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Il Sole 24 Ore

Alcol, benefici non discrezionali ... Il magistrato non può sindacare l’adeguatezza della pena sotto il profilo della durata. Conta l’assenza di aggravanti e di precedenti ... Ammessi i lavori socialmente utili per chi viene sorpreso ubriaco. al volante Lo precisa una sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d’appello di Perugia che aveva escluso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per un uomo condannato a 20 giorni di arresto e al pagamento di un’ammenda di 6oo euro con il beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sanzione accessoria della sospensione, per 20 giorni, della patente per aver guidato ubriaco. La terza sezione penale della Corte, sentenza n. 20726 non ha condiviso le motivazioni dei giudici del merito, secondo i quali non ricorrevano i presupposti della richiesta di sostituzione della pena detentiva, condizionalmente sospesa, con il lavoro di pubblica utilità, data anche “l’estrema esiguità della durata della pena sostitutiva inidonea ad assolvere alla funzione rieducativa”. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, e ha chiarito che “ditale pena sostitutiva possono usufruire coloro che siano stati condannati per una delle due ipotesi contravvenzionali previste dall’articolo 186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ndr), con le uniche limitazioni ostative rappresentate dalla eventuale sussistenza della circostanza aggravante dell’aver provocato un sinistro stradale e dalla precedente fruizione di analoga sanzione”.L’obiettivo del legislatore, sottolinena la sentenza, è quello “di consentire a soggetti che si siano resi responsabili di violazioni delle regole sulla circolazione stradale legate all’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, cli essere avviati ad un recupero sociale specifico comportante una vera e propria rieducazione al rispetto delle norme stradali nell’ottica di un maggiore rispetto verso la collettività”. I giudici perugini avevano invece commesso un ulteriore scivolone, attribuendosi una discrezionalità nella concessione della misura fondata sull’adeguatezza, in questo caso per quanto riguarda la durata. Per la sentenza depositata ieri però un giudizio di questo tenore non è previsto dalla norma, che, invece, è parametrata quanto alla durata su criteri di automatismo “che prevedono un rapporto predeterminato per legge tra sanziona originaria e pena sostituta, insuscettibile di valutazione discrezionale”. Un diniego sarebbe stato possibile solo nel caso dell’aggravante prevista dall’articolo 186 comma 2bis del Codice della strada e di precedente fruizione di analoga sanziona sostitutiva.

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