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Il Sole 24 Ore

Ici sui fabbricati rurali, ora i Comuni sono divisi ... Tributi Locali. Primi dubbi sulla tassabilità degli immobili strumentali... Prime crepe nel fronte della tassazione Ici degli immobili rurali. Alcuni Comuni in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia hanno iniziato a inviare gli accertamenti per riscuotere l’imposta (si veda il Sole 24 Ore di lunedì 19 gennaio), ma molti altri stanno aspettando che la questione venga chiarita in modo definitivo. E tra i consulenti di alcune sezioni regionali dell’Anci comincia a circolare più di un dubbio sulla legittimità dell’imposizione. Dubbi che per ora non si sono ancora tradotti in prese di posizione ufficiali da parte delle associazioni regionali dei Comuni, ma che sono alla base - per l’appunto - di un atteggiamento di cautela. Anche perché su tutta la vicenda pende il possibile intervento del legislatore, che potrebbe mettere l’esenzione nero su bianco con una norma interpretativa.
L’idea di applicare l’Ici ai fabbricati rurali nasce da due sentenze della Corte di cassazione, la 15321 del 10 giugno 2008 e la 23596 del i settembre 2008. Due pronunce che costituiscono altrettante voci fuori dal coro rispetto al filone giurisprudenziale di pari rango sviluppatosi negli anni, suffragato da dottrina e prassi prevalenti. Basandosi su queste sentenze, una circolare dell’Anci Emilia Romagna, poi seguita dalla circolare Pmci-Ifel, afferma che “i fabbricati rurali sono soggetti al pagamento dell’Ici; non esiste infatti, nella normativa Ici vigente, alcuna legge che li esoneri dal pagamento del tributo”.
Contro l’interpretazione letterale sostenuta dalla Cassazione e dall’Anci sono state evidenziate diverse argomentazioni disegno opposto, anche con il contributo delle associazioni di categoria degli agricoltori. Nel 1992 - anno di emanazione del Dlgs 504 che disciplina l’Ici - i fabbricati rurali erano una particolare categoria di edifici, eccezionalmente inserita nel Catasto terreni anziché nel Nuovo Catasto edilizio urbano (articolo 4, Rd 652/1939). Quanto al concetto di fabbricato rurale, l’articolo 39 del Dpr 1142/1949 dispone che siano rurali le costruzioni appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati a tre grandi tipologie di attività: l’abitazione degli agricoltori, il ricovero del bestiame, la conservazione e prima lavorazione dei prodotti agricoli e la custodia dei macchinari. Quindi un fabbricato rurale costituisce una pertinenza del fondo agricolo, come più volte ripetuto dai giudici (si veda, ad esempio, la sentenza della Cassazione 15 aprile 1992, n. 4564).
Basterebbe invocare l’articolo 818 del Codice civile - secondo cui gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto - per sostenere l’autonoma intassabilità dei fabbricati rurali rispetto ai terreni cui sono asserviti. Nella legislazione Ici, infatti, per queste pertinenze “non è diversamente disposto”. Ed è irrilevante il fatto che gli immobili rurali non siano compresi tra i casi di esplicita esenzione dall’imposta previsti dall’articolo 7 del Dlgs 504/1992: le esenzioni sono riservate a fattispecie potenzialmente imponibili. E quando entrò in vigore la legge Ici (1993), il fabbricato rurale non era unità immobiliare iscritta nel Catasto edilizio urbano, quindi non potenzialmente imponibile. In questo senso, l’avvento del Catasto dei fabbricati al posto del Nuovo Catasto edilizio urbano, a opera dell’articolo del Dl 557/93, non è una novità decisiva. Anche perché non c’è traccia di una disposizione di legge che preveda la tassazione Ici dei fabbricati rurali in conseguenza del passaggio al Catasto dei fabbricati.
La norma determinante è poi contenuta nell’articolo 2, comma 4, della Finanziaria 2008 (legge
244/2007): “Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai Comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre1993, n. 557”. Questa disposizione sarebbe priva di significato se fosse vigente la tassabilità Ici dei fabbricati rurali: il legislatore non avrebbe avuto alcun motivo di vietare ai Comuni la restituzione di un’imposta, qualora la stessa fosse stata comunque dovuta (quindi di per sé non rimborsabile secondo le disposizioni vigenti). Peraltro, su quest’ultima norma alcune Commissioni tributarie (tra queste la Ctr Emilia Romagna, sezione XXI, staccata di Parma, ordinanza 12 marzo 2008), hanno accolto l’eccezione di legittimità costituzionale. È probabile perciò che la pronuncia della Corte costituzionale aiuti a risolvere la controversia.

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