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Il Sole 24 Ore

Ottenere la categoria rurale “scongiura” l’Ici arretrata ... Gli imprenditori agricoli stanno contestando fortemente l’introduzione dell’imposta municipale propria che colpisce molto il settore primario. Per i terreni si arriva facilmente a un raddoppio del carico tributario in confronto alla soppressa imposta comunale, per effetto del forte aumento del coefficiente di determinazione del valore imponibile (da 75 a 130, ridotto ano per i soggetti iscritti nella previdenza agricola), oltre all’aumento dell’aliquota
Inoltre c’è l’autonoma tassazione dei fabbricati rurali nonostante che il loro valore sia compreso nella tariffa di reddito dominicale. Essi sono soggetti a imposta municipale assumendo il valore determinato in base alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicando il risultato per 6o; l’aliquota dell’imposta è dello 0,2 per cento. Per le abitazioni rurali la procedura è identica a quelle urbane ma il coefficiente moltiplicatore è di 160 e l’aliquota dello 0,76%; solo per la abitazione principale del proprietario l’aliquota è dello 04% con detrazione di 200 euro più o euro per ogni figlio abitante di età inferiore a 26 anni.
L’aliquota agevolata del 2 per mille è riservata alle costruzioni strumentali alla attività agricola, iscritte o iscrivibili in catasto nella categoria D/10. Per la verità non è la categoria catastale che qualifica il fabbricato rurale, ma la effettiva destinazione (articolo del Dl 557/93); tuttavia i Comuni avrebbero gioco facile nel non riconoscere l’aliquota ridotta in forza del convincimento che la ruralità dei fabbricati è comprovata dalla loro classificazione nella predetta categoria D/10 (Cassazione sentenza 18565/2009 e altre).
Tuttavia, tenuto conto che le costruzioni rurali attualmente in mappa nel catasto terreni dovranno essere iscritte nel catasto fabbricati entro il3o novembre 2012 a cura dei proprietari, i tecnici incaricati avranno cura di provvedere alla classificazione nella categoria D/10 di tutti i fabbricati rurali strumentali, indipendentemente dalla natura (stalle,uffici,impianti fotovoltaici e così via). Per i fabbricati già iscritti nel catasto urbano, qualora la categoria catastale fosse diversa, è possibile procedere alla variazione catastale entro il 30 giugno 2012 (articolo 29 del Dl 216/2011, convertito in legge).
Per gli immobili già iscritti nel catasto fabbricati, la correzione della categoria catastale in D/10, ove manchi, come pure l’attribuzione della categoria catastale A/6R per le abitazioni,è opportuna soprattutto per il passato al fine di scongiurare gli accertamenti in materia di imposta comunale per gli anni 2011 e precedenti, come pure per risolvere le numerose controversie in Commissione tributaria. Infatti, ai fini dell’imposta comunale, i fabbricati rurali sono esclusi dall’imposta come previsto espressamente dalla norma interpretativa contenuta nel comma i-bis dell’articolo 23 del Dl 207/2008 secondo la quale le costruzioni rurali non sono considerate fabbricati ai fini dell’Ici Questa disposizione è stata abrogata dall’articolo 13, comma 1 del Dl 201/2011 (salvaItalia) a decorrere dal i gennaio 2012 (abrogazione giusta essendo le costruzioni rurali soggette a Imu dal 2012), con ciò confermando che la norma interpretativa ha effetto per il passato.
La classificazione dei fabbricati nelle categorie A/6R per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali, che può essere richiesta entro il prossimo 30 giugno ai sensi dell’articolo 7 del Dl 70/2011, ha chiaramente effetto retroattivo in quanto nella auto certificazione allegata alla domanda di variazione (Dm 14 settembre 2011) deve essere dichiarato che la condizione di ruralità persiste da almeno cinque anni. L’effetto retroattivo della norma è ribadito chiaramente anche nella nota metodologica del servizio del bilancio del Senato espressa in sede di esame dello stesso articolo7del Dl 70/2011. Ne consegne che in presenza di variazione catastale che fa assumere ai fabbricati rurali le categorie richieste A/6R e D/10, non è possibile alcun accertamento da parte dei Comunico- me pure le commissioni tributane dovranno tenerne conto in sede di giudizio delle controversie pendenti.

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