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Il Sole 24 Ore

Dalla mezzanotte scorsa tutti i gestori devono avere a disposizione l’alcol test… … Per i locali l’etilometro è d’obbligo … Da oggi è possibile fare un alcol-test prima di uscire da un locale: dalla mezzanotte scorsa per i gestori è entrato in vigore l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti un apparecchio per misurare il tasso alcolemico. Lo prevedeva la riforma del Codice della strada dello scorso luglio (legge 120/lo, articolo 54), lasciando ai gestori tre mesi per adeguarsi. Intanto, inizia a essere applicato il lavoro di pubblica utilità che, come stabilito dalla stessa forma, consente di salvarsi dalle pesanti sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza. L’alcol-test può essere preteso solo nei locali che chiudono dopo la mezzanotte. Negli altri no, ma già da tempo alcuni gestori lo offrono volontariamente. La norma è poco dettagliata, ma pare di capire che il test si possa chiedere anche nelle ore diurne se l’orario ufficiale del locale prevede la chiusura oltre la mezzanotte. I locali cui si applica l’obbligo sono quelli citati nei primi due commi dell’articolo 86 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcooliche, sale giochi e stabilimenti balneari e circoli privati in cui si servono alcolici. Gli apparecchi vanno piazzati presso l’uscita (o solo vicino a una delle uscite, se ce ne sono di più) e possono essere sia elettronici sia a funzionamento chimico. Basta che siano apparecchi di tipo precursore, cioè non veri e propri etilometri (che sono molto costosi e possono richiedere qualche minuto prima di scaldarsi per essere pronti all’uso) ma semplici “palloncini” o misuratori rapidi e compatti come quelli che le forze dell’ordine utilizzano per selezionare i conducenti sospetti da sottoporre poi ai test che hanno valore legale (etilometro o analisi del sangue).
I gestori che violano queste disposizioni rischiano una sanzione amministrativa di 300 euro. Sono prevedibili contenziosi quando un apparecchio si guasta: non sembra esserci l’obbligo di averne uno di scorta, ma se la riparazione si protraesse potrebbero sorgere problemi interpretativi.
Le associazioni di categoria non si sono opposte a questa novità e in molti casi hanno lavorato per permettere ai propri associati di prendere gli apparecchi a costo contenuto. Ci si sarebbe potuti attendere una maggiore resistenza, anche perché il nuovo obbligo porta con sé un possibile rischio: quello che il cliente “promosso” al test facoltativo nel locale venga poi fermato e trovato positivo dalle forze dell’ordine. A quel punto, il cliente potrebbe chiedere al gestore almeno un risarcimento per le pesanti sanzioni (si veda la tabella qui sopra) che la guida in stato di ebbrezza comporta. Un modo per difendersi da queste richieste è dimostrare di aver rispettato tutte le istruzioni del manuale d’uso dell’apparecchio, comprese quelle sulla sua manutenzione.
In realtà, è possibilissimo che i test diano risultati diversi anche senza che il gestore abbia responsabilità. Non solo perché nel mondo scientifico ci sono dubbi sull’affidabilità intrinseca degli apparecchi, ma anche perché il tasso alcolemico varia con il passare dei minuti: aumenta quando si è bevuto da poco e scende dopo aver raggiunto il massimo (che si tocca dopo poche decine di minuti, ma a stomaco pieno si sale anche a due ore). Le variazioni sono rapide a digiuno e lente dopo mangiato. Dunque, in strada rischia brutte sorprese soprattutto chi ha solo bevuto e lo ha fatto poco prima di uscire dal locale (l’alcol al momento dell’uscita non è stato ancora assorbito, ma con il passare dei minuti il valore può aumentare oltre i limiti). La riforma da un lato ha ulteriormente inasprito le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, dall’altro ha previsto per chi è incorso in un illecito penale (tasso alcolemico superiore a o,8 grammi/litro) ma non ha provocato un incidente la possibilità di sostituire la pena con lavoro di pubblica utilità, prioritariamente nel campo della sicurezza o dell’educazione stradale. Ciò Consente anche di evitare la sospensione della patente e la confisca del veicolo (che però vengono ripristinati se il condannato viola gli obblighi connessi al lavoro). Una delle prime applicazioni della norma è avvenuta mercoledì scorso a Nuoro.

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