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Il Sole 24 Ore

Imu agricola, dopo due rinvii entro oggi si paga l’imposta 2014 ... Scade oggi il termine ultimo per il versamento dell’Imu agricola relativa ai 2014. La scadenza, originariamente prevista per il i6 dicembre, è stata infatti spostata primaal26 gennaio 2015 e, successivamente, al io febbraio 2015 (con decreto legge n 4/2015). Questa scadenza, peraltro, è richiesta in forza di un decreto legge che non risulta ancora convertito e quindi, per conservare piena efficacia il decreto dovrà esserlo entro sessanta giorni dalla pubblicazione; la mancata conversione può determinare la perdita di efficacia retroattivamente.
Per stabilire i terreni soggetti a imposta municipale è necessario accedere al sito internet dell’Istat, consultare l’elenco dei Comuni italiani e verificare se il Comune è considerato montano (T), parzialmente montano (P) o non montano (NM). L’esenzione si applica solo in tre casi:
ai terreni collocati in Comuni montani, indipendentemente da chi li possiede;
ai terreni posti in Comuni parzialmente montani solo se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
ai terreni posti in Comuni parzialmente montani, posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) e concessi in affitto o in comodato a soggetti in possesso delle medesime qualifiche professionali.
L’imposta si applica nei modi ordinari, quindi si assume la tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 10 gennaio 2014 , la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75, per i coltivatori diretti o Iap o 135 per tutti gli altri. Si fa notare che il coefficiente pari a 75 troverà applicazione esclusivamente per il calcolo dell’imposta dei terreni posti in Comuni non montani poiché, nei Comuni parzialmente montani, l’esenzione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è totale.
I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto a un’ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile. Il comma 8-bis del decreto legge 201/2011, introdotto dal decreto legge 2 marzo 2012, n.16, prevede l’esenzione da imposta per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6mila euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e l’applicazione dell’imposta per scaglioni oltre il predetto importo. Nello specifico, si applicano le seguenti riduzioni di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile: riduzione del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6mila euro e fino a 15.500 euro; riduzione del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; • riduzione del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 3zmila euro.
Alla base imponibile ottenuta si applica l’aliquota che è pari al 7,6 per mille, ameno che i Comuni non abbiano deliberato un’aliquota specifica
li versamento va eseguito entro oggi mediante modello F24 utilizzando il codice tributo “3914”; l’imposta a debito, inoltre, può essere compensata con altri tributi e contributi a credito. Come previsto dal Dl 261/2011, il versamento può essere eseguito anche con bollettino di conto corrente postale, in alternativa al modello F24.
Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione pari a130per cento. Resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto più elevata quanto veloce è la regolarizzazione della posizione:
se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo
se il versamento viene effettuato entro 30 giorni la sanzione è invece pari al 3% (1/10 del 30%);
se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,33% (1/9 del 30%) se il versamento viene effettuato entro un anno, la sanzioni è pari a 3.75% (1/8 del 30%).
In ogni caso sono dovuti gli interessi calcolati sul tasso annuo che, a partire dal 1° gennaio 2015 è pari allo 0,5 per cento.

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