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Il Sole 24 Ore

“No” all’alcool solo con limiti ... Bocciati i divieti generalizzati... È illegittima l’ordinanza del sindaco che, in occasione di incontri sportivi, vieta che nello stadio comunale siano somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, se l’ordinanza non è congruamente motivata e non è preceduta da un’adeguata istruttoria. Così ha deciso il Consiglio di Stato, sentenza 2465/2010. Il caso riguardava l’ordinanza di un sindaco che - sulla base dell’articolo 5 della legge 287/1991 sul commercio - aveva vietato la vendita delle bevande di gradazione alcolica limitata all’interno dello stadio comunale “durante le partite di calcio”. Il titolare di un bar collocato all’interno dello stadio aveva impugnato l’ordinanza, contestandone la legittimità per carenza di motivazione e di istruttoria. La tesi del ricorrente è stata accolta dal Consiglio di Stato, con le seguenti argomentazioni: 1) l’ordinanza stabilisce un divieto generalizzato di vendita e somministrazione di ogni bevanda alcolica in qualunque orario e giorno della settimana, senza una necessaria istruttoria e una congrua motivazione che evidenzi concreti pericoli per la pubblica sicurezza; 2) l’ordinanza ha una portata restrittiva molto ampia, e non risultano giustificate, in termini di attualità e di concretezza, misure limitative che lo stesso articolo della legge 287/1991 ha qualificato come eccezionali. La sentenza è esatta, ma si deve rilevare l’imprecisione della disciplina delle attività commerciali all’interno degli stadi in occasione di competizioni sportive. Vi è infatti una sovrapposizione di norme, e l’articolo 5 della legge 287/1991 sul commercio e l’articolo 54 del testo unico degli enti locali non sono bene coordinati fra di loro. Il sindaco, quando agisce sulla base dell’articolo 5, opera come capo dell’amministrazione comunale, mentre quando agisce sulla base all’articolo 54 opera come ufficiale di governo, e quindi come organo dello Stato, ed i suoi provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al Prefetto.

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