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Il Sole 24 Ore

Tasse light per chi produce pane, vino, malto e birra ... Reddito agrario. Aggiornato con decreto l’elenco del 2007... Il prelievo avverrà con criteri più favorevoli anche per l’allevamento del pesce... Molte conferme, con alcune novità. La tassazione agricola si estende a nuovi prodotti agricoli. Confermate le agevolazioni fiscali per molti dei prodotti agricoli elencati nei precedenti provvedimenti. Tra i nuovi prodotti che faranno parte del settore agricolo e della conseguente tassazione agevolata, fanno il loro debutto, la farina o gli sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile, il malto, e la produzione di prodotti di panetteria freschi. Con decreto del 5 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 212 del 10 settembre, sono stati infatti individuati i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, previste all’articolo 32, comma 2, lettera c del Tuir. La nuova tabella di beni soggetti a tassazione agricola (allegata al decreto) avrà effetto, di norma, a partire dal 2010. Diventa quindi più leggera la tassazione fiscale per i produttori dei nuovi beni individuati dal provvedimento che sostituisce il precedente dell’11 luglio 2007. Fanno parte della tabella la produzione di: carni e prodotti della loro macellazione, carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami, succhi di frutta e di ortaggi, olio di oliva e di semi oleosi, olio di semi di granturco, prodotti di panetteria freschi, vini, grappa, aceto, sidro e altri vini a base di frutta, malto e birra, pesce, crostacei e molluschi. Una delle novità riguarda il pesce ed altri prodotti del mare. In particolare, è stata aggiunta la voce “produzione” alla vecchia denominazione che elencava i prodotti agevolati, con l’effetto di ampliare notevolmente il raggio d’azione dei benefici fiscali. La nuova denominazione è ora la seguente: “produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce”. Come si è detto, sono stati confermati molti dei prodotti rientranti nel precedente decreto ministeriale dell’11 luglio 2007, le cui disposizioni hanno avuto effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Per i contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare, il decreto del 2007, ha perciò avuto effetto per il triennio 2007-2009. La modifica della vecchia tabella si è resa necessaria a seguito della proposta del ministro delle Politiche agricole, espressa con nota 6180 del 20 aprile 2010. Le attività agricole sono state individuate sulla base della classificazione delle attività economiche “Ateco 2007”, approvata con provvedimento del direttore delle Entrate del 16 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007. Come stabilito dall’articolo 3 del decreto, le nuove norme hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. Di conseguenza, per i soggetti con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare, persone fisiche e soggetti collettivi compresi, le agevolazioni fiscali scattano già a partire dall’anno 2010. Grazie al nuovo provvedimento, per questi contribuenti, la tassazione avverrà pertanto sulla base delle norme previste in materia di reddito agrario e non sulla base degli effettivi ricavi meno i costi sostenuti.
Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. Sono considerate attività agricole, tutte quelle - in base al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice civile - dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri previsti per la tassazione del reddito agrario, con decreto del Ministro dell’Economia, su proposta delle Politiche agricole.

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