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Il Sole 24 Ore

Stretta fiscale su alcol e tabacchi ... Deposito cauzionale anti-elusivo per le imprese produttrici... Palazzo Chigi vara il provvedimento per recepire la direttiva sulle accise... Deposito cauzionale obbligatorio pari al 10% dell’imposta da versare al fisco al momento dell’immissione in commercio del prodotto e istituzione di un nuovo archivio centralizzato presso l’Agenzia delle dogane a fini anti-elusivi. Queste le principali novità contenute nel decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/11/Ce sul nuovo regime generale delle accise destinato a entrare in vigore nell’Unione dal prossimo 1° aprile. Il provvedimento - approvato ieri in via preliminare dal Governo - introduce una serie di novità a carico delle aziende che fabbrichino, detengano o commercializzino prodotti energetici, alcol etilico, e bevande alcoliche. Lo schema di decreto - che sarà sottoposto al parere delle commissioni parlamentari prima del sì definitivo di Palazzo Chigi - modifica, infatti, la disciplina tributaria contenuta nel Testo unico sulle imposte indirette relative alla produzione e ai consumi (Dlgs 504/95). Le imprese interessate potranno continuare a godere dei benefici previsti dalla sospensione temporanea del pagamento delle accise fino a quando si verifica lo svincolo della merce, solo se rispetteranno le nuove misure anti-frode imposte da Bruxelles nel mercato unico. Produttori, importatori e destinatari delle merci in questione avranno, infatti, l’obbligo di registrarsi nell’Archivio delle Dogane, mentre il movimento o il deposito dei prodotti sarà attestato da un “codice di accisa” e certificato da un documento di accompagnamento elettronico che consentirà di monitorare l’effettivo versamento dell’imposta. In caso di distruzione o perdita accidentale del prodotto dovuta a caso fortuito o forza maggiore si potrà godere di un abbuono delle relative accise (ammesso per i tabacchi anche se il fatto è imputabile a colpa non grave di terzi o dello stesso soggetto passivo d’imposta) ma che non scatterà nelle ipotesi di furto o rapina. Il depositario delle merci sarà, inoltre, tenuto a prestare, eventualmente in solido con spedizionieri e trasportatori, una cauzione pari al 10% dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti stoccati nell’impianto e comunque non inferiore all’ammontare delle somme mediamente pagate in precedenti operazioni. Potranno essere esonerate dalla garanzia soltanto le ditte affidabili e di notoria solvibilità. La stretta fiscale riguarderà anche le vendite online di bevande alcoliche e tabacchi lavorati provenienti da altri Paesi dell’Unione europea. La vendita via internet di stecche di sigarette, bottiglie di superalcolici, vini e spumanti sarà assoggettata a un particolare regime di controlli per evitare elusioni delle accise anche nel caso in cui le merci siano già state immesse in commercio e quindi tassate nello Stato Ue di provenienza. I venditori dovranno nominare un proprio rappresentante fiscale nel Paese di destinazione del prodotto che garantirà il pagamento dell’imposta entro il primo giorno lavorativo seguente a quello di arrivo e saranno obbligate a tenere una contabilità separata per le forniture di commercio elettronico. Le procedure per il deposito cauzionale avverranno, invece, con modalità stabilite dai Monopoli per i tabacchi lavorati e dall’agenzia delle Dogane per le altre categorie di merci interessate dalla direttiva. Il decreto fissa anche i quantitativi massimi per i tabacchi acquistati, ovvero trasportati per uso proprio e quindi esonerati da questi adempimenti: sigarette (nel limite di 800 pezzi), sigari (tra 200 e 400 pezzi a seconda delle dimensioni) e tabacco da fumo (1 kg).

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