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Il Sole 24 Ore

Articolo 54. Alcol nei locali pubblici ... I locali pubblici con licenza per gli alcolici devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle 3 del mattino per le successive tre ore. Per le discoteche l’obbligo scatta con l’entrata in vigore della legge, per gli altri locali dopo tre mesi. Per gli esercizi di vicinato lo stop è dalle 24 alle 6. Unica eccezione la notte di San Silvestro e quella tra il 15 e il 16 agosto. Scatta anche l’obbligo di mettere a disposizione della clientela un apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e apposite tabelle che illustrano quantità consentite e i sintomi del superamento di tali soglie. Gli stabilimenti balneari con licenza per gli alcolici sono autorizzati a particolari forme di intrattenimento con la somministrazione di bevande alcoliche tutti i giorni della settimana dalle 17 alle 20. Le violazioni nella vendita e somministrazione sono punite con una sanzione da 5mila a 20mila euro e se reiterate in un biennio possono portare alla sospensione della licenza o autorizzazione per 7-30 giorni. Multa da 300 a 1.200 euro per la mancata esposizione delle tabelle e del misuratore del tasso alcolemico.

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