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Il Sole 24 Ore

Tempi lunghi per gli sfusi ... Pagamento entro 30 o 60 giorni a seconda delle tipologie di merce ... I prodotti agricoli sfusi possono essere anche non deteriorabili e quindi il pagamento potrà essere eseguito entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura. Si tratta di una interpretazione non ancora formalizzata fornita dal ministero delle Risorse agricole che però è utile per orientare le imprese agroalimentari in questa difficile fase di avvio del regime dell’articolo 62 del Dl n.1/2012 convertito nella legge n. 27/2012. Come è noto dal 24 ottobre 2012 entrano in vigore le nuove regole relative alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari che possono essere riassunte in tre fasi: obbligo del contratto in forma scritta, termini rigorosi di pagamento e divieto di pratiche commerciali sleali. Si è in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo, al vaglio del Consiglio di Stato, che però è noto essendo pubblicato sul sito del citato Ministero. Sotto il profilo territoriale le nuove regole si applicano per le cessioni di prodotti agricolied alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. Quindi i nuovi obblighi devono essere rispettati anche per i prodotti agroalimentari provenienti da altri Paesi Ue, oppure importati. Nella fattispecie occorre procedere anche alla stesura del contratto scritto, che sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale è sostituibile con l’annotazione degli elementi minimi stabiliti dall’articolo 62 citato nei documenti di trasporto (esempio Cmr che viene compilato al momento del carico delle merci).

Prodotti agricoli e alimentari

L’ambito oggettivo riguarda i prodotti agricoli ed alimentari. Questa individuazione non presenta difficoltà particolari in quanto le norme forniscono dei riferimenti precisi. Per quanto riguarda i prodotti agricoli si deve fare riferimento all’allegato i,di cui all’articolo 38, comma 3, del trattato di funzionamento dell’Unione europea. Si tratta di una elencazione (affine alla tabella A, parte prima, del Dpr n. 633/72) che di fatto comprende tutti i prodotti provenienti da una azienda agricola (animali vivi, carni, latte piante e prodotti della floricoltura, cerali, ortaggi, frutta, paglia, foraggi, ecc.). L’elenco comprende anche gli alimenti prepararti per gli animali e quindi sono compresi tutti i mangimi e prodotti similari come gli integratori. Altrettanto facile è la individuazione dei prodotti alimentari di cui all’articolo 2, del regolamento CE n. 178/2002 e cioè quelli che possono essere ingenti da un essere umano.

Prodotti deteriorabili

Invece è più complicata la classificazione tra prodotto deteriorabili e non deteriorabili; questa distinzione determina, i termini di pagamento che per i prodotti deteriorabili deve essere eseguito entro trenta giorni a decorrere dalla fine del mese di ricevimento della fattura, mentre per gli al- tn il termine di pagamento è di sessanta giorni. Il decreto ministeriale al riguardo fornisce queste indicazioni: si tratta dei prodotti indicati nell’articolo 62, comma 4 e la durabilità del prodotto si riferisce al- la durata complessiva stabilita dal produttore. Il comma 4 del citato articolo 62 prevede le seguenti quattro categorie di prodotti alimentari deteriorabili:

1) prodotti preconfezionati che riportano una durata di scadenza non superiore a sessanta giorni;

2) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità;

3) prodotti a base di carne che presentano attività dell’acqua superiore a 0,95 ed una acidità superiore a 5,2;

4) tutti i tipi di latte.

Il problema si pone per i prodotti agricoli che provengono dalla campagna o dall’allevamento che secondo il dato letterale contenuto nella lettera B) dell’articolo 62, se ceduti sfusi sarebbero comunque deteriorabili. Invece il decreto ministeriale sembra affermare che anche per i prodotti agroalimentari ceduti alla rinfusa si debba fare riferimento alla natura organolettica del bene per stabilire se esso abbia o meno una durabilità inferiore a sessanta giorni. Non sarà sempre facile per il produttore agricolo districarsi per attestare se il prodotto ceduto sia o meno deteriorabile. A nostro parere possono avere una durabilità superiore a sessanta giorni gli animali vivi, anche se destinati al macello, le piante, i cereali, i foraggi, mentre invece sono deteriorabili la frutta e gli ortaggi. Però sarebbe opportuno avere indicazioni ufficiali in quanto la natura di bene deteriorabile anticipa a trenta giorni i termini di pagamento ed in caso di ritardo è prevista una sanzione da 500 a 500.000 euro. A questo punto è anche consigliabile indicare nel contratto, o nelle annotazioni sostitutive nei documenti di trasporto o fattura immediata, fra le caratteristiche del prodotto, che si tratta o meno di prodotto deteriorabile.

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