini concilia la necessità di guidare il consumatore nella scelta, oltre a quella di proteggere i produttori dalle distorsioni della concorrenza.

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