02-Planeta_manchette_175x100
Allegrini 2024

Il Sole 24 Ore

Alimenti senza etichetta: è frode commerciale ... Cassazione. Bloccata la commercializzazione dei barattoli di pomodoro... Sequestrata merce priva di identificativo e “data di nascita”... Scatta il tentativo di frode commerciale se il barattolo di pomodoro, o di conserva, esce dallo stabilimento senza etichetta. L’identificazione del prodotto, dunque, deve essere contestuale al confezionamento. Ciò, per evitare che l’alimento messo in vendita possa avere qualità diverse da quelle effettive. Lo ha appena affermato la Cassazione, sezione terza penale, con sentenza n. 1061/11. A muovere il processo, la decisione del legale rappresentante di un’industria di chiedere la revoca del sequestro disposto - in via preventiva - su alcune scatole di pelati. La misura era stata presa a seguito delle indagini avviate dagli inquirenti per accertare la sussistenza del reato di tentata frode nel commercio. All’interno dello stabilimento, infatti, erano state rinvenute diverse confezioni prive del codice identificativo del lotto e della data di produzione. Secondo l’accusa, l’operazione sarebbe stata preliminare a una successiva falsa etichettatura. La ditta si difende in Cassazione. In realtà, sostiene, non esiste l’obbligo di apporre il codice e la data di produzione “contestualmente al riempimento del contenitore”. La merce, tra l’altro, si trovava nel deposito di un’altra azienda ma solo per completare il ciclo produttivo e scartare gli esemplari difettosi (non per essere immessa sul mercato). Non si trattava, dunque, rilevava il legale, di una condotta fraudolenta tesa a ingannare i futuri acquirenti. Nettamente diversa è l’opinione della Cassazione, che rigetta il ricorso e conferma il sequestro dei beni. I giudici di legittimità ricordano che l’articolo 7 del Dpcm n. 428/1975 - come modificato con Dlgs n. 109/1992 - ha istituito un controllo qualitativo sulle esportazioni di pelati e concentrati. La norma prevede che i contenitori di alimenti fabbricati in Italia e destinati al consumatore, riportino - oltre alle indicazioni già obbligatorie - anche l’identificazione del lotto “apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura”. Non solo. L’etichettatura, precisano i giudici, va fatta al momento dell’inscatolamento. Diversamente, verrebbe a integrarsi il reato di frode commerciale. La contestualità, spiegano, non è prevista espressamente dalla legge. Tuttavia, è necessaria perché è proprio dal confezionamento che decorre la data di scadenza del prodotto. E poi, in questo modo, si evitano le frodi comunitarie effettuate mediante l’immissione sul mercato di eccedenze produttive. Linea dura, dunque, quella della Cassazione che torna a pronunciarsi in difesa dei diritti del consumatore. Lo aveva fatto, peraltro, nello stesso giorno della decisione in rassegna, con sentenza n. 1060/2011. In quell’occasione, a essere sequestrati erano stati dei barattoli di pomodoro trovati in cattivo stato di conservazione. Secondo la ricostruzione dei fatti, alcune confezioni erano prive di etichetta altre, invece, presentavano rigonfiamenti e ammaccature. Identico il tentativo di reato ipotizzato, la frode commerciale: in sostanza, quello che si rimproverava era la detenzione di merce non vendibile perché nociva alla salute. E a nulla era valsa la difesa dell’azienda, per la quale occorreva accertare la concreta pericolosità dei prodotti (non desumibile dal difetto dell’involucro). Non è così per il collegio di legittimità: la detenzione per il- consumo di alimenti alterati o mal conservati integra una specifica fattispecie di reato (sanzionato dall’articolo 5 della legge n. 283/1962). La confisca dei beni, perciò, era obbligatoria. Tornando alla prima vicenda, secondo la Corte l’uscita dallo stabilimento delle confezioni di pomodoro prive dei dati identificativi, poteva essere preordinata alla vendita di prodotti con “caratteristiche diverse da quelle effettive”. Ipotesi, questa, avvalorata dal fatto che alcuni barattoli erano effettivamente alterati. Di qui, le accuse mosse ai vertici dell’azienda. Difatti, affinché sussista il tentativo di frode commerciale - precisa la Cassazione - è sufficiente che il prodotto sia stato preparato con caratteristiche difformi da quelle dichiarate o prescritte per legge. E confezionarlo senza etichetta, equivale a prepararlo in maniera diversa da quella imposta. Per queste ragioni, era legittimo il sequestro delle confezioni prive di indicazioni.

Copyright © 2000/2024


Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit


Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024

Pubblicato su