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Il Sole 24 Ore

Il no all’etilometro costa 20 punti ... Ai dieci per l’ebbrezza se ne sommano altrettanti per il rifiuto... Mano pesante con chi guida in stato di ebbrezza e si rifiuta di sottoporsi al test per misurare il tasso alcolico. Si tratta infatti di due infrazioni diverse, ciascuna delle quali costa il taglio di 10 punti dalla patente di guida. Totale 20 punti, senza sconti. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 3745 depositata il 16 febbraio. La Corte ha Marito tra che tra i due diversi organi del medesimo articolo del Codice della strada che disciplinano le due fattispecie non esiste concorso formale, visto che tutelano, tra l’altro, beni giuridici differenti.
Da parte di un automobilista era stato presentato ricorso
contro la pronuncia del giudice
di pace che gli aveva inflitto il
taglio di 20 punti alla patente
per le due violazioni di guida in
stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi alla misurazione del tasso alcolico. L’automobilista sosteneva, tra l’altro, che, nel caso esaminato, si trattava di concorso apparente di norme, che il no al test di misurazione non era di per sé pericoloso per la sicurezza e che nella tabella relativa ai punti da tagliare in rapporto alle infrazioni ai commi 2 e 7 dell’articolo 186 del Codice della strada corrisponde il numero di 10 punti.
Tutte argomentazioni respinte dalla Cassazione che ha innanzitutto sottolineato come l’istituto del concorso apparente di norme, tipico del settore penale, non può non riguardare anche quello delle sanzioni amministrative dove determinate condotte sono colpite con misure pecuniarie invece che con le pene previste per reati e contravvenzioni. Indispensabile per il concorso apparente è però che due o più norme regolino la stessa materia, dove per “stessa materia”, spiega la Cassazione, deve essere intesa la “stessa situazione di fatto”. Fatta questa premessa va escluso il concorso apparente quando i fatti ipotizzati nella fattispecie astratta sono diversi nella loro materialità. Ed è proprio quello che avviene nel caso preso in esame, nel quale una disposizione, il comma 2, prende in considerazione la condotta di chi si mette al volante ubriaco, mentre il comma 7 prevede la condotta di chi, malgrado sia stato invitato a sottoporvisi, rifiuta l’accertamento del tasso alcolomico. Quest’ultima norma poi richiama la precedente solo per quanto riguarda le sanzioni.
Quanto al riferimento tabellare, la sentenza osserva che l’inserimento nella colonna che indica i 10 punti da tagliare nei commi 2 e 7 non è determinante: lo stesso infatti si verifica negli altri casi in cui lo stesso punteggio da tagliare è previsto per ipotesi di illeciti diversi, come nel caso di chi non utilizza le cinture di sicurezza e di chi, pur utilizzandole, ne altera il funzionamento. “Non sarebbe ragionevole - avverte la Cassazione - applicare (come si pretende nella specie) la stessa decurtazione di punteggio a chi commetta due violazioni entrambe meritevoli di sanzione e a chi commetta una sola delle violazioni accertate e previste nello stesso articolo”.

Come pure non può essere accolta la tesi della difesa secondo la quale si dovrebbe applicare sempre e solo la sanzione unica in tutte le situazioni che creano pericolo alla circolazione e solo per la violazione di disposizioni sul comportamento alla guida. Sarebbe pertanto incongruo infliggere la riduzione del punteggio per il rifiuto dell’esame alcolimetrico “che non crea - scrive il difensore - alcun pericolo per la sicurezza della circolazione e che sarebbe sottoposto a sanzione solo perché considerato dall’ordinamento come implicita ammissione dello stato di colpevolezza”.

Per la Cassazione, però, la tesi non tiene conto del complesso delle norme del Codice della strada che prevedono il taglio del punteggio per sanzionare le violazioni. Basta ricordare, a questo proposito, gli obblighi indirizzati alla protezione del guidatore, come l’uso del casco o delle cinture o alla fuga dopo un incidente con danni alle persone. Ed è proprio quest’ultimo esempio ad attestare come il legislatore ha scelto di punire anche quelle sole condotte che impediscono l’accertamento dei fatti collegati alla già avvenuta violazione di una norma relativa al comportamento al volante come avviene quando è impedita la verifica della guida in condizioni di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti.

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