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Il Sole 24 Ore

Ritiro della patente limitato ... Solo per infrazioni atta guida di un veicolo che richiede l’abilitazione... Niente sospensione della patente se le infrazioni al codice della strada che la giustificano sono state commesse conducendo un veicolo che non richiede l’abilitazione alla guida. La quarta sezione penale della Cassazione (19646/2010) torna sullo stato di ebbrezza per ribadire che, quando è flagrante ma “fuori contesto”, non può essere corredato dalla sanzione accessoria della sospensione della licenza di guida. La vicenda arrivata al vaglio di legittimità riguarda il patteggiamento di un uomo di Trento, sorpreso a condurre il suo Piagio Apecar - per il codice della strada un ciclomotore da 50 cc di cilindrata - in accertato stato di ebbrezza alcolica, che peraltro non trovò riscontro strumentale per il rifiuto del conducente di sottoporsi al test. Davanti al Gup locale, l’imputato aveva concordato con il pubblico ministero una pena a tre mesi di arresto (peraltro senza sospensione condizionale, in forza di precedenti non specifici) e a 1.400 euro di ammenda, corredata appunto dalla sospensione “consensuale” della patente per un intero anno. Subito dopo l’uomo aveva però impugnato la sentenza davanti alla Cassazione, chiedendone l’annullamento. Annullamento accolto dalla quarta sezione (presidente Morgigni) che, richiamando una serie di precedenti - 12316/2002; 45669/2005; 36580/2006 - ha ribadito che “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, conseguente a illeciti posti in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione”. La sentenza è stata annullata senza rinvio. Il principio è quindi estensibile, per esempio, anche ai ciclisti per tutte le infrazioni che comportano la sospensione della patente.

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